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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14451/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I resistenti avevano chiesto la dichiarazione di nullita' o annullabilita' delle delibere assembleari del 29.11.2013, 31.07.2012 e 03.10.2011 per mancata convocazione e mancata comunicazione dei relativi verbali. Il Tribunale di Sassari aveva respinto la domanda per decadenza, ritenendo che i verbali fossero pervenuti ai destinatari con raccomandata e che il dies a quo del termine di impugnazione (art. 1137 c.c.) fosse la data di compiuta giacenza attestata (27.01.2014), sicche' l'impugnazione notificata il 31.10.2014 risultava tardiva. La Corte d'Appello, invece, aveva annullato le delibere ritenendo che non fosse stata rispettata la procedura di compiuta giacenza (mancato avviso di deposito) e applicando la disciplina della legge n. 890/1982 sulle notificazioni, con la conseguente esclusione della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condominio (primo e secondo motivo), ritenendo che la Corte d'Appello abbia erroneamente applicato le norme della legge n. 890/1982 relative alle notificazioni giudiziarie invece che la disciplina comune dell'art. 1335 c.c. La Corte ha affermato che la comunicazione del verbale di assemblea e' regolata dall'art. 1335 c.c. e che, in caso di invio a mezzo raccomandata, la data rilevante e' quella in cui l'atto e' pervenuto all'indirizzo del destinatario o, se non consegnato per assenza, quella di rilascio dell'avviso di giacenza/ritiro del plico. Pertanto la sentenza d'appello e' cassata in relazione ai motivi accolti e la causa e' rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame sulla tempestivita' dell'impugnazione e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimita'. I restanti motivi di ricorso sono dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto quando sia provata la spedizione all'indirizzo del destinatario; applicabile alle comunicazioni unilaterali recettizie quali avviso di convocazione e verbale di assemblea. In caso di raccomandata non consegnata per assenza, rileva il momento in cui l'atto e' divenuto effettivamente disponibile al destinatario (rilascio dell'avviso di giacenza o ritiro del plico).

  • art. 1137 c.c.

    Regola i termini per l'impugnazione delle deliberazioni condominiali affette da annullabilita'. Il termine di decadenza decorre dalla conoscenza del verbale da parte del condomino, percio' dal momento in cui il verbale e' pervenuto o e' stato reso conoscibile secondo i criteri dell'art. 1335 c.c.

  • legge n. 890/1982, art. 8 (normativa sulle notificazioni a mezzo posta)

    Disciplina specifica delle notificazioni di atti giudiziari tramite posta, con regole sul rilascio dell'avviso di deposito e decorrenza dei termini; pero' la Corte ha richiamato che tale normativa e' applicabile alle notificazioni giudiziarie e non puo' essere direttamente estesa alle semplici comunicazioni di verbali di assemblea. L'applicazione della legge 890/82 alla comunicazione dei verbali e' stata ritenuta erronea dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La comunicazione dei verbali assembleari e l'avviso di convocazione sono comunicazioni unilaterali recettizie regolate dall'art. 1335 c.c.: la data da cui decorrono i termini e' quella in cui l'atto e' pervenuto all'indirizzo del destinatario o, se non consegnato per assenza, quella del rilascio dell'avviso di giacenza o del ritiro effettivo del piego.
  • La legge n. 890/1982 disciplina le notificazioni giudiziarie e non puo' essere applicata automaticamente alle comunicazioni amministrative o condominiali; fare riferimento a 890/82 puo' essere rilevante solo se si tratta di notifiche giudiziarie o in ipotesi di analogia attentamente motivata.
  • Se il mittente intende interrompere i termini di impugnazione delle delibere, deve conservare e produrre prova idonea dell'effettiva messa a disposizione del verbale al destinatario (ricevute, avviso di giacenza, certificati di postalizzazione che attestino rilascio dell'avviso o ritiro del plico). Quando manca l'avviso di deposito, la presunzione di conoscenza puo' non operare.
  • La notificazione o comunicazione di un decreto ingiuntivo che abbia per oggetto somme riferibili a una delibera condominiale non determina automaticamente il dies a quo per l'impugnazione della delibera: occorre verificare quando e se il condomino ha avuto conoscenza effettiva del contenuto della deliberazione.
  • In caso di uso di operatori postali privati, e' opportuno allegare il certificato di postalizzazione e ogni documento che dimostri il rilascio dell'avviso di giacenza o il ritiro del plico, per fondare la presunzione di conoscenza e il decorso dei termini.

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