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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14774/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento disciplinare avviato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un proprio dirigente/funzionario, cui era stato contestato di avere autorizzato lo sgravio di due cartelle di pagamento ritenute erronee. L'amministrazione gli aveva irrogato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni. Il lavoratore aveva impugnato la sanzione e il Tribunale l'aveva annullata, ritenendo l'operato legittimo e persino favorevole all'amministrazione. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che il dipendente avesse agito oltre i limiti delle proprie competenze nell'ambito del controllo automatizzato/formale ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, e che ciò integrasse negligenza disciplinarmente rilevante. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, in nove motivi, principalmente: l'erronea qualificazione come non-confessoria delle dichiarazioni rese in istruttoria; l'incompetenza dell'organo procedente e violazioni delle regole sul procedimento disciplinare; la tardività della contestazione e la violazione dei termini difensivi; la violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su fatti/argomenti asseritamente nuovi; l'erronea interpretazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973; l'omesso esame di fatti decisivi; la violazione del principio di non contestazione; e la violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e capacità contributiva per non avere valorizzato il beneficio economico arrecato all'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso che vi fosse una confessione giudiziale su profili valutativi o giuridici; ha osservato che le censure sul procedimento disciplinare presupponevano circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata o comunque non idonee a determinare nullità senza prova di un concreto pregiudizio difensivo; ha confermato che la Corte d'appello non aveva introdotto fatti nuovi ma aveva solo dato una diversa qualificazione alla medesima condotta; ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali; ha escluso la violazione del principio di non contestazione; ha infine rilevato che la dedotta utilità economica per l'amministrazione non elideva i termini decadenziali e i limiti legali dello sgravio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2733, comma 1, c.p.c.

    La confessione giudiziale riguarda fatti obiettivi e non opinioni, giudizi o qualificazioni giuridiche; non può quindi attribuirsi valore confessorio all'affermazione che un'attività rientrasse nelle competenze del dipendente.

  • art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione di competenze nel procedimento disciplinare; la Corte non accoglie la censura perché il presupposto fattuale non risultava dalla sentenza impugnata.

  • art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Il termine per la contestazione e la convocazione è un termine endoprocedimentale; la sua violazione determina nullità solo se l'interessato dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Invocato sul riparto di competenze disciplinari; la Corte richiama il principio secondo cui la norma è imperativa soprattutto quanto alla garanzia di terzietà dell'ufficio disciplinare.

  • art. 8, comma 2, contratto collettivo area VI dirigenza degli enti pubblici non economici e agenzie fiscali

    Richiamato a sostegno della censura di incompetenza nel procedimento disciplinare, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato/formale si fonda sui soli dati in possesso dell'amministrazione o risultanti dalla dichiarazione/anagrafe tributaria; resta preclusa un'indagine sostanziale basata su conoscenze acquisite all'esterno, devoluta ad altro livello di controllo.

  • art. 345 c.p.c.

    Sono inammissibili in appello i nova in senso proprio; non lo sono, invece, mere difese o diverse colorazioni di fatti già emergenti dagli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è infondata quando la decisione di merito resta nei limiti del thema decidendum e non introduce un oggetto diverso da quello contestato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per distinguere tra fatti costitutivi/impeditivi e mere difese; le eccezioni in senso lato e le difese che non introducono fatti nuovi non sono soggette al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente di violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per violazione del principio di non contestazione richiede che il fatto non contestato sia tra quelli costitutivi, modificativi o estintivi rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti rilevanti del diritto azionato, non sulle argomentazioni difensive o sulle contestazioni ricavate da diverse letture del materiale processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o argomentazioni; è sufficiente che il fatto sia stato considerato dal giudice di merito.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per sostenere l'illegittimità della sanzione alla luce dei benefici conseguiti dall'amministrazione, ma la Corte non ne fa applicazione favorevole al ricorrente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa tributaria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per i principi di buon andamento e imparzialità, ma ritenuto non idoneo a superare i limiti legali e decadenziali dell'azione amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La confessione giudiziale ha per oggetto fatti storici e non valutazioni giuridiche: l'ammissione che un comportamento fosse "di competenza" o "colposo" non vale, di regola, come confessione su un fatto in senso proprio.
  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, la violazione dei termini endoprocedimentali di convocazione non comporta automaticamente nullità: occorre la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Le censure di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, perché ciò eccede il giudizio di legittimità.
  • Il divieto di nova in appello non impedisce alla parte di svolgere mere difese o di offrire una diversa qualificazione giuridica di fatti già emergenti dagli atti, purché non si introducano nuovi fatti principali o secondari.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 l'ufficio può utilizzare solo dati interni o risultanti dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria; l'esame sostanziale su documentazione esterna appartiene ad altro livello di controllo.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti rilevanti della pretesa o delle eccezioni, non su argomentazioni o contestazioni che presuppongano differenti letture giuridiche del caso.
  • Il vizio di omesso esame è configurabile solo se è trascurato un fatto storico decisivo, non se il giudice omette di discutere ogni singolo elemento probatorio o argomento difensivo.
  • L'eventuale utilità economica per l'amministrazione non legittima un comportamento che ecceda i limiti legali o decadenziali del procedimento tributario, né sana un addebito disciplinare fondato sulla violazione delle regole di competenza e di controllo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniAccertamento
RamiLavoroProcesso civileTributi
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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