Cassazione Civile, Ordinanza n. 26761/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (geometra)
La controversia
Il controricorrente, iscritto all’Albo professionale dei geometri dal 1985, dal 2014 aveva autocertificato di non esercitare la professione e, per tale ragione, di non essere tenuto al versamento dei contributi previdenziali, pur restando iscritto all’Albo. Dal 27 giugno 2016 la CIPAG lo iscriveva d’ufficio alla Cassa, avendo accertato che era socio unico e amministratore unico di due società operanti nel settore edile. Il geometra impugnava davanti al Tribunale di Torino l’iscrizione alla Cassa per gli anni 2016-2019 e una cartella esattoriale relativa ai contributi del 2016, chiedendo in subordine la restituzione da parte dell’INPS dei contributi versati alla Gestione separata. Il Tribunale rigettava la domanda principale, ma accoglieva quella subordinata, condannando l’INPS alla restituzione dei contributi versati dal 27 giugno 2016 al 4 settembre 2019. In appello, la Corte di Torino dichiarava insussistenti i presupposti per l’iscrizione alla CIPAG per il periodo 2016-2019, ritenendo che le attività societarie accertate non comportassero l’esercizio della professione di geometra e che il relativo reddito non fosse inerente a tale professione. La CIPAG ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) denunciava error in procedendo, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare che la pretesa contributiva per il 2016, relativa alla cartella n. 11020190021654510000 e indicata nel ricorso per euro 3.835,76, era comunque dovuta per l’inammissibilità, dovuta alla tardività, dell’opposizione alla cartella e per il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale; 2) deduceva la violazione delle norme sull’autonomia degli enti previdenziali privatizzati e sulla disciplina della previdenza dei geometri; 3) contestava la ricostruzione della contribuzione minima solidaristica, sostenendo che fosse dovuta agli iscritti all’Albo indipendentemente dal reddito e dalla continuità dell’esercizio professionale; 4) denunciava violazione delle norme sull’ordinamento professionale e sulla previdenza di categoria, sostenendo che anche l’attività atipica di socio e amministratore di società edili potesse generare l’obbligo contributivo quando comportasse l’impiego delle competenze proprie del geometra.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non censura la sentenza d’appello, ma invoca il giudicato interno formatosi sulla statuizione del Tribunale che aveva dichiarato tardiva l’opposizione alla cartella: tale questione, non impugnata in appello dal geometra, era estranea ai motivi devoluti alla Corte territoriale. Il quarto motivo è rigettato. La Corte ribadisce che l’iscrizione all’Albo è sufficiente, secondo lo Statuto CIPAG, a fondare la presunzione semplice di esercizio della libera professione e l’obbligo di iscrizione e di contribuzione minima; tuttavia, il geometra può fornire prova contraria. La Corte d’appello aveva accertato in fatto che le mansioni societarie del professionista non richiedevano né implicavano l’impiego necessario delle competenze tecniche tipiche del geometra, e aveva valorizzato l’autocertificazione di mancato esercizio e il ricorso a professionisti esterni per le attività tecniche. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a smentire tale accertamento, non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti, perché non potrebbero condurre a una diversa decisione una volta escluso, nel caso concreto, lo svolgimento di attività riconducibile alla professione. La decisione d’appello sull’insussistenza dell’obbligo contributivo CIPAG per il periodo 2016-2019 è quindi confermata. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, composti solo recentemente dalle Sezioni Unite. La Corte dichiara inoltre sussistenti, ove dovuti, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 5 dello Statuto CIPAG
Pertanto, lo Statuto prevede che l’iscrizione all’albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria, quale fatto noto che origina il ragionamento presuntivo di ragionevole probabilità di svolgimento della libera professione.
L’iscrizione all’Albo fonda una presunzione semplice di esercizio della libera professione e determina, in linea di principio, l’obbligo di iscrizione alla Cassa; la presunzione può essere superata con prova contraria.
L’art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria.
La presunzione statutaria è una presunzione semplice: il fatto noto è l’iscrizione all’Albo e spetta al professionista fornire la prova contraria, dimostrando l’inesercizio della professione o fatti incompatibili con l’attività professionale rilevante.
art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999
Il Tribunale di Torino, infatti, come indicato nella sentenza della Corte di appello (pag. 5), “ha rilevato l’inammissibilità dell’opposizione alla cartella esattoriale opposta (n. 1102019002165451000) notificata il 14.03.2019, per contributi (€ 3.660,14) richiesti per l’anno 2016 in ragione del deposito del ricorso oltre il termine di 40 giorni ai sensi dell’art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/99, ritenendo irrilevante – e comunque inidonea a superare la perentorietà dei termini – l’avvenuta proposizione di azione di accertamento negativo della pretesa della CIPAG”.
La statuizione del Tribunale sulla tardività dell’opposizione alla cartella, non impugnata in appello, era passata in giudicato e non doveva essere riesaminata dalla Corte d’appello.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Cassa ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Per la disciplina statutaria della CIPAG, l’iscrizione all’Albo dei geometri è sufficiente a fondare una presunzione semplice di esercizio della libera professione e, quindi, l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, anche in caso di attività occasionale o di mancata produzione di reddito.
- La presunzione di esercizio della professione derivante dall’iscrizione all’Albo ammette prova contraria a carico del professionista, che può dimostrare l’inesercizio dell’attività o l’esistenza di fatti incompatibili con il suo svolgimento.
- Ai fini della prova contraria, rilevano non soltanto le prestazioni riservate alla professione, ma anche attività non tipiche quando richiedano le medesime competenze tecniche e comportino l’utilizzazione della formazione professionale; la mera titolarità di cariche societarie in imprese del settore non dimostra, da sola, tale collegamento.
- La valutazione di merito secondo cui le mansioni concretamente svolte non richiedono l’impiego necessario delle competenze professionali, se adeguatamente fondata sugli elementi probatori, non è riesaminabile in sede di legittimità in assenza di una censura idonea a smentirla.
- La statuizione di primo grado non impugnata in appello passa in giudicato e resta estranea al devoluto; il ricorso per cassazione che non censura la decisione impugnata, ma mira soltanto a far valere tale giudicato interno, è inammissibile.
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