Sentenza del 27/01/2025 n. 84 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
IMU e TASI- Decadenza potere accertativo - Notifica - Applicabilità proroga prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento/ liquidazione IMU e TASI relativi all'anno d'imposta 2018 per presunta decadenza dell'ufficio impositore: la contribuente sosteneva che il termine quinquennale per notificare gli avvisi era scaduto il 31.12.2023 e che le notifiche, perfezionate a gennaio 2024, fossero quindi tardive. La controversia verteva sull'applicabilità o meno della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid (art. 67 D.L. 18/2020 e richiamo all'art. 12 D.Lgs. 159/2015) e sul computo del termine decadenziale alla luce di tale sospensione.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado: ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 (unitamente all'art. 12 D.Lgs. 159/2015), che determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini in corso per la durata della sospensione (85 giorni, dall'8.3.2020 al 31.5.2020). Di conseguenza il termine quinquennale relativo all'anno 2018 è stato prolungato e la scadenza utile per l'azione impositiva è stata fissata al 25.3.2024. Poiché il Comune aveva spedito le notifiche il 9.1.2024 e queste si sono perfezionate il 16.1.2024, gli atti sono stati ritenuti tempestivi. Appellante soccombente, condanna alle spese di grado pari a €1.500,00 e applicazione dell'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 D.L. 18/2020 (convertito L. 24.4.2020 n.27)
"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"; "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza ... si applica ... l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo ... n. 159."
La Corte interpreta la norma nel senso che la sospensione opera sui termini in corso nel periodo indicato e determina lo spostamento in avanti della decorrenza dei termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni), rilevando applicabilità anche quando la scadenza originaria cada successivamente al 2020.
art. 12 D.Lgs. 24.9.2015 n.159
"Le disposizioni in materia di sospensione dei termini ... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, ... la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ... in favore degli enti impositori"
Funge da disciplina generale di riferimento per l'effetto estensivo della sospensione: i periodi di sospensione degli adempimenti per eventi eccezionali comportano la sospensione corrispondente dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori.
art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
Individua il termine quinquennale (decadenza) per l'emissione degli atti di accertamento; la Corte applica la sospensione di cui sopra a tale termine, prolungandone la durata per 85 giorni se in corso al momento della sospensione.
art. 43 D.P.R. 600/1973
Richiamato come norma che, nella disciplina ordinaria, fissa il termine per la notifica degli atti relativi agli anni d'imposta; normalmente avrebbe fatto scadere il quinquennio al 31.12.2023 per l'anno 2018, salvo l'effetto della sospensione emergenziale.
art. 157 D.L. n. 34/2020
Norma speciale che disciplina specificamente gli accertamenti con scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020 (consentendo notifiche fino al 31.12.2021). La Corte la considera non decisiva per il caso in esame, poiché è norma speciale rispetto all'art. 67 e non si applica alle scadenze che maturano successivamente.
art. 68 D.L. 18/2020
Richiamato dalla sentenza di primo grado per problematiche connesse alle cartelle e ai termini, ma la Corte d'appello fonda la decisione principalmente sull'art. 67 e sull'art. 12 D.Lgs. 159/2015.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002
Norma che disciplina il contributo unificato: la Corte ne applica gli effetti connessi alla condanna dell'appellante per soccombenza integrale.
art. 47‑ter D.Lgs. 31.12.1992 n.546
Norma richiamata per la possibilità di definizione semplificata del contenzioso; il Collegio accerta i presupposti e procede alla decisione in forma semplificata.
Massime di principio
- La sospensione prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 (richiamando l'art. 12 D.Lgs. 159/2015) estende la durata dei termini in corso durante l'8.3.2020-31.5.2020 per tutta la durata della sospensione (85 giorni), spostando in avanti anche termini la cui scadenza sia successiva al 2020.
- Quando la sospensione ha interessato il periodo di decorso di un termine decadenziale (es. quinquennio per accertamenti), il termine finale va aumentato della durata della sospensione; gli atti notificati entro il nuovo termine sono tempestivi.
- Le norme speciali (es. art. 157 DL 34/2020) vanno considerate nella loro portata limitata: possono prevedere regimi diversi per scadenze interne al 2020, ma non escludono l'operatività dell'art. 67/12 D.Lgs. 159/2015 per termini in corso.
- Informazioni o note amministrative (es. circolari o note dell'Agenzia delle Entrate) sono utili per l'interpretazione ma non hanno valore tale da invalidare atti già emessi se, invece, la normativa vigente consente l'emissione entro i termini sospesi/riadattati.
- In contenziosi analoghi è importante documentare i termini di notifica (data di spedizione e perfezionamento) e calcolare con precisione l'effetto delle sospensioni; eventuali differenze giurisprudenziali richiedono attenzione e possono giustificare ricorsi calibrati su questi aspetti.
- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) ha affermato recentemente che l'art. 67 produce lo spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione, quindi ci sono solide basi per sostenere l'estensione del termine nei casi in cui il decorso fosse in corso durante la sospensione.
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