Cassazione Civile, Ordinanza n. 26650/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dal Comune per omessa dichiarazione e omesso versamento dell'ICI relativa alle annualità 2002, 2003, 2004 e 2005, concernenti tre terreni locati per l'estrazione di travertino. La società contribuente aveva contestato l'edificabilità dei terreni, dedotto la violazione dello statuto del contribuente e la prescrizione. Il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità la società ha resistito con controricorso, ma sono state depositate istanze di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento comunale, con prova del versamento della prima e unica rata. Poiché non era ancora intervenuto un diniego dell'ente impositore, la Corte ha rilevato che la definizione agevolata risultava perfezionabile e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha sostenute, richiamando la previsione normativa sulla definizione agevolata. Ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, ritenendolo non dovuto nei casi di estinzione per condono/definizione agevolata, trattandosi di misura riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
L. 197/2022, art. 1, commi 194 e 198
la definizione agevolata della controversia tributaria comporta l'estinzione del giudizio quando risulti perfezionata secondo le condizioni previste dalla legge
L. 197/2022, art. 1, comma 201
il diniego dell'ente impositore può intervenire successivamente ed è impugnabile unitamente al provvedimento di definizione
L. 197/2022, art. 1, comma 197
le spese restano a carico di chi le ha sostenute, secondo la disciplina speciale della definizione agevolata
Regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, delibera n. 8 del 23 marzo 2023, artt. 5, 6 e 7
il regolamento comunale disciplina il perfezionamento del condono e la possibilità di successivo diniego dell'ente
Cass. Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
il c.d. doppio contributo unificato non si applica estensivamente o analogicamente ai casi di estinzione per definizione agevolata, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia presentata istanza corredata dal pagamento previsto dalla legge e non intervenga un diniego dell'ente impositore, comporta l'estinzione del giudizio.
- Il giudice di legittimità deve rilevare l'estinzione del processo quando la controversia sia stata validamente definita in via agevolata durante il giudizio.
- Le disposizioni sul c.d. doppio contributo unificato, avendo natura sostanzialmente sanzionatoria, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e non si applicano nei casi di estinzione per condono o definizione agevolata.
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla legge di riferimento, che può porle a carico di ciascuna parte.
- Quando il regolamento attuativo dell'ente prevede un successivo potere di diniego, l'assenza di tale diniego al momento della decisione non impedisce la declaratoria di estinzione se la definizione risulta altrimenti perfezionata secondo la legge.
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