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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22406/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo e le relative cartelle, deducendo di non aver ricevuto la notificazione degli atti e di essere incorsa in decadenza dell'azione di riscossione per decorso dei termini. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre in appello era stata riconosciuta la possibilità di impugnare le cartelle non notificate unitamente all'estratto di ruolo. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e l'erronea applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, sostenendo che quel principio opera solo quando le cartelle non siano già state notificate e che, nel caso concreto, la notifica degli atti esattivi era invece avvenuta; il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile lo ius superveniens introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato nel 2021, che incide sull'interesse ad agire e si applica ai processi pendenti. Ha affermato che la sussistenza o permanenza dell'interesse ad agire non era stata dimostrata nel giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso originario del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 382 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società contribuente. Le spese di merito sono state compensate integralmente, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    È stato invocato per contestare l'impugnazione dell'estratto di ruolo e la portata dell'impugnabilità degli atti della riscossione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    La norma sopravvenuta è stata ritenuta idonea a selezionare specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella genera interesse ad agire e si applica ai processi pendenti fino alla decisione.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    È stata indicata come fonte di introduzione del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973.

  • L. 215/2021

    È stata richiamata quale legge di conversione del d.l. 146/2021.

  • art. 372 c.p.c.

    È stato indicato come strumento per il deposito documentale in sede di legittimità ai fini della prova dell'interesse ad agire.

  • art. 382 c.p.c.

    È stato utilizzato per la cassazione con decisione nel merito e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la sopravvenienza normativa che delimita i casi di tutela giurisdizionale incide sull'interesse ad agire, che è condizione dell'azione e può assumere una configurazione dinamica fino alla decisione.
  • Nei processi pendenti, l'interesse ad agire deve essere dimostrato anche alla luce dello ius superveniens; in sede di legittimità tale prova può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti, mentre nel merito può rilevare la rimessione in termini.
  • Quando manca la prova del permanere dell'interesse ad agire, il ricorso originario del contribuente può essere dichiarato inammissibile anche se in precedenza la questione era stata trattata in termini di impugnabilità dell'estratto di ruolo.
  • La limitazione legislativa dell'impugnabilità della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo non comporta, di per sé, un difetto assoluto di tutela, potendo il sistema prevedere rimedi nella fase esecutiva e restando eventuali correzioni rimesse al legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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