Sentenza del 27/01/2025 n. 80 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Estinzione dei debiti tributari attraverso accollo e compensazione del credito di un soggetto terzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'estinzione di debiti tributari della G. snc mediante accollo da parte di V. S.p.A. e contestuale utilizzo in compensazione, con impiego nel modello F24 del codice "62 - soggetto diverso dal fruitore del credito". L'Ufficio ha recuperato l'imposta ritenendo la procedura invalida in quanto l'art. 8 L. 212/2000 non è operativo per mancanza dei decreti attuativi e l'art. 17 D.Lgs. 241/1997 richiede l'identità dei soggetti per la compensazione; la parte ricorrente ha eccepito invece che il divieto espresso dal D.L. 124/2019 sarebbe successivo all'operazione e ha dedotto l'applicabilità della risoluzione n.140/2017 e la validità degli F24.
La decisione
Appello respinto. Il giudice ha confermato che l'estinzione del debito tramite accollo con compensazione dei crediti dell'accollante è invalida anche anteriormente al D.L. 124/2019, in quanto l'art. 8 L. 212/2000 non era operativa senza decreti e l'art. 17 D.Lgs. 241/1997 limita la compensazione ai medesimi soggetti. Si è rilevato inoltre che l'accettazione dei modelli F24 non equivale a ratifica della validità dell'operazione. L'appellante è condannata alle spese del grado liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 8 L. n. 212/2000
"accollo del debito d'imposta altrui"; comma 6 richiede decreti ministeriali per l'applicazione
La norma non era operativa in assenza dei decreti attuativi e, in ogni caso, non prevede la possibilità di estinguere il debito di un terzo mediante compensazione con crediti dell'accollante.
art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
compensazione possibile tra debiti e crediti 'dei medesimi soggetti' (comma 1)
La compensazione trova applicazione, salvo eccezioni espresse, solo tra crediti e debiti che riguardano lo stesso soggetto di imposta; esclude l'utilizzo generalizzato di crediti di terzi.
D.L. n. 124/2019 (conv. L. n. 157/2019)
art. 1, comma 1 e comma 2: chi si accolla il debito d'imposta altrui procede al relativo pagamento; è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante
Introduce ed esplicita il divieto assoluto per l'accollante di estinguere il debito del terzo mediante compensazione con propri crediti.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 140/E/2017
fornisce chiarimenti sulla non utilizzabilità dei crediti dell'accollante per la compensazione
Documento di prassi che, pur non avendo valore di legge, ha chiarito che la compensazione non è ammessa in favore dell'accollante e ha recepito orientamenti giurisprudenziali; utile a motivare gli atti dell'Ufficio.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 286/E/2009
individuazione di codici identificativi da usare nel modello F24 per fattispecie particolari
Si limita a indicare codici per casi eccezionali (es. rapporti tra incorporante e incorporata) che restano però disciplinati dall'ambito dell'art. 17; non legittima la compensazione generica di crediti di terzi.
Giurisprudenza (Sezioni Unite Cass. n. 28162/2008; Cass. nn. 15123/2006, 14874/2016, 18788/2016)
Orientamento consolidato che esclude l'applicabilità della compensazione a favore dell'accollante e sostiene la necessità che compensazione e debito/credito riguardino lo stesso soggetto.
Massime di principio
- La compensazione tributaria è ammessa, salvo espressa normativa speciale, solo tra debiti e crediti riferibili allo stesso soggetto di imposta (art. 17 D.Lgs. 241/1997).
- L'accollo non libera il debitore originario e non trasferisce automaticamente la titolarità fiscale: l'accollante non può estinguere il debito del terzo mediante compensazione con i propri crediti (vietato esplicitamente dal D.L. 124/2019 e, prima, non consentito per carenza di decreti attuativi dell'art. 8 L. 212/2000).
- L'accettazione formale dei modelli F24 da parte dell'Ufficio non equivale a ratifica della legittimità dell'operazione sottostante; l'Amministrazione può successivamente verificare e recuperare quanto ritenuto indebito.
- La prassi amministrativa (risoluzioni) e la giurisprudenza orientano ma non possono sostituire una norma di legge: in presenza di contrasto o vuoto normativo prevale l'interpretazione restrittiva volta a tutelare l'erario.
- Per ottenere la restituzione di somme versate mediante F24 in situazioni similari è preferibile esperire la richiesta amministrativa di rimborso presso l'Ufficio; il giudice tributario non può ordinare direttamente al soggetto amministrativo il rimborso in luogo dell'istanza preordinata.
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