Cassazione Civile, Ordinanza n. 26756/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava l’accertamento negativo dell’indebito previdenziale richiesto dall’INPS con comunicazioni del 18 dicembre 2014, 12 ottobre 2015 e 21 gennaio 2016, in relazione alla pensione per il periodo 2012-2015. Le somme erano riferite a quote d’integrazione al minimo e a maggiorazione o aumento sociale che, secondo l’INPS, non spettavano per il superamento dei limiti reddituali. La pensionata aveva invocato una comunicazione del 16 febbraio 2015, secondo cui, all’esito di un ricalcolo, non risultavano somme a credito o a debito fino al 31 marzo 2015, sostenendo che costituisse confessione stragiudiziale dell’inesistenza dell’indebito e fondasse un affidamento tutelabile. Il Tribunale di Enna aveva respinto la domanda nella parte ancora controversa, escludendo l’efficacia confessoria della comunicazione; la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 182/2021 pubblicata il 31 maggio 2021, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2735 c.c., del principio di tutela dell’affidamento e dell’art. 2697 c.c., mancato esercizio dell’autotutela, violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, irripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 52 della L. 88/1989 e dell’art. 1 della L. 412/1991, nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione dell’art. 345 c.p.c. alla deduzione, formulata solo in appello, dell’irripetibilità dell’indebito e ha invocato il termine annuale previsto dall’art. 13 della L. 412/1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’esclusione della confessione stragiudiziale: la comunicazione del 16 febbraio 2015 proveniva da un ufficio INPS diverso da quello che aveva accertato l’indebito e non mostrava che il suo autore ne avesse conoscenza o intendesse riconoscerne l’inesistenza. La dichiarazione sull’assenza di somme a debito dopo il ricalcolo non implicava quindi necessariamente l’inesistenza dell’indebito rilevato dall’altro ufficio. Ha escluso inoltre un affidamento tutelabile, poiché la pretesa restitutoria era stata già avanzata il 18 dicembre 2014 e successivamente reiterata il 12 ottobre 2015 e il 21 gennaio 2016. Quanto alle censure sull’irripetibilità, ha confermato che la relativa domanda era nuova in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.: in primo grado era stata dedotta l’inesistenza dell’indebito, mentre l’irripetibilità presuppone l’esistenza dell’indebito e si fonda su fatti costitutivi incompatibili. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità la confessione stragiudiziale «richiede un’esplicita dichiarazione della parte del suo rappresentante in ordine la verità difatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte e, pur potendo desumersi da un comportamento da fatti concludenti non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario; infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione» (Cass. n.24695/2023).
La confessione stragiudiziale richiede una dichiarazione esplicita, o comunque un comportamento concludente dal quale risultino la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte. Una dichiarazione soltanto implicitamente o indirettamente ammissiva vale, al più, come elemento presuntivo o indiziario.
Come correttamente ritenuto dalla corte territoriale si tratta di domande tra loro diverse, perché fondate su fatti costitutivi tra loro incompatibili: l’irripetibilità dell’indebito previdenziale o assistenziale postula necessariamente la sussistenza di un indebito che la mera domanda di accertamento negativo invece contesta.
È nuova in appello la domanda di irripetibilità dell’indebito quando in primo grado sia stata proposta soltanto una domanda di accertamento negativo fondata sull’inesistenza dell’indebito: le due domande hanno fatti costitutivi incompatibili, poiché la prima presuppone l’esistenza del debito contestata dalla seconda.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
La parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate dal giudice nel dispositivo.
Nessuna interpretazione della Corte sulla ripartizione dell’onere della prova è ricavabile dal testo della decisione.
La norma è menzionata tra le doglianze della ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa né applica un principio sulla ripartizione dell’onere probatorio.
Nessuna interpretazione della Corte del principio di non contestazione è ricavabile dal testo della decisione.
La norma è richiamata tra le censure della ricorrente, ma la Corte non decide la controversia applicando o interpretando il principio di non contestazione.
Nessuna interpretazione della Corte è ricavabile dal testo della decisione.
La norma è indicata tra le doglianze della ricorrente, ma la Corte non ne esamina il contenuto.
Nessuna interpretazione della Corte è ricavabile dal testo della decisione.
La norma è menzionata in relazione alla domanda di irripetibilità introdotta in appello; la decisione si fonda sul carattere nuovo di tale domanda e non interpreta i presupposti sostanziali della norma.
Nessuna interpretazione della Corte è ricavabile dal testo della decisione.
La norma è menzionata in relazione alla domanda di irripetibilità introdotta in appello; la Corte non ne interpreta i presupposti sostanziali.
Nessuna interpretazione della Corte è ricavabile dal testo della decisione.
La norma è richiamata dalla ricorrente con riferimento al termine annuale, ma la Corte non formula un principio interpretativo su tale termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento cui è commisurato l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater, quando dovuto.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La confessione stragiudiziale richiede la consapevolezza e la volontà di riconoscere un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte; una comunicazione che non dimostri la conoscenza del fatto controverso da parte del suo autore non ha valore confessorio per il solo contenuto letterale, potendo al più assumere rilievo indiziario.
- Una comunicazione proveniente da un ufficio che non risulta a conoscenza dell’indebito accertato da un diverso ufficio non comporta, per la sola attestazione dell’assenza di somme a debito dopo un ricalcolo, il riconoscimento dell’inesistenza di quell’indebito.
- Non sussiste un affidamento tutelabile sulla base di una comunicazione che non costituisce confessione dell’inesistenza dell’indebito, quando la pretesa restitutoria era stata già avanzata e viene successivamente reiterata.
- La domanda di irripetibilità dell’indebito previdenziale o assistenziale, proposta per la prima volta in appello dopo una domanda di accertamento negativo basata sull’inesistenza dell’indebito, è nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., perché presuppone l’esistenza dell’indebito e si fonda su fatti costitutivi incompatibili con quelli della domanda originaria.
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