Cassazione Civile, Ordinanza n. 23450/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso ordinanze-ingiunzione emesse per violazione dell'art. 23 del codice della strada, relative all'affissione di manifesti senza autorizzazione. Il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto dell'opposizione. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. n. 689 del 1981, sostenendo che mancasse prova della riferibilità delle violazioni alla società stessa, poiché nei manifesti e nei verbali non vi era un espresso riferimento ad essa e non risultavano altri elementi probatori circa la sua proprietà, il suo beneficio dai manifesti o rapporti con l'autore delle affissioni. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo, lamentando che il Tribunale non avesse dichiarato inammissibili le prove prodotte dall'amministrazione, asseritamente costituitasi tardivamente nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla riconducibilità delle condotte alla società, accertamento sorretto da elementi quali il numero di partita IVA della ricorrente nei verbali, l'istanza da essa presentata al sindaco per l'evento celebrativo pubblicizzato nei manifesti e il contenuto stesso dei manifesti. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché il vizio dedotto non concerneva un fatto storico omesso, ma una pretesa violazione processuale; inoltre, non venivano indicate specificamente le prove asseritamente tardive, mentre l'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011 consente la produzione degli atti relativi all'accertamento della violazione indipendentemente dalla costituzione dell'amministrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma sostanziale posta a base della sanzione amministrativa per affissione di manifesti senza autorizzazione.
Invocato per contestare la riferibilità dell'illecito al soggetto sanzionato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibile la censura di fatto.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per denunciare omissioni valutative o violazioni di norme processuali.
art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
Base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché le censure non superano il vaglio di ammissibilità e non offrono ragioni per mutare l'orientamento applicato.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione consente la produzione degli atti relativi all'accertamento della violazione indipendentemente dalla costituzione dell'amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla riferibilità della condotta al soggetto sanzionato.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre doglianze relative a pretesi errori nell'ammissione delle prove o alla violazione di norme processuali.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, gli atti relativi all'accertamento della violazione possono essere prodotti indipendentemente dalla tempestiva costituzione dell'amministrazione, sicché non è configurabile in via automatica l'inammissibilità delle prove per la sola tardività della costituzione.
- Quando la motivazione di merito fonda la riferibilità dell'illecito su elementi documentali e fattuali specifici, la censura di cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →