Cassazione Civile, Ordinanza n. 14784/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La titolare di una ditta individuale di pulizie ha opposto un avviso di addebito INPS relativo a contributi asseritamente dovuti sulle somme corrisposte ai dipendenti per trasferte e rimborsi spese di trasferta. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo che gli spostamenti dei lavoratori non integrassero trasferta in senso tecnico, poiché avvenivano abitualmente e con continuità nei vari luoghi ove dovevano essere eseguite le pulizie, sicché non operava l'esonero contributivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986 e vizi motivazionali, sostenendo che i clienti ubicati fuori dal comune di sede erano soltanto una parte e che erano richieste solo somme per trasferte in comuni diversi, con richiamo al CCNL del settore pulizie e alla possibilità di rimborso forfettario; 2) omessa pronuncia e mancato esame delle prove, lamentando che i prospetti prodotti dimostravano le trasferte e che doveva essere disposta istruttoria, anche contabile; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. e vizio motivazionale sulla regolazione delle spese, perché la soccombenza non sarebbe stata così netta da escludere compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che gli spostamenti fuori comune avvenivano con carattere di continuità e quindi non erano "trasferte" ai sensi dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986; inoltre, i motivi chiedevano una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione e comunque incompatibile con il doppio conforme. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, ricordando che la compensazione delle spese è scelta discrezionale del giudice di merito e che la statuizione sulle spese seguiva il principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La trasferta presuppone un mutamento temporaneo del luogo di lavoro; se gli spostamenti dei dipendenti sono abituali e continui, non si applica l'esonero contributivo previsto per le indennità e i rimborsi di trasferta.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi di ricorso non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, ma devono censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
In presenza di doppia pronuncia conforme, il riesame delle questioni di fatto è ulteriormente limitato e non può essere riaperto tramite censure che mirano soltanto a rimettere in discussione gli accertamenti di merito.
La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata in modo non illogico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su un accertamento di fatto decisivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura quella specifica ratio decidendi ma si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'istituto della trasferta, ai fini dell'esenzione contributiva, presuppone un'esigenza di spostamento solo temporanea: gli spostamenti ordinari e continuativi presso luoghi diversi di esecuzione della prestazione non integrano trasferta.
- Le doglianze che chiedono l'ammissione o la rivalutazione di prove testimonali, documentali o tecniche sono inammissibili in cassazione quando mirano soltanto a ottenere un nuovo accertamento del fatto.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è ulteriormente ristretto e non può essere riaperto mediante censure formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali.
- La regolazione delle spese di lite, inclusa la scelta di compensarle o meno, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo violazione dei limiti di legge o motivazione radicalmente viziata.
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