Parere n. 140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. prot. Cat.A/12-2025 notificato l’8 aprile 2025 di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto di archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia il 25 marzo 2022 con visto per cure mediche, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, successivamente rinnovato fino al 18 novembre 2024. Dopo avere sottoscritto il 23 settembre 2024 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, presentava il 15 novembre 2024 istanza di conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. La Questura archiviava l’istanza ritenendo applicabile la modifica introdotta dalla legge n. 50/2023, che avrebbe abrogato la norma autorizzatrice della conversione. Il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 50/2023, degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione, travisamento dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Chiedeva inoltre la sospensione cautelare del provvedimento, prospettando il rischio di allontanamento dal territorio nazionale. Il Ministero dell’interno, benché richiesto, non aveva trasmesso la relazione istruttoria.
Il parere
La Sezione accoglie la domanda cautelare, ritenendo non irragionevole il danno prospettato dal ricorrente e qualificandolo come irreparabile e inevitabile in caso di esecuzione del provvedimento impugnato. L’esame cautelare è ritenuto possibile anche in assenza della relazione ministeriale. Quanto al merito, la Sezione non anticipa alcuna valutazione e dispone un supplemento istruttorio: il Ministero dell’interno dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria definitiva e documentata, previamente rimessa al ricorrente affinché possa formulare osservazioni entro un termine non inferiore a 20 giorni. In caso di ingiustificata omissione, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è ritenuta esaminabile anche in assenza della relazione ministeriale e fondata, poiché il danno derivante dall’esecuzione del provvedimento, in particolare per il rischio di allontanamento dal territorio nazionale, appare non irragionevole, irreparabile e inevitabile.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria definitiva e documentata.
Contraddittorio sulle risultanze istruttorie
La relazione ministeriale deve essere previamente rimessa al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
Decisione nel merito
L’esame del merito è espressamente lasciato impregiudicato e rinviato a una successiva adunanza. In caso di mancato ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo.
Norme richiamate
È indicato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998
È richiamato quale fondamento del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato al ricorrente.
art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
La Questura ha ritenuto venuta meno, per effetto della legge n. 50/2023, la norma autorizzatrice della conversione del permesso di soggiorno.
art. 7, commi 1, lett. a), 2 e 3, legge n. 50/2023
È invocato dal ricorrente per contestare l’applicazione temporale e sostanziale della modifica normativa posta a fondamento dell’archiviazione.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento.
È invocato per contestare l’omessa o inadeguata instaurazione del contraddittorio procedimentale prima dell’archiviazione dell’istanza.
È richiamato nell’avviso contenuto nel provvedimento impugnato quale possibile base dell’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la domanda cautelare può essere esaminata anche in assenza della relazione ministeriale quando gli elementi disponibili consentano una valutazione provvisoria e il pregiudizio prospettato presenti carattere irreparabile e inevitabile.
- Quando la definizione del merito richiede un’istruttoria amministrativa non ancora espletata, il Consiglio di Stato può disporre che l’amministrazione trasmetta una relazione definitiva e documentata, assicurando al ricorrente la previa conoscibilità della relazione e un termine per formulare osservazioni.
- L’omesso adempimento ingiustificato degli incombenti istruttori disposti nel procedimento consultivo non impedisce necessariamente la decisione, potendo il ricorso essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno e la Questura competente. È impugnato il decreto con cui è stata archiviata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Premesse e vicenda amministrativa
Il ricorrente era entrato in Italia il 25 marzo 2022 con visto per cure mediche. Il 22 novembre 2022 aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998; il titolo era stato rinnovato il 29 agosto 2023, con scadenza al 18 novembre 2024, in ragione del protrarsi delle gravi condizioni di salute.
Nel frattempo, il 23 settembre 2024, il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time. Il 15 novembre 2024, prima della scadenza del permesso, aveva quindi presentato istanza di conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.
La Questura ha archiviato l’istanza ritenendo che la legge n. 50/2023, con decorrenza dal 5 maggio 2023, avesse abrogato la lettera a) dell’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Secondo il provvedimento, l’istanza, presentata dopo l’entrata in vigore della modifica normativa, sarebbe stata priva di una norma autorizzatrice e quindi improcedibile. Il decreto avvisava inoltre il ricorrente che, non risultando più regolarmente soggiornante, avrebbe potuto essere destinatario di un provvedimento di allontanamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto due motivi principali. Con il primo ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1, lett. a), 2 e 3, della legge n. 50/2023, nonché degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, motivazione macroscopicamente illogica e irrazionale, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Con il secondo motivo ha nuovamente dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e alla presenza di una motivazione apparente e illogica.
La domanda cautelare è stata fondata sul rischio che l’esecuzione del provvedimento determinasse l’adozione di misure di allontanamento dal territorio nazionale.
Assenza della relazione ministeriale
Il Ministero dell’interno, benché richiesto, non ha trasmesso la relazione istruttoria. La Sezione ha tuttavia ritenuto di poter esaminare la domanda cautelare sulla base degli atti disponibili, senza attendere la relazione ministeriale.
Valutazione cautelare
La Sezione ha accolto l’istanza cautelare. Ha ritenuto non irragionevole il danno prospettato dal ricorrente e ha qualificato tale pregiudizio come irreparabile e inevitabile in caso di esecuzione del provvedimento impugnato.
L’accoglimento riguarda esclusivamente la fase cautelare e non comporta una decisione sui motivi di merito né una valutazione definitiva sulla legittimità dell’archiviazione.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Per la decisione del merito, la Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria definitiva e documentata. La relazione dovrà essere rimessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare eventuali osservazioni.
La Sezione ha stabilito che, in caso di mancato ingiustificato adempimento degli incombenti, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Conclusioni
Il parere esprime l’avviso che l’istanza cautelare debba essere accolta, lasciando impregiudicato l’esame del merito. La trattazione del ricorso è rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026.
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