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Sentenza

Sentenza del 27/01/2025 n. 71 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell’avviso di accertamento n. THD03I200XXX/2022 relativo al recupero di costi indeducibili per € 82.184,60 ai fini IRES e alla mancata contabilizzazione di ricavi per € 16.000,00 ai fini IRES e IRAP. La controversia nasce dall’emissione, in data 30/12/2016, di una nota di credito (senza IVA ex art. 26 DPR 633/1972) e di un atto di transazione che comportava la rinuncia a parte di un credito per canoni di affitto vantato verso R.P. s.r.l. (importo complessivo originario € 140.744,60). La contribuente ha dedotto la perdita su crediti ex art. 101 comma 5 TUIR; l’Agenzia ha contestato la deducibilità per mancanza delle condizioni richieste (assenza di procedure concorsuali e mancanza di elementi certi e precisi che provino l’obiettiva irrecuperabilità).

La decisione

Appello del contribuente respinto. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado: la perdita su crediti non è stata dichiarata deducibile perché la contribuente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l’impossibilità di recupero del credito. Sono stati rilevati: mancata attivazione di azioni di recupero (diffide, solleciti, azioni giudiziarie), la transazione non documenta rinunce reciproche, difficoltà di pagamento risalenti al 2014 ma assenza di prova di irrimediabile insolvenza, e parziale coincidenza delle compagini sociali che rendeva più probabile la gestibilità del recupero. La Corte ha inoltre ritenuto illegittima la mancata contabilizzazione dei ricavi e ha qualificato l’operazione come mancante del requisito della definitività della perdita. Condanna della parte appellante al pagamento delle spese di questo grado pari a € 4.000,00 oltre IVA e contributi se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 101 comma 5 TUIR

    Le perdite su crediti sono deducibili solo se il debitore è soggetto a procedure concorsuali o se la perdita risulta da elementi certi e precisi (obiettiva irrecuperabilità e determinazione dell'ammontare). L'onere della prova circa tali requisiti grava sul contribuente.

  • art. 106 comma 3 TUIR

    Richiamato per distinguere le perdite deducibili ai sensi del comma 3 dalle altre perdite su crediti disciplinate dal comma 5; il comma 5 opera con condizioni più rigorose in assenza di procedure concorsuali.

  • art. 26 DPR n. 633/1972

    Norma richiamata in relazione all'emissione della nota di credito senza IVA; usata per qualificare contabilmente l'operazione ma non idonea da sola a giustificare la deducibilità fiscale della perdita.

  • Cass. n. 8714/2024

    Giurisprudenza che conferma l'onere probatorio del contribuente: la mera pattuizione di una cessione a prezzo inferiore non basta; occorrono elementi che giustifichino l'operazione e dimostrino la natura produttiva della perdita (non erogatoria).

  • Cass. n. 5787/2021

    Principio secondo cui la cessione pro soluto o la rinuncia al credito produce perdita deducibile solo se emergono elementi certi e precisi o il debitore è in procedura concorsuale; in assenza di ciò il contribuente deve provare l'effettiva riduzione di valore e l'oggettiva definitività della perdita.

  • Cass. n. 37174/2021

    Conferma che le perdite realizzative sono deducibili solo quando il contribuente dimostra di aver tentato il recupero mediante azioni rimaste infruttuose; emissione di note di credito senza giustificazione non prova la perdita deducibile.

Massime di principio

  • Onere della prova: in caso di deduzione di perdite su crediti ai sensi dell'art. 101 comma 5 TUIR, il contribuente deve fornire elementi certi e precisi che dimostrino l'obiettiva irrecuperabilità del credito; la prova è a carico del contribuente.
  • Procedure concorsuali: se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali la deducibilità è automatica; in assenza di procedure concorsuali serve documentazione probatoria stringente.
  • Documentazione richiesta: conservare e produrre solleciti, diffide, atti giudiziari, valutazioni economiche, bilanci della controparte, perizie sulla recuperabilità e verbali di trattativa che dimostrino tentativi effettivi di recupero prima della rinuncia.
  • Transazioni e note di credito: una transazione o una nota di credito che non documenti rinunce reciproche o che presenti un forte scostamento tra valore nominale e corrispettivo può essere considerata antieconomica e non inerente, ostando alla deducibilità.
  • Contabilizzazione corretta: se non sussistono i requisiti per la deducibilità, la perdita non può essere contabilizzata come deduzione fiscale; è necessario distinguere tra emissione di note di credito (effetto sulla fatturazione) e contabilizzazione corretta delle perdite su crediti.
  • Verifica della connessione societaria: situazioni di sovrapposizione societaria tra creditore e debitore richiedono attenzione e documentazione aggiuntiva, poiché aumentano i sospetti sulla genuinità dell'insolvenza.
  • Prevenzione: prima di rinunciare a crediti o accettare transazioni, valutare e documentare tutte le attività di recupero possibili e, se necessario, richiedere perizie o pareri legali per sostenere la deducibilità fiscale.

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