Parere n. 164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Alberto Bongiovanni contro il Comune di Bologna e nei confronti della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e del Ministero della cultura per l’annullamento: a) del provvedimento del Comune di Bologna di “Diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del d.lgs.42/2004 per opere di ristrutturazione edilizia nell’immobile posto in Via Barbiano” PG 177894 del 13 aprile 2022; b) della comunicazione ex art.10-bis L. n. 241/1990; c) del Regolamento edilizio del Comune di Bologna in parte qua; d) del Piano urbanistico generale del Comune di Bologna in parte qua; e) di tutti gli atti ad essi relativi, presupposti e consequenziali, anche non noti, ivi inclusi i pareri presupposti e di ogni atto o attività a questo pregressi o presupposti, consequenziali o successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di autorizzazione paesaggistica per interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente sito in area vincolata, nonché degli atti presupposti e della disciplina urbanistico-edilizia comunale in parte qua
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Bologna relativo a una domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, presentata per la demolizione e ricostruzione, mediante ristrutturazione edilizia e ripristino tipologico, di un edificio residenziale ottocentesco in grave stato di degrado e parzialmente crollato, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. n. 42/2004. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione del procedimento previsto dall’art. 146 per mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza e mancata acquisizione del suo parere vincolante; l’illegittima utilizzazione, nel procedimento paesaggistico, di ragioni attinenti alla conformità urbanistico-edilizia; il difetto di istruttoria e di motivazione, per avere il diniego richiamato una diversa domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica relativa a opere già eseguite, anziché la domanda di autorizzazione per opere future; l’erronea rappresentazione dell’intervento, anche quanto al numero delle unità abitative e agli aumenti di volume; il contrasto con il PUG, il Regolamento edilizio, l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e la disciplina regionale, nonché la contraddittorietà rispetto a precedenti valutazioni favorevoli della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso. Ha anzitutto affermato che il Comune, quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, avrebbe dovuto trasmettere alla Soprintendenza la documentazione, la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento, acquisendone il parere obbligatorio e vincolante. Le esigenze di semplificazione, economicità ed efficacia non possono giustificare l’omissione di un passaggio procedimentale imposto dalla legge né l’esautoramento della Soprintendenza, il cui parere ha natura co-decisoria nell’ambito del procedimento pluristrutturato di tutela paesaggistica. Il diniego è stato inoltre ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione: la motivazione richiama una diversa procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, relativa a opere già realizzate, anziché la domanda ex art. 146 relativa a opere da realizzare. Il richiamo a un esito negativo, ad aumenti di volume e a un incremento delle unità abitative da due a tre è risultato contraddetto dagli atti, che indicavano invece la riduzione da tre a due unità e l’assenza di incrementi volumetrici. L’errore non è stato qualificato come mero refuso emendabile, poiché riguardava un intero segmento motivazionale riferito a una diversa fattispecie e non consentiva di ricostruire con certezza il percorso decisionale. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di integrare postumamente la motivazione mediante gli scritti difensivi dell’amministrazione. Quanto al profilo urbanistico-edilizio, ha osservato che la disciplina del PUG richiamata dal Comune non appariva pienamente pertinente allo stato dell’immobile, sostanzialmente già crollato, e che l’azione 2.4c, punto 2218, ammette la ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti, purché sia accertabile la consistenza preesistente e siano rispettati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Ha inoltre richiamato la prevalenza delle definizioni dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite. Il parere conclusivo è stato pertanto favorevole all’accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza
Il Comune, pur essendo competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, avrebbe dovuto trasmettere alla Soprintendenza la documentazione progettuale, la relazione paesaggistica, la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento, acquisendone il parere obbligatorio e vincolante. L’omissione impediva al Comune di adottare validamente il diniego.
Autonomia del procedimento paesaggistico
Il Comune non poteva omettere il coinvolgimento della Soprintendenza invocando il contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia e la conseguente inutilità dell’istruttoria paesaggistica. Il procedimento di autorizzazione paesaggistica è autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, e il parere della Soprintendenza ha natura co-decisoria.
Motivazione e istruttoria - Confusione tra autorizzazione e compatibilità paesaggistica
Il diniego ex art. 146 richiamava una diversa procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181, relativa a opere già realizzate, nonché un presunto esito negativo e aumenti di volume non riferibili alla domanda presentata. Tale contenuto evidenzia un difetto di istruttoria e di motivazione.
Errore materiale e integrazione postuma della motivazione
Il richiamo a una diversa fattispecie non costituisce un mero refuso, poiché riguarda un intero periodo motivazionale e incide sulla sostanza della decisione. Non è possibile espungere tale periodo lasciando l’atto privo di motivazione, né integrare la motivazione in sede processuale mediante scritti difensivi.
PUG, azione 2.4c, punto 2218 - Ricostruzione di edifici crollati o demoliti
Lo stato sostanzialmente crollato e collabente dell’immobile imponeva di considerare la previsione del PUG che ammette la ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti, purché sia accertabile la consistenza preesistente e siano rispettati gli elementi tipologici e planivolumetrici dell’edificio.
Art. 3 d.P.R. n. 380/2001 - Demolizione e ricostruzione
La disciplina statale consente, anche per immobili vincolati o classificati dagli strumenti urbanistici, la ricostruzione a seguito di crollo o demolizione e la demolizione e ricostruzione, nel rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, senza incrementi di volumetria. Le relative definizioni prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Norme richiamate
Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevede la trasmissione degli atti alla Soprintendenza e l'acquisizione del relativo parere vincolante.
La Soprintendenza esercita una funzione di valutazione preventiva e co-decisione nel procedimento di autorizzazione paesaggistica. Il Comune non può adottare il diniego senza aver previamente attivato tale passaggio procedimentale.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
Disciplinano l’accertamento della compatibilità paesaggistica per opere già realizzate e costituiscono una fattispecie distinta dall’autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere da realizzare ex art. 146.
art. 70, comma 7, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
La relazione tecnica illustrativa che il Comune o l'Unione devono inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio.
Conferma l’obbligo del Comune di trasmettere alla Soprintendenza una relazione tecnica illustrativa completa, comprensiva del parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio.
Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
La demolizione e ricostruzione e la ricostruzione di edifici crollati o demoliti sono ammesse, anche per immobili vincolati o classificati, nel rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e senza incrementi di volumetria.
art. 32 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile all’intervento.
Azione 2.4c, punto 2218, PUG del Comune di Bologna
È sempre ammessa la ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati e demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza nei termini di legge.
La previsione consente la ricostruzione dell’immobile o delle parti crollate mediante ripristino tipologico, nel rispetto degli elementi qualificanti dell’edificio preesistente.
art. 73, comma 4, Regolamento edilizio del Comune di Bologna
È richiamato quale disposizione che definisce le forme del ripristino tipologico conseguente alla ricostruzione dell’edificio crollato.
La comunicazione dei motivi ostativi non esonera l’amministrazione dall’esaminare effettivamente le osservazioni presentate dall’interessato e dal fornire una motivazione coerente con l’oggetto del procedimento.
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
È richiamato in relazione ai principi di economicità, efficacia, buon andamento e leale collaborazione, che non possono essere invocati per derogare a prescrizioni procedimentali inderogabili.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati in relazione ai principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 117 Cost.
È richiamato in relazione al riparto delle funzioni legislative e alla co-decisione statale e regionale in materia di tutela paesaggistica.
d.P.C.M. 12 dicembre 2005
Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Individua la documentazione e la relazione paesaggistica da allegare alla domanda di autorizzazione.
art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004
Prevede la trasmissione alla Soprintendenza della documentazione, della relazione tecnica illustrativa e della proposta di provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l’autorità competente non può adottare il provvedimento finale senza avere previamente trasmesso gli atti alla Soprintendenza e acquisito il relativo parere vincolante, salvo i meccanismi procedimentali espressamente previsti dalla legge per la sua formazione.
- Le esigenze di semplificazione, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa non consentono di omettere un passaggio procedimentale imposto dalla legge né di sostituire la valutazione della Soprintendenza con una valutazione anticipata dell’amministrazione comunale sulla presunta inutilità dell’autorizzazione paesaggistica.
- L’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio sono procedimenti autonomi, sebbene collegati in rapporto di presupposizione: il Comune non può definire il procedimento paesaggistico sulla sola base di un asserito contrasto urbanistico-edilizio, omettendo la valutazione dell’autorità paesaggistica co-decisoria.
- Un errore nella motivazione amministrativa non è qualificabile come mero errore materiale quando riguarda un intero segmento argomentativo riferito a una diversa fattispecie di fatto e di diritto e non è immediatamente correggibile sulla base del solo contenuto dell’atto.
- L’amministrazione non può integrare postumamente, in sede processuale, una motivazione carente o contraddittoria mediante gli scritti difensivi, poiché la motivazione costituisce contenuto essenziale e insostituibile del provvedimento.
- La disciplina statale dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e le previsioni urbanistiche che ammettono il ripristino tipologico consentono la ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti, anche se vincolati o classificati, purché sia accertabile la consistenza preesistente, siano rispettati gli elementi tipologici e planivolumetrici prescritti e non siano realizzati incrementi di volumetria.
Diniego di autorizzazione paesaggistica per la ricostruzione di un edificio collabente
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal proprietario di un immobile ottocentesco sito nel Comune di Bologna, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. n. 42/2004. L’immobile, già classificato come edificio di interesse documentale e poi come edificio di interesse culturale e testimoniale, versava in grave stato di degrado, con ampie porzioni crollate e altre parti collabenti.
Il ricorrente aveva presentato una SCIA ordinaria con domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con mantenimento del sedime, della sagoma e dei prospetti, senza incremento di volumetria e con riduzione delle unità abitative da tre a due.
Premesse procedimentali
In precedenza era stata presentata una SCIA in sanatoria con domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, definita favorevolmente dal Comune per opere già eseguite.
Per il nuovo intervento, ancora da realizzare, il Comune aveva comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo l’intervento incompatibile con l’azione 2.4c del PUG e con la disciplina del PTM. Dopo le osservazioni del privato, il Comune aveva adottato il diniego di autorizzazione paesaggistica, ritenendo ammissibili soltanto interventi di qualificazione edilizia conservativa.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che:
- il Comune aveva fondato il diniego su ragioni urbanistico-edilizie estranee al procedimento paesaggistico;
- gli atti non erano stati trasmessi alla Soprintendenza e non era stato acquisito il suo parere obbligatorio e vincolante;
- il provvedimento aveva confuso la domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 con la precedente domanda di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181;
- la motivazione aveva erroneamente richiamato opere già realizzate, aumenti di volume e un incremento delle unità abitative da due a tre, mentre il progetto prevedeva opere future, nessun aumento volumetrico e la riduzione delle unità da tre a due;
- il PUG e l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 consentivano la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nel rispetto dei caratteri tipologici e senza incrementi di volumetria;
- il diniego era contraddittorio rispetto a precedenti valutazioni favorevoli della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio;
- le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non erano state effettivamente esaminate.
Procedimento di autorizzazione paesaggistica
Il Consiglio di Stato ha ricostruito il procedimento previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. L’autorizzazione paesaggistica è necessaria per gli interventi che alterano o modificano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici sottoposti a tutela e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli edilizi.
Nel territorio interessato, la competenza al rilascio spetta agli uffici comunali, ma il Comune deve trasmettere alla Soprintendenza la documentazione progettuale, la relazione paesaggistica, la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento. La Soprintendenza esprime il proprio parere vincolante e l’amministrazione competente provvede in conformità.
Il parere della Soprintendenza non costituisce un controllo meramente successivo di legittimità, ma esprime una valutazione preventiva di merito amministrativo e tecnico, nell’ambito di un procedimento pluristrutturato e co-decisorio. L’art. 70, comma 7, della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 stabilisce inoltre che la relazione tecnica inviata alla Soprintendenza riporti il parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio.
Omessa acquisizione del parere della Soprintendenza
Il Comune aveva ammesso di non avere trasmesso gli atti alla Soprintendenza, sostenendo che tale passaggio sarebbe stato inutile perché l’intervento risultava già incompatibile con la disciplina urbanistica.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione. Le esigenze di semplificazione, economicità ed efficacia non possono giustificare la violazione di norme statali e regionali né la sostituzione della valutazione della Soprintendenza con una valutazione anticipata del Comune. L’omissione ha inoltre leso il principio di leale collaborazione tra amministrazioni e il diritto del privato al giusto procedimento.
In assenza della richiesta del parere della Soprintendenza, il Comune non poteva adottare il diniego di autorizzazione paesaggistica.
Difetto di istruttoria e motivazione
Il provvedimento impugnato era formalmente riferito all’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, ma nella motivazione richiamava una diversa procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181, relativa a opere già realizzate.
Il diniego menzionava inoltre un esito negativo dell’istruttoria, opere non rimosse, aumenti di volume non accertabili e un aumento delle unità abitative da due a tre. Tali elementi non corrispondevano alla domanda, che riguardava opere future, senza aumento di volumetria, con riduzione delle unità abitative da tre a due.
Il Comune aveva qualificato il contenuto come mero refuso. Il Collegio ha escluso tale qualificazione, osservando che l’errore riguardava un intero periodo motivazionale riferito a una diversa fattispecie e incideva sulla sostanza della decisione. Non si trattava quindi di una svista formale immediatamente riconoscibile e correggibile sulla base del solo atto.
L’eliminazione del periodo erroneo avrebbe lasciato il diniego privo di un’adeguata motivazione. Non era inoltre ammissibile integrare la motivazione in sede processuale mediante le memorie difensive del Comune, poiché la motivazione deve risultare dal provvedimento e non può essere sostituita o completata postumamente.
Ricostruzione dell’edificio crollato
Il Comune aveva ritenuto che l’azione 2.4c del PUG consentisse la demolizione radicale degli edifici di interesse culturale e testimoniale soltanto in presenza di interventi di rilevante interesse pubblico, di opere pubbliche o di interesse statale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale previsione non pienamente pertinente allo stato concreto dell’immobile, che risultava sostanzialmente già crollato, con residue parti collabenti. Ha richiamato invece il punto 2218 dell’azione 2.4c del PUG, secondo cui è sempre ammessa la ricostruzione di edifici o parti di essi crollati e demoliti, purché sia accertabile la consistenza preesistente. La ricostruzione deve avvenire mediante ripristino tipologico, nel rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio.
È stato inoltre richiamato l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, che consente, anche per immobili vincolati o classificati dagli strumenti urbanistici, la ricostruzione conseguente a crollo o demolizione e la demolizione e ricostruzione, senza incrementi di volumetria e nel rispetto degli elementi prescritti. Le definizioni statali degli interventi edilizi prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Il Consiglio di Stato ha comunque precisato che la valutazione paesaggistica spettava alla Soprintendenza, il cui parere doveva essere acquisito nel procedimento.
Esito
Le censure relative alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza e al difetto di istruttoria e motivazione sono state ritenute fondate. Tali ragioni sono state considerate sufficienti e assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze.
La Sezione ha pertanto espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →