Sentenza del 27/01/2025 n. 71 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell’avviso di accertamento n. THD03I200XXX/2022 relativo al recupero di costi indeducibili per € 82.184,60 ai fini IRES e alla mancata contabilizzazione di ricavi per € 16.000,00 ai fini IRES e IRAP. La controversia nasce dall’emissione, in data 30/12/2016, di una nota di credito (senza IVA ex art. 26 DPR 633/1972) e di un atto di transazione che comportava la rinuncia a parte di un credito per canoni di affitto vantato verso R.P. s.r.l. (importo complessivo originario € 140.744,60). La contribuente ha dedotto la perdita su crediti ex art. 101 comma 5 TUIR; l’Agenzia ha contestato la deducibilità per mancanza delle condizioni richieste (assenza di procedure concorsuali e mancanza di elementi certi e precisi che provino l’obiettiva irrecuperabilità).
La decisione
Appello del contribuente respinto. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado: la perdita su crediti non è stata dichiarata deducibile perché la contribuente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l’impossibilità di recupero del credito. Sono stati rilevati: mancata attivazione di azioni di recupero (diffide, solleciti, azioni giudiziarie), la transazione non documenta rinunce reciproche, difficoltà di pagamento risalenti al 2014 ma assenza di prova di irrimediabile insolvenza, e parziale coincidenza delle compagini sociali che rendeva più probabile la gestibilità del recupero. La Corte ha inoltre ritenuto illegittima la mancata contabilizzazione dei ricavi e ha qualificato l’operazione come mancante del requisito della definitività della perdita. Condanna della parte appellante al pagamento delle spese di questo grado pari a € 4.000,00 oltre IVA e contributi se dovuti.
Norme richiamate
art. 101 comma 5 TUIR
Le perdite su crediti sono deducibili solo se il debitore è soggetto a procedure concorsuali o se la perdita risulta da elementi certi e precisi (obiettiva irrecuperabilità e determinazione dell'ammontare). L'onere della prova circa tali requisiti grava sul contribuente.
art. 106 comma 3 TUIR
Richiamato per distinguere le perdite deducibili ai sensi del comma 3 dalle altre perdite su crediti disciplinate dal comma 5; il comma 5 opera con condizioni più rigorose in assenza di procedure concorsuali.
art. 26 DPR n. 633/1972
Norma richiamata in relazione all'emissione della nota di credito senza IVA; usata per qualificare contabilmente l'operazione ma non idonea da sola a giustificare la deducibilità fiscale della perdita.
Cass. n. 8714/2024
Giurisprudenza che conferma l'onere probatorio del contribuente: la mera pattuizione di una cessione a prezzo inferiore non basta; occorrono elementi che giustifichino l'operazione e dimostrino la natura produttiva della perdita (non erogatoria).
Cass. n. 5787/2021
Principio secondo cui la cessione pro soluto o la rinuncia al credito produce perdita deducibile solo se emergono elementi certi e precisi o il debitore è in procedura concorsuale; in assenza di ciò il contribuente deve provare l'effettiva riduzione di valore e l'oggettiva definitività della perdita.
Cass. n. 37174/2021
Conferma che le perdite realizzative sono deducibili solo quando il contribuente dimostra di aver tentato il recupero mediante azioni rimaste infruttuose; emissione di note di credito senza giustificazione non prova la perdita deducibile.
Massime di principio
- Onere della prova: in caso di deduzione di perdite su crediti ai sensi dell'art. 101 comma 5 TUIR, il contribuente deve fornire elementi certi e precisi che dimostrino l'obiettiva irrecuperabilità del credito; la prova è a carico del contribuente.
- Procedure concorsuali: se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali la deducibilità è automatica; in assenza di procedure concorsuali serve documentazione probatoria stringente.
- Documentazione richiesta: conservare e produrre solleciti, diffide, atti giudiziari, valutazioni economiche, bilanci della controparte, perizie sulla recuperabilità e verbali di trattativa che dimostrino tentativi effettivi di recupero prima della rinuncia.
- Transazioni e note di credito: una transazione o una nota di credito che non documenti rinunce reciproche o che presenti un forte scostamento tra valore nominale e corrispettivo può essere considerata antieconomica e non inerente, ostando alla deducibilità.
- Contabilizzazione corretta: se non sussistono i requisiti per la deducibilità, la perdita non può essere contabilizzata come deduzione fiscale; è necessario distinguere tra emissione di note di credito (effetto sulla fatturazione) e contabilizzazione corretta delle perdite su crediti.
- Verifica della connessione societaria: situazioni di sovrapposizione societaria tra creditore e debitore richiedono attenzione e documentazione aggiuntiva, poiché aumentano i sospetti sulla genuinità dell'insolvenza.
- Prevenzione: prima di rinunciare a crediti o accettare transazioni, valutare e documentare tutte le attività di recupero possibili e, se necessario, richiedere perizie o pareri legali per sostenere la deducibilità fiscale.
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