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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26588/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da cartelle esattoriali emesse per contributi previdenziali non versati in relazione a lavoratori formalmente assunti da un’impresa appaltatrice, ma ritenuti dall’INPS sostanzialmente utilizzati dai committenti in forza di contratti di appalto qualificati come irregolari in sede ispettiva. La Corte d’appello aveva accolto le opposizioni delle società e delle persone fisiche destinatarie delle cartelle, ritenendo che, ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, soltanto il lavoratore potesse chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, e che, in mancanza di tale iniziativa, l’INPS fosse privo di legittimazione a pretendere i contributi dai committenti. L’INPS ricorre per cassazione denunciando violazione degli artt. 27 e 29, commi 1, 2 e 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che il rapporto contributivo è autonomo rispetto a quello di lavoro, che i diritti previdenziali sono indisponibili e che la mancata azione del lavoratore non può precludere all’ente previdenziale di far valere la nullità dell’interposizione e la debenza dei contributi verso l’utilizzatore/committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la tesi della Corte d’appello sul difetto di legittimazione dell’INPS. Ha affermato che, in materia di omesso versamento di contributi e di appalto irregolare, l’ente previdenziale può far valere in via incidentale l’inesistenza o la fittizietà del rapporto con l’interposto e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, senza necessità di una previa azione del lavoratore. Il rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e il regime previdenziale è indisponibile, sicché la tutela non dipende dall’iniziativa del solo lavoratore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l’esposizione sommaria dei fatti è sufficiente se consente la chiara comprensione della vicenda e delle censure senza necessità di consultare altre fonti.

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato unitamente all’art. 29 nella censura dell’INPS, come disciplina rilevante dell’appalto e dell’utilizzazione della prestazione.

  • art. 29, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003

    la Cassazione ne esclude una lettura che attribuisca al solo lavoratore la legittimazione a far valere l’irregolarità dell’appalto ai fini contributivi; l’ente previdenziale può comunque agire per far accertare la subordinazione in capo all’utilizzatore.

  • art. 1, comma 911, l. n. 296 del 2006

    menzionato nel motivo di ricorso come norma modificativa della disciplina dell’appalto, senza specifica autonoma esegesi nella decisione.

  • art. 2094 c.c.

    costituisce la base della causa petendi dell’azione dell’ente previdenziale, finalizzata ad accertare la sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra utilizzatore e lavoratore.

  • art. 1 l. n. 1369 del 1960

    richiamato in comparazione con la disciplina previgente; la diversa modulazione del regime di tutela non impedisce all’ente previdenziale di far valere la nullità degli atti interpositori.

Massime di principio

  • In materia di appalto irregolare e omissione contributiva, l’ente previdenziale può agire per accertare incidentalmente la fittizietà dell’interposizione e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore, senza che sia necessaria una previa azione del lavoratore.
  • L’autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro impedisce di subordinare la tutela previdenziale alla sola iniziativa del prestatore: i diritti previdenziali sono indisponibili e possono essere fatti valere dall’ente legittimato.
  • La disciplina dell’appalto irregolare introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 non esclude, per il solo fatto di essere formulata a partire dalla posizione del lavoratore, la possibilità per altri soggetti interessati di far valere la nullità degli atti interpositori ai fini contributivi.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, l’esposizione sommaria dei fatti è sufficiente se consente di comprendere chiaramente la ratio decidendi impugnata e le censure, senza necessità di riprodurre pedissequamente tutte le difese di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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