Cassazione Civile, Ordinanza n. 14783/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'INPS chiedeva il pagamento di contributi in relazione a lavoratori agricoli per i quali era stata fruita una agevolazione contributiva. L'Istituto contestava il mancato rispetto del minimale contributivo, perché dalle buste paga risultavano retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto integrativo provinciale e inferiori a quelle denunciate nei modelli trimestrali. I ricorrenti avevano proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che i lavoratori avessero lavorato meno ore di quelle indicate nelle denunce e che, quindi, non fosse dovuto il credito contributivo richiesto. Con il primo motivo deducevano la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 124/2004 per l'omessa redazione e consegna del verbale di primo accesso, lamentando una lesione del diritto di difesa; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato accoglimento della prova testimoniale diretta a dimostrare il minor orario di lavoro e per il mancato rilievo delle dichiarazioni scritte dei lavoratori; con il terzo motivo contestavano l'applicazione della regola del minimale contributivo alle ipotesi di riduzione dell'obbligo contributivo e non solo agli sgravi, invocando la normativa sugli incentivi contributivi in agricoltura e la disciplina successiva di ridefinizione delle agevolazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, perché l'opposizione avverso il verbale di accertamento introduce un giudizio sull'inesistenza del credito contributivo e non sulla sola regolarità formale del verbale; il motivo non spiegava nemmeno come il preteso vizio del verbale incidesse sul rapporto contributivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il tribunale aveva esercitato il proprio libero apprezzamento delle prove, ritenendo superflua la prova testimoniale e valorizzando la contraddittorietà tra le retribuzioni denunciate e la tesi del minor orario lavorato; tale valutazione non era sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che, per fruire delle agevolazioni contributive nel lavoro agricolo, il datore deve corrispondere retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale; la normativa successiva non ha abrogato né reso incompatibile la regola del minimale contributivo. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 124/2004
La mancata redazione e consegna del verbale di primo accesso non era di per sé decisiva, perché l'opposizione doveva investire l'inesistenza del credito contributivo e non la sola forma del verbale; il vizio formale va collegato a un concreto pregiudizio sul rapporto sostanziale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice di merito può valutare liberamente il materiale istruttorio acquisito; tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti termini consentiti dalla legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura non può essere veicolata come violazione processuale quando in realtà mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La sindacabilità in cassazione dell'apprezzamento delle prove richiede la deduzione di un fatto storico omesso e decisivo; non basta lamentare genericamente il mancato ingresso di una prova.
art. 6, comma 9, d.l. n. 338/1989
Per beneficiare delle agevolazioni contributive il datore deve denunciare l'occupazione, denunciare le ore effettive e le retribuzioni effettivamente corrisposte e pagare retribuzioni non inferiori a quelle dovute per legge o per contrattazione collettiva; la regola del minimale contributivo resta applicabile come requisito generale.
art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989
La retribuzione imponibile ai fini contributivi è quella dovuta per legge o per contratto collettivo; la disciplina attiene al rapporto previdenziale e non impedisce che nel rapporto di lavoro siano pattuite somme inferiori, ma ai fini contributivi rileva il minimo collettivo.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993
La disciplina delle agevolazioni e riduzioni contributive nel settore agricolo non esclude l'applicazione del principio del minimale contributivo; il richiamo conferma l'obbligo di retribuzioni non inferiori ai minimi collettivi per accedere ai benefici.
art. 01 d.l. n. 2/2006 conv. in l. n. 81/2006
La normativa del 2006 ha ridefinito le agevolazioni contributive ma non ha abrogato né reso incompatibile l'art. 6, comma 9, d.l. n. 338/1989; non introduce una disciplina più permissiva che superi il requisito del minimale.
art. 9, commi 5 e 5-bis, l. n. 67/1988
Le previsioni sulle agevolazioni in agricoltura introducono, al più, requisiti aggiuntivi e non eliminano quelli già fissati dalla disciplina generale sul minimale contributivo.
art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006
Il richiamo conferma l'assetto per cui il godimento dei benefici contributivi è subordinato al rispetto della disciplina lavoristica e retributiva rilevante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione a un avviso di accertamento contributivo mira all'accertamento negativo del credito previdenziale e non alla sola verifica della regolarità formale degli atti ispettivi; un vizio procedimentale è rilevante solo se incide concretamente sulla pretesa creditoria.
- La deduzione di omessa ammissione di prova testimoniale non è ammissibile se non si specifica in modo puntuale la decisività della prova e il fatto storico omesso che essa avrebbe dimostrato; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Nel sistema delle agevolazioni contributive, il rispetto del minimale retributivo previsto dalla contrattazione collettiva costituisce requisito generale per il beneficio, salvo deroghe espressamente previste; la normativa successiva non si presume abrogativa se non esiste incompatibilità testuale o logica.
- La distinzione tra riduzione dell'obbligo contributivo e sgravi/agevolazioni non esonera dal rispetto dei minimi retributivi quando la disciplina speciale richiama espressamente il parametro del minimale contributivo.
- Ai fini contributivi, ciò che conta è la retribuzione imponibile dovuta secondo legge o contratto collettivo, non la mera pattuizione interna tra datore e lavoratori se inferiore ai minimi legali o contrattuali.
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