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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05136/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori imposte relative al 2005, determinando sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. La notificazione dell'atto presentava irregolarità nella fase di avviso di deposito: la raccomandata informativa sarebbe stata indirizzata con nome, indirizzo e numero di raccomandata errati. Il contribuente ritirava poi l'avviso all'ufficio postale il 23 giugno 2010 e sosteneva che da tale data dovesse decorrere il termine per impugnare. Nei giudizi di merito, però, la CTP e la CTR avevano ritenuto tardivo il ricorso, supponendo che vi fosse stato un secondo avviso regolarmente notificato e che il termine di sessanta giorni fosse decorso. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per avere fondato la decisione su un secondo avviso mai dedotto o documentato; 2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rimessione in termini, giustificata dagli errori nella notificazione; 3) violazione delle regole sulle prove e vizio di motivazione, per non avere la CTR considerato le incertezze sul destinatario, sul luogo e sulla data di notificazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza preliminare di sospensione per pretesa querela di falso, osservando che non era documentata l'effettiva introduzione di un autonomo giudizio di falso. Nel merito ha ritenuto fondato, quanto alla ricostruzione della notificazione, che l'avviso di deposito fosse stato comunque recapitato il 28 aprile 2010 secondo l'avviso di ricevimento, atto fidefacente, sicché il perfezionamento della notifica era avvenuto prima del ritiro materiale dell'atto il 23 giugno 2010; per questo il ricorso introduttivo risultava tardivo. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla rimessione in termini, perché tale istanza non era stata formulata contestualmente al ricorso, come necessario quando si impugna un atto soggetto a termine decadenziale. Il primo motivo è stato assorbito; il terzo è stato sostanzialmente rigettato quanto alla ricostruzione della notifica; il ricorso complessivamente è stato respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente la determinazione sintetica del reddito, base dell'avviso di accertamento impugnato.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione per pregiudizialità non è automatica e richiede verifica della reale pendenza del giudizio pregiudicante.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la censura è stata assorbita o ritenuta infondata nei limiti indicati.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza di merito per deduzione di un atto non introdotto in causa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa nella censura di nullità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo e della motivazione della decisione.

  • art. 153 c.p.c.

    Invocato in relazione alla rimessione in termini; la Corte ha affermato che l'istanza deve essere tempestiva e contestuale all'atto tardivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha valorizzato l'avviso di ricevimento come atto fidefacente.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Usato per veicolare i motivi di ricorso per nullità della sentenza, omessa pronuncia, difetto di motivazione e vizio di esame dei fatti.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato solo in via ipotetica rispetto alla sospensione nel giudizio tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento fa prova privilegiata del recapito e della data di perfezionamento della comunicazione, salvo specifica contestazione idonea a scalfirne l'efficacia probatoria.
  • La mera circostanza che il destinatario ritiri materialmente l'atto in un momento successivo non sposta il dies a quo del termine per impugnare, se la notifica si è già perfezionata con la consegna dell'avviso di deposito secondo le risultanze fidefacenti.
  • La rimessione in termini, quando l'atto sia soggetto a decadenza, deve essere richiesta tempestivamente e contestualmente al compimento dell'atto tardivo; non può essere introdotta solo successivamente in giudizio per sanare una decadenza già maturata.
  • La sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. non opera automaticamente, ma presuppone la prova dell'effettiva pendenza del giudizio pregiudicante e della sua rilevanza giuridica.
  • In sede di legittimità, quando si denuncia un vizio processuale, la Corte può esaminare direttamente gli atti per ricostruire i fatti processuali necessari alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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