Cassazione Civile, Ordinanza n. 14788/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia nasce da ordinanze-ingiunzione con cui l'organo ispettivo aveva sanzionato l'ente gestore di una struttura sanitaria per la mancata consegna delle lettere di assunzione a lavoratori impiegati nella struttura come infermieri e operatori professionali. Secondo l'accertamento ispettivo, tali lavoratori erano stati formalmente agganciati a una cooperativa, ma in realtà prestavano attività alle dipendenze dell'ente in forza di un appalto ritenuto fittizio. Il tribunale aveva respinto l'opposizione alle sanzioni, mentre la corte d'appello aveva accolto il gravame dell'ente, ritenendo che, dopo il d.lgs. n. 276/2003, la costituzione del rapporto di lavoro in caso di somministrazione/appalto vietati richieda un'esplicita iniziativa giudiziale del lavoratore; poiché solo due lavoratori avevano agito in tal senso e la loro domanda era stata respinta con giudicato, non poteva dirsi costituito alcun rapporto di lavoro a carico dell'utilizzatore e quindi non potevano essere irrogate le sanzioni per mancata consegna della lettera di assunzione. L'Ispettorato ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la propria potestà sanzionatoria e ritenuto che, in mancanza di azione del lavoratore o in caso di rigetto della stessa, l'unica sanzione applicabile fosse quella penale; i controricorrenti opponevano anche tardività del ricorso, eccezione disattesa perché la sospensione feriale si applicava alla controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima escluso la tardività, applicando la sospensione feriale dei termini alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di tutela del lavoro che non riguardino omissioni contributive. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo: in base al d.lgs. n. 276/2003, la costituzione del rapporto di lavoro in caso di somministrazione/appalto/distacco illegittimi non opera automaticamente, ma solo su esplicita domanda del lavoratore interessato; nel caso concreto tale iniziativa mancava, salvo per due lavoratori la cui domanda era già stata respinta con giudicato. Non essendosi quindi mai costituito un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente utilizzatore, mancava il presupposto per sanzionare la mancata consegna della lettera di assunzione. La Corte ha inoltre escluso che l'amministrazione ispettiva potesse costituire d'ufficio il rapporto o fondare una generica potestà sanzionatoria priva di base legislativa, richiamando il principio di legalità delle sanzioni amministrative. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione ricorrente; è stato altresì affermato che per l'amministrazione statale non opera il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina sulla somministrazione/appalto/distacco illegittimi consente la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore solo su esplicita richiesta del lavoratore interessato; in difetto di tale iniziativa non opera alcuna automatica imputazione del rapporto all'utilizzatore.
In materia di sanzioni amministrative vale il principio di legalità; una potestà sanzionatoria non può essere affermata in assenza di base legislativa espressa.
La sospensione feriale dei termini è stata ritenuta applicabile alla specifica opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di tutela del lavoro esaminata nel caso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito.
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel sistema del d.lgs. n. 276/2003, la conversione del rapporto in capo all'utilizzatore per somministrazione, appalto o distacco illegittimi non è automatica: richiede l'iniziativa giudiziale del lavoratore interessato; in mancanza, non può essere presunto un rapporto di lavoro subordinato verso l'utilizzatore.
- Le sanzioni amministrative devono trovare una base legale espressa: non è consentito all'autorità amministrativa invocare una generica potestà sanzionatoria per colmare lacune del sistema quando il legislatore abbia predisposto un regime specifico.
- Se il presupposto dell'illecito amministrativo è la violazione di obblighi che presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro, la sanzione non può essere irrogata quando tale rapporto non si sia mai costituito nei modi previsti dalla legge.
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di tutela del lavoro diverse dalle omissioni contributive si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
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