Cassazione Civile, Ordinanza n. 08270/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di crediti d'imposta IRPEG per circa 404.643 euro, crediti risultanti da una dichiarazione integrativa presentata per l'ultima frazione di esercizio di una società incorporata. La dichiarazione integrativa era stata resa necessaria perché, nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo, non erano stati riportati crediti IRPEG provenienti dall'esercizio ancora precedente. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo provata l'esistenza dei crediti tramite le dichiarazioni fiscali prodotte e il bilancio al 31/10/1998, da cui emergeva che il credito non era stato utilizzato né in compensazione verticale né orizzontale, circostanza ritenuta non contestata dall'ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, sostenendo che la mera dichiarazione del contribuente non prova il credito; 2) violazione degli artt. 2420 e 2697 c.c., deducendo che anche il bilancio non è idoneo a provare fatti favorevoli e che non era stata data prova dell'assenza di compensazione fino alla decisione; 3) motivazione apparente della sentenza; 4) nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., perché la CTR avrebbe male inteso la mancata contestazione dell'ufficio e trascurato le richieste istruttorie e le contestazioni formulate in sede procedimentale e contenziosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il terzo motivo, perché la motivazione della CTR esiste ed è comprensibile, e il quarto motivo, perché l'Agenzia ha travisato il senso dell'accertamento della CTR: non si affermava che l'ufficio non contestasse in assoluto il mancato utilizzo in compensazione, ma che non contestasse il dato risultante dal bilancio circa l'assenza di indicazioni di utilizzo del credito verso l'erario. Ha inoltre respinto il primo e il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, in tema di rimborso di imposte, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito, ma, una volta fornita tale prova, spetta all'Amministrazione dimostrare un eventuale fatto estintivo, quale l'avvenuta compensazione; non può pretendersi dal contribuente la prova negativa dell'insussistenza della compensazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole al rimborso e ha condannato l'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
La prova dei fatti costitutivi del credito d'imposta incombe sul contribuente; l'eventuale compensazione è fatto estintivo che deve essere provato da chi la deduce. Non può essere richiesta al contribuente la prova negativa dell'assenza di compensazione.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia come parametro del controllo sulle dichiarazioni, ma non ritenuto decisivo ai fini della prova del credito nel giudizio di rimborso.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia, ma la Corte ribadisce che i termini decadenziali per l'accertamento non impediscono all'Amministrazione di contestare in sede difensiva il credito richiesto a rimborso.
Richiamato nel ricorso come norma che esclude valore probatorio favorevole al bilancio, ma la Corte non fonda la decisione su una regola di automatica inattendibilità del bilancio; valorizza invece l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge relative all'onere della prova e alla valutazione dei documenti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare vizi di motivazione apparente e nullità processuali della sentenza impugnata.
Richiamato per contestare un preteso vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, non ravvisato dalla Corte.
Richiamato per censurare l'uso delle risultanze non contestate, ma la Corte ritiene corretto il ragionamento della CTR sul fatto non contestato.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali, ma la Corte non ravvisa violazioni dei criteri legali di valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di imposte, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito richiesto; la mera esposizione del credito in dichiarazione non è di per sé sufficiente a provarne l'esistenza.
- Se il contribuente dimostra il credito, l'Amministrazione può contestarlo e può opporre anche in giudizio fatti estintivi o impeditivi, come l'eventuale compensazione, senza essere preclusa dalla scadenza dei termini di accertamento, perché tali termini operano sul potere di accertare i propri crediti e non sull'eccezione dei debiti tributari.
- La compensazione del credito d'imposta è un fatto estintivo che deve essere provato da chi lo allega; non può essere imposto al contribuente di fornire la prova negativa della sua mancata utilizzazione.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia obiettivamente incomprensibile; non integra vizio di legittimità il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito dà conto di un fatto non contestato, la censura di violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. non può fondarsi su una lettura distorta di ciò che è stato effettivamente ritenuto non contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08159/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08160/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08161/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08167/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08181/2023 del 22/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →