Cassazione Civile, Ordinanza n. 14778/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una banca avverso una cartella esattoriale emessa per sanzioni civili connesse al mancato pagamento di contributi previdenziali relativi a un proprio dipendente. Il lavoratore era stato licenziato e, successivamente, reintegrato in forza di un accordo conciliativo che revocava il licenziamento e riconosceva coperture assicurative e previdenziali per il periodo intermedio, con anzianità contributiva. L'istituto previdenziale sosteneva che, poiché il licenziamento era stato revocato per accordo delle parti, il rapporto non si fosse mai interrotto e che dunque i contributi dovessero essere corrisposti per tutto il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, con conseguente legittimità delle sanzioni per omissione contributiva. La banca resistente replicava che, essendo il rapporto stato ricostituito solo in forza dell'accordo bilaterale, non vi era stata omissione contributiva nel senso rilevante per l'applicazione delle sanzioni. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 116, commi 8 e 9, l. n. 388/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime previgente alla l. n. 92/2012, la revoca unilaterale del licenziamento non fosse ammissibile dopo la comunicazione al lavoratore; pertanto, il rapporto si era estinto con il licenziamento comunicato e si era poi ricostituito solo per effetto del successivo accordo bilaterale, ancorché con efficacia ex tunc. In tale situazione non può parlarsi di omissione contributiva durante il periodo precedente alla ricostituzione, perché l'obbligo contributivo presuppone l'esistenza del rapporto di lavoro. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata che aveva annullato la cartella esattoriale. Ha inoltre compensato le spese per la novità della questione e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116, commi 8 e 9, L. n. 388/2000
Le sanzioni civili per omissione contributiva presuppongono che l'obbligo contributivo sia effettivamente sorto; non si applicano quando il rapporto di lavoro sia stato estinto da un licenziamento non nullo e poi ricostituito ex tunc con titolo nuovo, poiché fino alla ricostituzione il rapporto non esisteva.
art. 18 L. n. 300/1970
È richiamato solo per distinguere il regime previgente rispetto alle modifiche della l. n. 92/2012 sulla revoca del licenziamento; nel caso concreto, la disciplina successiva non era applicabile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2012, il licenziamento comunicato al lavoratore produce l'estinzione del rapporto e non può essere unilateralmente revocato dal datore di lavoro: il ripristino del rapporto richiede un accordo bilaterale.
- Quando il rapporto di lavoro è ricostituito ex tunc per effetto di un accordo conciliativo, il titolo della ricostituzione è un fatto negoziale nuovo e non la prosecuzione dell'originario rapporto estinto dal licenziamento.
- Le sanzioni per omissione contributiva richiedono che, nel periodo considerato, sussista un rapporto di lavoro fonte dell'obbligo contributivo; se il rapporto era estinto e solo successivamente ricostituito, non vi è omissione contributiva "tempo per tempo" prima della ricostituzione.
- La ricostituzione retroattiva del rapporto non consente di assimilare automaticamente la fattispecie a un licenziamento nullo o inefficace, poiché in quest'ultimo caso il rapporto non si interrompe mai, mentre nella ricostituzione consensuale il rapporto è stato prima risolto e poi nuovamente costituito.
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