Cassazione Civile, Ordinanza n. 06064/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro alcune cartelle di pagamento conosciute attraverso cinque estratti di ruolo, con espressa affermazione dell'interesse ad agire. La sentenza di primo grado non era stata impugnata dalla controparte; la contribuente aveva proposto appello solo sul capo relativo alle spese di lite, ritenute liquidate in misura inferiore al dovuto. La corte tributaria di secondo grado, decidendo sull'appello, aveva invece rigettato il gravame ritenendo inammissibile l'originaria domanda alla luce dello ius superveniens introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., sostenendo che la questione dell'interesse ad agire era coperta da giudicato interno perché espressamente decisa in primo grado e mai impugnata; quindi la corte d'appello non poteva rilevarla d'ufficio. Ha inoltre lamentato omessa pronuncia sul solo capo effettivamente devoluto in appello, cioè la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: poiché il primo giudice aveva espresso un riconoscimento dell'interesse ad agire e tale statuizione non era stata impugnata, si era formato giudicato interno sul punto; di conseguenza la corte di merito non poteva rimettere in discussione d'ufficio l'ammissibilità dell'azione in base alla norma sopravvenuta. Inoltre, essendo stato l'appello limitato alle spese, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi su quel solo capo. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché decida sull'unico motivo di appello relativo alle spese e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4
dedotto il vizio di violazione di norme processuali per nullità della sentenza/omessa pronuncia e per violazione del giudicato interno
il giudice non può pronunciare oltre o al di fuori dei limiti della domanda e dei motivi devoluti; la corte territoriale ha deciso su una questione non più controvertibile e non devoluta
il giudicato interno preclude la rivalutazione della statuizione non impugnata, qui il riconoscimento dell'interesse ad agire
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
norma sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire; rileva per i giudizi pendenti ma non può incidere su capi coperti da giudicato interno
disposizione che ha introdotto la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo richiamata dai giudici di merito
legge di conversione del d.l. n. 146/2021 richiamata nel testo
la cosa giudicata sul merito, una volta formatasi, impedisce che la norma sopravvenuta scalfisca le statuizioni già definitive
art. 3812/2023
richiamata come precedente di legittimità sul rapporto tra ius superveniens e giudicato sulle spese; nel testo è citata come Cass. n. 3812/2023
art. 4448/2023
precedente richiamato per affermare che una norma sopravvenuta non può plasmare né superare un giudicato esplicito sull'interesse ad agire
art. 33103/2024
precedente richiamato per il principio della non rilevabilità d'ufficio della questione quando sul punto si sia formato giudicato esplicito
art. 30952/2024
richiamato come caso opposto, in cui la verifica d'ufficio dell'interesse ad agire è stata ritenuta possibile in assenza di pronuncia espressa di merito
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per il principio dell'autonomia del capo sulle spese, impugnabile autonomamente anche quando la decisione di merito resta ferma
Massime di principio
- Nelle controversie sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, la disciplina sopravvenuta sull'interesse ad agire si applica ai giudizi pendenti solo finché non sia intervenuto un giudicato interno espresso sulla sussistenza di tale interesse.
- Se la sentenza di primo grado ha espressamente riconosciuto l'ammissibilità dell'azione e tale capo non è stato impugnato, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio l'inammissibilità in base allo ius superveniens.
- Quando l'appello riguarda esclusivamente il capo sulle spese, il giudizio di impugnazione ha oggetto limitato alla regolazione delle spese e non può estendersi alla revisione del merito ormai coperto da giudicato.
- La statuizione sulle spese ha natura accessoria rispetto al merito ma conserva autonomia impugnatoria: se è impugnato solo quel capo, il giudice deve decidere soltanto su di esso.
- La norma sopravvenuta sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo può incidere, al più, sulla regolazione delle spese, sterilizzando la pretesa di rifusione quando l'azione sarebbe stata altrimenti inammissibile, ma non può superare un giudicato già formatosi.
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