Cassazione Civile, Ordinanza n. 03582/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha proposto opposizione davanti al giudice di pace contro un decreto di espulsione adottato dal prefetto. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme in materia di immigrazione e di misure di prevenzione, oltre a vizi di motivazione del provvedimento impugnato, deducendo anche l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente sulla ritenuta pericolosità sociale. Tuttavia, il ricorso non esponeva in modo specifico le ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta nel merito, limitandosi a un richiamo molto sintetico all'avvenuta opposizione ex art. 13, comma 8, del testo unico immigrazione, senza chiarire i motivi di doglianza fatti valere davanti al giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., ritenendo che mancasse una sufficiente e chiara esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, delle ragioni dell'opposizione al decreto di espulsione. La lacunosità dell'esposizione impediva di comprendere l'oggetto effettivo delle censure e non poteva essere sanata mediante l'esame dei singoli motivi o di altri atti processuali. Non è stata applicata la previsione sul contributo unificato aggiuntivo, perché il processo era esente da tale obbligo.
Norme richiamate
richiamato solo come base dell'opposizione al decreto di espulsione; il ricorso però non chiariva quali specifiche doglianze fossero state dedotte in quella sede
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla pericolosità sociale e all'espulsione
richiamato per dedotta motivazione apparente del provvedimento impugnato
richiamato come parametro dei vizi di legittimità dedotti
la Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara e specifica dei fatti e delle ragioni dell'impugnazione; la sua violazione comporta inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato, perché il processo era esente dall'obbligo di pagamento del contributo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica ma completa dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, tale da rendere intelligibili i motivi di censura senza ricorrere a ricostruzioni esterne.
- La mera affermazione di avere proposto opposizione o impugnazione, senza indicare specificamente le ragioni dedotte nel giudizio di merito, non soddisfa l'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c. e conduce all'inammissibilità.
- Le censure di motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo o violazione di legge non possono essere esaminate utilmente se il ricorso non consente di comprendere il perimetro fattuale e giuridico della controversia.
- Il principio di autonomia del ricorso per cassazione impedisce di supplire alle carenze dell'atto mediante il richiamo ad altri documenti o atti processuali non riprodotti in modo sufficiente nel ricorso.
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