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Sentenza

Sentenza del 28/01/2025 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017, emesso dopo un verbale della Guardia di Finanza di Biella, con cui erano stati disconosciuti costi relativi a fatture e note per prestazioni occasionali, perché ritenuti privi dei requisiti di certezza, determinabilità e inerenza previsti dall’art. 109 TUIR. La contribuente ha sostenuto che spettasse all’Ufficio provare le violazioni contestate, anche alla luce dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, e che fatture, contratti e note, controllati dai responsabili, documentassero la correttezza e l’inerenza dei costi. Ha inoltre contestato la responsabilità solidale della signora M. G., amministratrice e liquidatrice di fatto della società cancellata il 15 novembre 2018. In appello ha riproposto le contestazioni sull’onere della prova e sulla valutazione delle evidenze documentali, censurando la motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La CGT di Biella aveva parzialmente respinto il ricorso, confermando l’annullamento dell’atto limitatamente alla responsabilità solidale di M. G.; l’Ufficio aveva infatti dichiarato di aver stralciato tale posizione. La proposta conciliativa dell’Amministrazione, che prevedeva di riconoscere la deducibilità degli importi relativi a prestazioni occasionali svolte da personale non professionista, non è stata accettata dalla contribuente. In appello il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, ha rigettato l’impugnazione per la posizione della società: la documentazione era generica o incompleta e non provava adeguatamente né l’effettività e l’entità dei costi né la loro inerenza. In particolare, i contratti non indicavano l’oggetto della collaborazione; alcune note erano prive dell’oggetto o contenevano descrizioni generiche, due non indicavano il collaboratore e alcune prestazioni risultavano pagate senza la relativa nota. La Corte ha confermato la decisione di primo grado e condannato l’appellante a rifondere le spese del grado, liquidate in 2.500 euro. Le altre questioni non esaminate sono rimaste assorbite o disattese.

Norme richiamate

  • Art. 109 del TUIR

    Per dedurre un costo d’impresa occorre dimostrarne certezza, obiettiva determinabilità e inerenza rispetto all’attività esercitata; documenti generici o incompleti non bastano a provare tali requisiti.

  • Art. 2697 del codice civile

    spetta dunque contribuente documentare che i costi stessi sono stati effettivamente sostenuti, che i documenti a supporto dei costi sostenuti posseggono i requisiti formali richiesti dalla legge e che sono anche inerenti all'esercizio dell'impresa

    Chi chiede la deduzione deve provare i fatti costitutivi del beneficio: l’effettivo sostenimento dei costi, la regolarità della documentazione e la connessione con l’attività d’impresa.

  • Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992

    l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni

    La disposizione pone sull’Amministrazione la prova delle violazioni contestate, ma non elimina l’onere del contribuente di dimostrare i requisiti dei costi dedotti. Secondo la Corte, la norma non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti.

  • Art. 276 del codice di procedura civile

    Nel decidere, il giudice può affrontare per prima la questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, quando questa è assorbente, senza seguire necessariamente l’ordine logico delle questioni.

  • Art. 111 della Costituzione

    Il Collegio collega l’uso della ragione più liquida alle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio.

Massime di principio

  • Chi deduce costi d’impresa deve conservare e produrre documenti sufficientemente specifici da identificare la prestazione, il soggetto che l’ha resa, il relativo importo e il collegamento con l’attività aziendale. Una fattura o una nota con descrizioni vaghe, o priva di elementi essenziali, può non essere sufficiente.
  • L’onere probatorio dell’Amministrazione previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 convive con l’onere del contribuente di dimostrare i requisiti delle deduzioni richieste: il primo riguarda le violazioni contestate, il secondo i fatti che fondano il beneficio fiscale invocato.
  • La prova del pagamento, da sola, non dimostra necessariamente che il costo sia inerente, effettivo e documentato in modo idoneo; occorre poter ricostruire concretamente la prestazione e la sua utilità per l’impresa.
  • Il giudice può decidere la controversia sulla questione assorbente più semplice da risolvere, senza esaminare tutte le altre censure secondo un ordine rigido.

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