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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14780/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi riferiti al periodo 2008-2012. Il contribuente aveva chiesto e ottenuto una rateizzazione esattoriale, poi saldata, sostenendo di non avere ulteriori debiti contributivi rispetto a quelli oggetto della rateizzazione. L’INPS, a seguito di controlli e note di rettifica della posizione contributiva, ha invece ravvisato pregressi inadempimenti tali da escludere il beneficio contributivo richiesto. In appello la domanda del contribuente è stata respinta e egli ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di litispendenza; 2) e 3) violazione delle norme sul requisito contributivo e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’unico onere fosse provare la regolarizzazione della propria posizione; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito ultrapetitum, poiché la Corte d’appello aveva condannato al pagamento mentre l’INPS aveva chiesto solo il rigetto dell’opposizione e la conferma dell’avviso; 5) violazione degli artt. 341 e 434 c.p.c. per omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; 6) omessa pronuncia sulla richiesta di c.t.u.; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza il primo, il quinto e il sesto motivo, perché non riportavano puntualmente il contenuto delle eccezioni e richieste asseritamente formulate nei precedenti gradi. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che, quando l’INPS contesta il diritto allo sgravio o all’agevolazione contributiva per pregressi inadempimenti, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per il beneficio, inclusa la regolarità contributiva. Ha reputato infondato anche il quarto motivo, chiarendo che l’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo, ma una volta annullato in primo grado e formatosi il giudicato interno sul punto, la Corte d’appello poteva comunque pronunciare una condanna al pagamento della somma corrispondente alla pretesa creditoria, perché la domanda di conferma dell’avviso includeva la richiesta di accertamento del credito e della sua azionabilità esecutiva. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l’INPS non ha svolto attività difensiva e Riscossione Sicilia è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    L’eccezione di litispendenza deve essere dedotta e riportata in ricorso in modo puntuale per consentirne il vaglio in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Quando l’INPS contesta i presupposti dell’agevolazione contributiva per pregressi inadempimenti, spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni di legge per il beneficio.

  • art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006

    I benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e al rispetto degli ulteriori obblighi di legge; la regolarità contributiva è presupposto per ogni sgravio.

  • art. 1, comma 1176, L. n. 296/2006

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di sgravi contributivi e requisiti per il beneficio.

  • artt. 2 e 5 D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 1997

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della regolarità/rateizzazione contributiva.

  • art. 3 L. n. 448/1998

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni poste a fondamento della pretesa di agevolazione contributiva.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su domande o eccezioni presuppone che esse siano riportate in modo esatto e completo nel ricorso; non vi è ultrapetizione se il giudice decide sulla pretesa creditoria sostanziale nei limiti della domanda.

  • artt. 341 e 434 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello richiede specifica allegazione; in cassazione deve essere autosufficientemente riprodotta.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese richiede specifica indicazione dell’errore denunciato.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese deve evidenziare in concreto la violazione dei criteri di compensazione o soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le eccezioni di litispendenza, inammissibilità dell’appello o richieste istruttorie non possono essere dedotte in modo generico: il ricorso deve riprodurre puntualmente il contenuto degli atti e delle eccezioni su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • In materia di sgravi o agevolazioni contributive, la regolarità contributiva e il rispetto di tutti i presupposti di legge costituiscono condizioni sostanziali del beneficio; se l’ente previdenziale allega inadempienze ostative, incombe sul contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per ottenere lo sgravio.
  • La domanda dell’ente di conferma di un avviso di addebito può legittimare una pronuncia di condanna al pagamento della somma corrispondente al credito, quando la pretesa sostanziale sia stata devoluta al giudice e l’avviso non sia più confermabile per effetto di giudicato interno.
  • La censura di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite è inammissibile se non indica specificamente quale regola di riparto o compensazione sia stata violata e in quale modo la decisione si sia discostata dai criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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