Cassazione Civile, Ordinanza n. 25914/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la CTR Sicilia aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva recuperato maggiore IVA ritenendo che la società, avendo indicato in dichiarazione operazioni esenti ex art. 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter, d.P.R. n. 633/1972, dovesse subire la riduzione della detraibilità secondo il pro rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del medesimo decreto. Con l'unico motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 19 e 19-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la pretesa tributaria nonostante il recupero fosse fondato sui dati dichiarati dalla stessa contribuente e che, in presenza di operazioni esenti rilevanti nel calcolo del pro rata, non fosse necessaria ulteriore documentazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva in sostanza considerato assolta dalla contribuente la prova contraria circa l'occasionalità o estraneità all'attività d'impresa delle operazioni indicate come esenti, con conseguente loro irrilevanza nel calcolo della detrazione IVA. Inoltre, il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali, attività preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della società intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in concreto tendeva alla rivalutazione del fatto.
È stato seguito il rito camerale sulla base della proposta del relatore.
Le operazioni esenti indicate in dichiarazione sono state considerate rilevanti dall'Ufficio ai fini del pro rata, salvo prova della loro occasionalità o estraneità all'attività d'impresa.
art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Stabilisce che, per chi esercita sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la detrazione IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto a detrazione.
art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
La percentuale di detrazione va determinata in base al rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti; non si computano le operazioni accessorie o occasionali, se effettivamente tali.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sulla pretesa tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema del pro rata IVA, la percentuale di detrazione si determina tenendo conto delle operazioni esenti effettivamente rilevanti nell'anno d'imposta; restano escluse dal calcolo le operazioni accessorie o occasionali solo se tale natura sia accertata in concreto.
- La natura occasionale di operazioni non imponibili o esenti non può essere desunta in via astratta o dalle sole previsioni statutarie, ma richiede un accertamento fattuale fondato sui parametri di regolarità causale rispetto all'attività d'impresa.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un argomento diverso o solo marginale, la doglianza è inidonea a provocare il sindacato di legittimità.
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