Sentenza del 29/01/2025 n. 3733 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Prove illegittimamente acquisite - Prova di resistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per cassazione con plurimi motivi: (1) vizio nella determinazione della prescrizione (si sostenva che il reato si sarebbe prescritto il 3 gennaio 2024); (2) inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza (in particolare delle dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato dopo l'insorgere degli indizi di reato); (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato (contestando il calcolo dei redditi e la qualificazione dell'importo evaso, e quindi il superamento della soglia di punibilità); (4) mancata applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. (circostanza attenuante della non significativa entità dell'imposta evasa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulle prescrizione: ricorso respinto perché il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione è stato fissato al termine dilatorio (30 dicembre 2013) e il termine di prescrizione decennale, con le sospensioni, è scaduto il 2 maggio 2024, quindi successivamente alla sentenza d'appello; inoltre l'inammissibilità iniziale del ricorso impedisce rilevazione di estinzione sopravvenuta. Sull'art. 220 disp. att.: il motivo è inammissibile per genericità; la Corte ribadisce che la parte del verbale redatta prima dell'emersione degli indizi è utilizzabile, quella successiva no se non sono rispettate le garanzie del codice, ma va indicata la specifica violazione codicistica e va spiegata l'incidenza dell'eliminazione dell'elemento illegittimo (prova di resistenza). Sul merito degli elementi del reato: i motivi sono generici e inammissibili; comunque la Corte conferma che la soglia di punibilità vigente al momento (30.000 euro) è superata e che il dolo può desumersi dall'entità dell'evasione e dall'assenza di scritture contabili. Sul 131‑bis: motivo nuovo non proponibile in cassazione e comunque infondato alla luce del superamento significativo della soglia. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Quando, in attività ispettive o di vigilanza, emergono indizi di reato gli atti necessari a preservare fonti di prova devono osservare le forme del codice di procedura penale; la parte del verbale redatta prima dell'insorgere degli indizi è sempre utilizzabile, la parte successiva non lo è se non rispettate le prescrizioni del codice; la violazione non determina automaticamente inutilizzabilità senza indicazione della specifica norma di rito violata e verifica dell'incidenza (prova di resistenza).
art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione)
art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000
Disciplina il reato di omessa dichiarazione; la Corte individua il momento consumativo al termine dilatorio di 90 giorni concesso per la presentazione della dichiarazione successiva alla scadenza ordinaria.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Riferimenti ai termini di prescrizione applicabili al reato; il termine decennale risultante dall'applicazione combinata è stato computato tenendo conto delle sospensioni riconosciute (es. emergenza COVID e legittimo impedimento).
art. 17, comma 1‑bis, D.Lgs. n. 74/2000
Norma richiamata nella valutazione del termine prescrizionale complessivo per i reati tributari.
art. 161 e art. 129 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)
Richiami mossi dal ricorrente in tema di sospensione e computo dei termini; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata rispetto al corretto computo della prescrizione.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulle misure alternative/attenuanti (applicabilità in ipotesi di esiguità del danno). La Corte ha ritenuto la questione nuova inammissibile in cassazione e comunque non applicabile alla luce del consistente superamento della soglia di punibilità.
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con L. 14 settembre 2011, n. 148
Riferimento normativo che ha fissato, al tempo, la soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione; la Corte ricorda che al momento del fatto la soglia era di Euro 30.000,00.
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 5
Norma che ha poi elevato la soglia di punibilità in epoca successiva (a partire dal 22 ottobre 2015 a Euro 50.000), richiamata per spiegare la non rilevanza della nuova soglia rispetto ai fatti contestati.
Massime di principio
- In materia tributaria, il momento consumativo dell'omessa dichiarazione si individua al termine dilatorio concesso per la presentazione tardiva della dichiarazione (es. 90 giorni), e da quella data decorrono i termini di prescrizione applicabili.
- Ai sensi dell'art. 220 disp. att., la parte del verbale amministrativo compilata prima dell'emersione di indizi è utilizzabile; la parte successiva può essere inutilizzabile se non rispettate le garanzie del codice, ma occorre indicare la specifica norma di rito violata e dimostrare l'incidenza della sua espunzione (prova di resistenza).
- La mera censura generica dell'inutilizzabilità di atti amministrativi/verbali è inammissibile in cassazione: il ricorso deve specificare quali norme procedurali sono state violate e come l'esclusione delle prove illegittime inciderebbe sul complesso probatorio.
- Motivi nuovi o non sollevati in grado d'appello non sono deducibili in cassazione; la Corte di legittimità non può essere la prima sede per introdurre questioni non affrontate dal giudice d'appello.
- L'esistenza del dolo nell'omessa dichiarazione può essere desunta, anche in assenza di scritture contabili, dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza del soggetto obbligato; contestazioni basate su mere affermazioni e presunzioni senza analisi documentale sono deboli.
- La valutazione della prescrizione deve considerare tutte le sospensioni legittime (es. emergenza, legittimo impedimento) e, in caso di inammissibilità originaria del ricorso, eventuali estinzioni sopravvenute del reato non possono essere valutate dalla Cassazione.
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