Cassazione Civile, Sentenza n. 14555/2026 del 16/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che, accogliendo il reclamo di G. Scarabeo, aveva omologato un concordato minore proposto dallo stesso nonostante una manifestazione di voto sfavorevole proveniente dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritenuta però non idonea a bloccare l'omologazione per la mancanza del "parere conforme" della Direzione regionale. L'Agenzia deduceva in Cassazione l'erronea applicazione delle norme relative alla transazione fiscale (art. 88 CCII) e l'erronea interpretazione del regime del concordato minore (art. 74 e ss. CCII), nonché la indebita omologazione con riferimento ai requisiti di convenienza e alle condizioni del c.d. cram down fiscale (art. 80 CCII).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'applicazione integrale del procedimento e delle garanzie previste per la transazione fiscale dell'art. 88 CCII al concordato minore. Ha affermato che l'art. 74, comma 4, CCII consente l'applicazione delle norme del capo III solo se compatibili con la disciplina semplificata del concordato minore: la procedura di transazione fiscale dettagliata dall'art. 88 (compreso il requisito del "parere conforme" della Direzione regionale) è incompatibile con la semplificazione prevista per il concordato minore e, dunque, non è automaticamente applicabile. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Campobasso, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio affermato e decidere anche sulle questioni subordinate. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) art. 74
"per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili"
L'art. 74, comma 4, introduce un richiamo alle norme sul concordato preventivo in favore del concordato minore solo in quanto compatibili; il richiamo non autorizza un'applicazione automatica e integrale delle disposizioni del capo III quando siano incompatibili con la disciplina semplificata del concordato minore.
d.lgs. n. 14/2019 (CCII) art. 76
eventuale riferimento in atti alla comunicazione dell'OCC sugli adempimenti verso gli enti
Attribuisce all'OCC compiti specifici di comunicazione agli enti circa il conferimento d'incarico e la comunicazione dei debiti tributari, evidenziando il ruolo centrale dell'OCC nella fase istruttoria del concordato minore.
d.lgs. n. 14/2019 (CCII) art. 79
riferimento al meccanismo del silenzio-assenso per il concordato minore (art. 79, comma 3)
Stabilisce le maggioranze necessarie per l'approvazione e prevede il meccanismo del silenzio-assenso; nel concordato minore l'assenza di opposizione può produrre gli effetti dell'adesione salvo che disposizioni incompatibili dispongano altrimenti.
d.lgs. n. 14/2019 (CCII) art. 80
art. 80, comma 3: omologa anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria se, sulla base della relazione dell'OCC, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata
Consente l'omologazione (cram down) anche senza adesione dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza e la relazione dell'OCC dimostri la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
d.lgs. n. 14/2019 (CCII) art. 88
previsione di disciplina specifica per la transazione fiscale, compreso il voto espresso dalla competente Direzione "su parere conforme della relativa Direzione regionale"
L'art. 88 disciplina la transazione fiscale nel concordato preventivo e prevede formalità più rigorose (quali il parere conforme della Direzione regionale) che, secondo la Cassazione, non sono automaticamente applicabili al concordato minore dato il carattere semplificato di quest'ultimo.
D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (modifiche al CCII)
Modifica la disciplina del CCII in alcuni commi richiamati nel procedimento; la Corte ha valutato l'assetto normativo anche alla luce delle modifiche di tale decreto, ribadendo il principio di compatibilità rispetto al richiamo dell'art. 74.
Massime di principio
- L'art. 74 CCII consente l'applicazione delle norme del concordato preventivo al concordato minore solo se compatibili: non si può trasferire integralmente una procedura più rigorosa se ciò contrasta con la semplificazione voluta per il concordato minore.
- La procedura della transazione fiscale disciplinata dall'art. 88 CCII (compresi i requisiti di voto e il "parere conforme" della Direzione regionale) non è automaticamente obbligatoria nel concordato minore; il legislatore ha previsto per il concordato minore un procedimento più snello incentrato sul ruolo dell'OCC.
- Nel concordato minore il ruolo dell'OCC è centrale: la sua relazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria costituisce il presupposto essenziale per l'omologazione anche in presenza di dissenso dell'amministrazione finanziaria (art. 80, comma 3).
- L'omologazione forzosa (cram down) può essere applicata senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria quando la sua adesione non sia necessaria o quando, in base alla relazione dell'OCC, la proposta sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria; tuttavia occorre verificare sempre se l'adesione dell'amministrazione fosse "determinante" per il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79.
- Quando l'amministrazione finanziaria è l'unico creditore fiscale, va valutata con attenzione la condizione della determinatività del suo voto: la situazione speciale di creditore unico può incidere sulla possibilità di applicare il cram down.
- I giudici devono evitare di annullare una manifestazione di voto degli enti per mere formalità previste per altra procedura se quelle formalità sono incompatibili con il regime snello del concordato minore; in caso di dubbio occorre richiamare il criterio di compatibilità previsto dall'art. 74.
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