Cassazione Civile, Ordinanza n. 08482/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato il rigetto della sua opposizione a un avviso di addebito relativo alla contribuzione di malattia dovuta per i dipendenti assunti con qualifica di impiegato, per il periodo marzo 2015-settembre 2015. La società sostiene di svolgere attività di produzione e consulenza per opere cinematografiche e video, di essere inquadrata dall'INPS nel settore industria - ramo spettacolo, di applicare il d.lgs. n. 708/1947 e il CCNL dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva del 7 marzo 2005, e di non dover versare la contribuzione di malattia per gli impiegati perché nel settore industria la relativa assicurazione varrebbe solo per gli operai, oltre al fatto che il contratto collettivo prevede già il trattamento economico di malattia. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 7, 13 e ss. del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, assumendo che la disciplina speciale dello spettacolo escluderebbe l'obbligo contributivo quando il trattamento di malattia è già previsto dal contratto collettivo. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 49 della l. n. 88/1989 e degli artt. 2 e ss. del d.lgs. lgt. n. 213/1946, sostenendo che l'inclusione del settore spettacolo nella categoria industria renderebbe irrilevante la qualifica di impiegato ai fini dell'assicurazione di malattia. In subordine deduce l'omesso esame della circolare INPS n. 124/2017 depositata in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondati, trattandoli congiuntamente, il primo e il secondo motivo: ricostruisce il quadro normativo da cui risulta che, dopo l'originaria disciplina dell'assistenza malattia per il settore spettacolo e la successiva evoluzione legislativa, dal 1 maggio 2011 i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia per le categorie di lavoratori cui l'assicurazione è applicabile, anche se il trattamento economico di malattia sia già corrisposto dal datore di lavoro o dal contratto collettivo. Precisa inoltre che, per i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo, il diritto alla prestazione e il corrispondente obbligo contributivo prescindono dalla sola qualifica impiegatizia e si estendono anche agli impiegati amministrativi e tecnici delle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, pur se l'impresa è inquadrata nel settore industria. Dichiara inammissibile il terzo motivo perché non denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo di una circolare INPS, che peraltro è qualificata come atto interno non vincolante e incapace di modificare la disciplina legale. Le spese di legittimità vengono compensate per la novità sostanziale del profilo dedotto con il primo motivo; viene inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 7, 13 e ss. d.lgs. C.P.S. n. 708/1947
La disciplina dell'assicurazione di malattia nel settore dello spettacolo opera in regime sostitutivo dell'assicurazione generale, ma non esonera automaticamente dal versamento della contribuzione dopo l'intervento del legislatore del 2011 per le categorie di lavoratori cui l'assicurazione è applicabile.
art. 20, comma 1, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
La norma di interpretazione stabilisce che i datori di lavoro che corrispondono per legge o contratto collettivo il trattamento economico di malattia non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione, secondo la lettura poi incisa dalla disciplina successiva.
art. 18, comma 6, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Introduce il comma 1-bis all'art. 20 del d.l. n. 112/2008, imponendo dal 1 maggio 2011 ai datori di lavoro il versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia per le categorie di lavoratori cui l'assicurazione è applicabile.
È la base normativa della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia; la tabella G allegata include anche il settore dei lavoratori dello spettacolo.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inquadramento del settore spettacolo nella categoria industria, ma la Corte ne esclude la rilevanza impeditiva rispetto all'obbligo contributivo in contestazione.
artt. 2 e ss. d.lgs. lgt. n. 213/1946
Sono richiamati per la disciplina dell'assicurazione di malattia nel settore industria, ma non valgono a escludere l'obbligo contributivo per i lavoratori dello spettacolo soggetti alla specifica disciplina di settore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché non denuncia un vero omesso esame di fatto storico decisivo, ma solo l'omessa considerazione di una circolare INPS.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua deduzione e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per i requisiti di specificità del ricorso in cassazione.
Norma sul procedimento camerale di trattazione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Dopo l'intervento dell'art. 18, comma 6, del d.l. n. 98/2011, i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione per l'indennità economica di malattia per le categorie di lavoratori alle quali l'assicurazione è applicabile, anche se il trattamento di malattia sia già corrisposto per legge o per contratto collettivo.
- Nel settore dello spettacolo l'obbligo contributivo per la malattia non può essere escluso invocando solo la disciplina generale del settore industria o la qualifica di impiegato, quando i lavoratori rientrino tra i soggetti iscritti al fondo previdenziale di settore e tra le categorie espressamente assoggettate ad assicurazione.
- Ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame deve riguardare un fatto storico preciso, controverso e decisivo; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di atti interni dell'ente o di mere argomentazioni difensive.
- Le circolari amministrative dell'INPS hanno natura di atti interni non vincolanti e non possono modificare la disciplina legale del rapporto contributivo e previdenziale.
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