Cassazione Civile, Ordinanza n. 07158/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dell'unico motivo di ricorso perché ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della lite e del successivo sgravio delle somme iscritte a ruolo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto che le spese del giudizio estinto restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Piemonte che aveva rigettato l'appello dell'ente e dell'Agenzia delle entrate, confermando l'accoglimento in primo grado del ricorso del contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su due cartelle di pagamento. L'unico motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 3-bis della L. 53/1994 in tema di validità della notificazione via PEC della cartella di pagamento proveniente da indirizzo univocamente riconducibile all'agente della riscossione. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato istanze di estinzione, rappresentando che la controversia era stata definita agevolmente ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, della L. 197/2022, con sgravio delle somme iscritte a ruolo per entrambe le cartelle.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È indicato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento, in relazione alla validità della notifica via PEC.
art. 3-bis della legge 53/1994
Richiamato in relazione alla notificazione telematica della cartella di pagamento.
art. 1, commi 186-203, della legge 197/2022
Applicato dalle parti come base della definizione agevolata della controversia, con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo e cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti documentano la regolare definizione agevolata della controversia e il conseguente sgravio delle somme contestate, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, anche se attinenti alla validità della notifica degli atti impositivi o della riscossione.
- Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa statuizione espressa.
- La sopravvenuta regolazione agevolata del debito tributario può incidere non solo sulle cartelle di pagamento, ma anche sugli atti consequenziali eventualmente impugnati, rendendo priva di interesse la prosecuzione del giudizio.
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