Cassazione Civile, Ordinanza n. 14738/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro nel settore scolastico caratterizzato da reiterati contratti a termine. La lavoratrice aveva agito per contestare l’illegittima successione di contratti e per ottenere il risarcimento del danno/indennizzo previsto dalla giurisprudenza in caso di abuso del termine. Nel corso del giudizio erano intervenute questioni processuali sulla riassunzione dopo sospensione, anche alla luce del passaggio al deposito telematico e della riunione di più procedimenti. In ricorso la parte sosteneva: 1) che la riassunzione cartacea fosse invalida perché la legge imponeva il deposito telematico; 2) che, essendo riuniti più procedimenti, l’amministrazione dovesse riassumerli tutti a pena di estinzione; 3) che la stabilizzazione intervenuta in corso di causa non potesse essere valorizzata perché dedotta tardivamente; 4) che, nonostante la stabilizzazione, restasse dovuto il risarcimento del danno secondo i principi già affermati per i precari della scuola; 5) che dovesse essere sollevata questione pregiudiziale UE e questione di legittimità costituzionale sull’esclusione della tutela risarcitoria/indennitaria in presenza dell’immissione in ruolo. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: la riassunzione cartacea integra al più una mera irregolarità, non sanzionata da nullità; nelle cause riunite ciascun giudizio conserva la propria autonomia, sicché l’eventuale mancata riassunzione di uno non travolge gli altri; la deduzione della stabilizzazione in corso di appello è rituale perché lo ius superveniens può essere introdotto nel secondo grado; nel merito, la stabilizzazione nel settore scolastico costituisce misura satisfattoria idonea a sanzionare l’abuso del termine e a neutralizzare le conseguenze della violazione del diritto UE, restando possibile solo la prova di danni ulteriori; non vi erano i presupposti per rinvio pregiudiziale né per dubbi di costituzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto sia le doglianze processuali sulla supposta estinzione del giudizio per vizio della riassunzione e per mancata riassunzione di tutti i procedimenti riuniti, sia le censure di merito sulla tutela risarcitoria per abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico. Ha ribadito che, nel settore scolastico, la stabilizzazione/immissione in ruolo conseguente al sistema normativo e giurisprudenziale applicabile costituisce misura proporzionata ed effettiva, idonea a sanzionare l’abuso e a cancellarne le conseguenze, senza escludere però la possibile domanda di ulteriori danni ove specificamente allegati e provati. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto, secondo il regime del contributo unificato, dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto.
Norme richiamate
art. 16 bis d.lgs. n. 179/2012
Il deposito della riassunzione doveva avvenire telematicamente, ma la sua effettuazione in forma cartacea è stata qualificata come mera irregolarità e non come causa di nullità o estinzione in assenza di espressa comminatoria.
art. 156, comma 1, c.p.c.
La difformità dal modello legale dell’atto processuale non comporta nullità se manca una previsione espressa; rileva il raggiungimento dello scopo dell’atto.
artt. 274 e 305 c.p.c.
La Corte ha escluso che, in caso di procedimenti riuniti ma autonomi, la mancata riassunzione di uno debba necessariamente determinare l’estinzione degli altri o imporre una riassunzione unitaria.
art. 307 c.p.c.
L’eventuale estinzione riferibile a uno dei giudizi o litisconsorti non si estende automaticamente ai procedimenti o alle parti che abbiano ritualmente proseguito il processo.
art. 341 c.p.c.
Richiamato dalle doglianze sulla dedotta tardività delle allegazioni in appello, ma la Corte ha ritenuto rituale l’introduzione dello ius superveniens nel corso del secondo grado.
art. 345 c.p.c.
La Corte ha escluso la tardività della deduzione della stabilizzazione, trattandosi di sopravvenienza normativa/giuridica valutabile in appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla tardività, ma non ritenuto ostativo alla valorizzazione della stabilizzazione sopravvenuta.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge e nullità della sentenza, ma sono state tutte respinte perché infondate.
art. 3 Cost.
La Corte ha escluso la violazione del principio di eguaglianza, evidenziando la diversità strutturale tra rapporto privato e rapporto pubblico quanto alle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine.
art. 117, primo comma, Cost.
La Corte ha escluso il contrasto con il vincolo europeo, ritenendo il sistema interno conforme alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla giurisprudenza UE.
Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È stata richiamata quale parametro eurounitario in tema di misure contro l’abuso dei contratti a termine; la Corte ha ritenuto che la stabilizzazione nel settore scolastico costituisca misura sufficiente ed effettiva.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Richiamato dalla parte, ma non ritenuto idoneo a fondare l’illegittimità del sistema interno descritto dalla Corte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Utilizzato per rinviare alle precedenti decisioni di legittimità già ampiamente motivative sulla stessa questione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo civile, il deposito dell’atto in una forma non conforme al modello legale non determina automaticamente nullità o estinzione se la legge non prevede espressamente tale sanzione e se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè è pervenuto al giudice ed è entrato nel fascicolo processuale.
- Nei giudizi riuniti, ciascuna causa conserva la propria autonomia processuale: la riassunzione o la mancata riassunzione di un singolo procedimento non si estende automaticamente agli altri giudizi autonomamente pendenti e non riuniti da un litisconsorzio necessario.
- Le sopravvenienze normative o giurisprudenziali rilevanti nel corso del giudizio possono essere dedotte anche in appello quando incidono sull’assetto sostanziale della controversia; non sussiste tardività se si tratta di ius superveniens.
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione o immissione in ruolo conseguente all’illegittima reiterazione di contratti a termine è idonea, secondo la giurisprudenza richiamata, a costituire misura sanzionatoria proporzionata ed effettiva contro l’abuso, in linea con il diritto dell’Unione.
- La stabilizzazione non esclude in assoluto la domanda di risarcimento per danni ulteriori, ma questi devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, senza automatismi o presunzioni di danno.
- Il giudice di legittimità non deve rimettere la questione alla Corte di giustizia quando la soluzione sia già resa chiara da precedenti consolidati o quando la questione non sia rilevante ai fini della decisione.
- Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost. solo perché nel lavoro pubblico e nel lavoro privato siano previste reazioni diverse all’abuso del contratto a termine, ove i fenomeni giuridici messi a confronto siano strutturalmente diversi.
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