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Parere

Parere n. 138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Agroenergie Società agricola a r.l. contro il Comune di Acqualagna, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesare e Urbino e nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino per l’annullamento dell’ordinanza n. 6 del 13 maggio 2025 (concernente un impianto di energia rinnovabile da biogas adozione e le misure strutturali e gestionali per la riduzione di emissione odorigene).

Giustizia amministrativa202500906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione. La decisione è fondata sulla comunicazione della parte ricorrente, dalla quale risultano sia la proposizione dell’opposizione da parte del Comune di Acqualagna ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 sia la sua sicura tempestività. In presenza di opposizione tempestiva, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere trasferito alla sede giurisdizionale.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 6 del 13 maggio 2025, recante misure strutturali e gestionali per la riduzione delle emissioni odorigene di un impianto di energia rinnovabile da biogas.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato in sede straordinaria l’ordinanza del Sindaco di Acqualagna n. 6 del 13 maggio 2025, concernente l’imposizione di misure strutturali e gestionali volte a ridurre le emissioni odorigene derivanti da un impianto di biogas, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui una nota dell’Azienda Sanitaria Territoriale e una nota della Provincia. Nel corso del procedimento il Comune di Acqualagna ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la conseguenza processuale dell’opposizione tempestiva dell’amministrazione resistente sul ricorso straordinario.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta tempestivamente dal Comune di Acqualagna ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione dell’amministrazione resistente, se proposta tempestivamente, impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione tempestiva dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso per trasposizione in sede giurisdizionale.
  • Quando la tempestività dell’opposizione risulta dagli atti e non è contestata dalla parte ricorrente, la Sezione consultiva deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso straordinario senza esaminare i motivi di merito.

Ricorso straordinario contro l’ordinanza sulle emissioni odorigene

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società agricola operante nel settore delle energie rinnovabili contro il Comune di Acqualagna, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino e, quale amministrazione interessata, la Provincia di Pesaro e Urbino. L’impugnazione aveva a oggetto un’ordinanza sindacale concernente un impianto di produzione di energia da biogas e l’adozione di misure strutturali e gestionali per la riduzione delle emissioni odorigene.

Atto impugnato e atti connessi

La società aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 6 del 13 maggio 2025, notificata il 22 maggio 2025, nonché degli atti presupposti e connessi. Tra questi figuravano un verbale di ispezione e accertamento dell’Azienda Sanitaria Territoriale e le note dell’Azienda Sanitaria e della Provincia che avevano sollecitato o suggerito l’adozione di prescrizioni per contenere le emissioni odorigene dell’impianto.

Opposizione dell’amministrazione

Nel corso del procedimento il difensore della società ricorrente ha comunicato che il Comune di Acqualagna aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La parte ricorrente ha inoltre dato atto della tempestività dell’opposizione.

Valutazione della Sezione

La Sezione ha ritenuto che, essendo stata proposta un’opposizione tempestiva, il ricorso straordinario non potesse essere esaminato nel merito. L’opposizione dell’amministrazione resistente comporta infatti la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale ordinaria prevista dall’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esaminare le censure rivolte contro l’ordinanza sulle emissioni odorigene.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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