Parere n. 136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Immobiliare M.B. 19 S.r.l. contro il Comune di Laveno Mombello e con notifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento: a) della nota prot.5951/2025 del 3 aprile 2025 recante “Determinazione Contributo presa d’atto pratica 380/2024 Immobiliare M.B. 19”, comunicata a mezzo PEC nella medesima data, con la quale l’amministrazione comunale ha determinato il contributo di costruzione per la pratica 380/2024, Variante P.E. n. 192/2019 per la costruzione di nuove piscine, in euro 143.567,58, di cui euro 84.317,00 dovuti a conguaglio, b) della nota prot. 13009/2025 del 25 luglio 2025 con la quale il Comune di Laveno Mombello ha irrogato la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.42, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con aumento del 10% dell’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione; c) della nota del 2 maggio 2025 con la quale il Comune ha respinto la sua istanza del 15 aprile 2025 ed ha fornito per la prima volta le modalità di determinazione del predetto contributo di costruzione e della nota prot. 9917/2025 dell’11 giugno 2025; d) di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, al momento non conosciuti; e) per quanto occorrer possa dell’art. 10 del Piano delle Regole, Apparato Normativo PR-0 del Piano di Governo del Territorio (“PGT”) del Comune di Laveno Mombello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione del contributo di costruzione relativo alla variante per la realizzazione di nuove piscine pertinenziali, della sanzione pecuniaria conseguente e degli atti connessi, nonché, occorrendo, dell’art. 10 del Piano delle Regole del PGT comunale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la nota del 3 aprile 2025 con cui il Comune di Laveno Mombello ha determinato in euro 143.567,58 il contributo di costruzione relativo alla pratica edilizia n. 380/2024, comprendente euro 84.317,00 a titolo di conguaglio, nonché la successiva sanzione pecuniaria prevista dall’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, applicata con aumento del 10% dell’importo dovuto. Sono stati inoltre impugnati gli atti con cui il Comune ha respinto l’istanza della società e comunicato le modalità di calcolo del contributo, gli atti connessi e, per quanto occorrente, l’art. 10 del Piano delle Regole del PGT. Il ricorso è stato corredato da istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati. Il parere esamina esclusivamente la domanda cautelare e rileva che la ricorrente ha allegato il periculum in mora senza fornire prova concreta; inoltre, trattandosi del pagamento di una somma di denaro e considerata la natura pubblica dell’ente destinatario, non risulta apprezzabile il rischio di irreversibilità o di mancato recupero dell’importo in caso di esito favorevole del ricorso.
Il parere
La Sezione ha respinto l’istanza cautelare, fatta salva ogni decisione sul rito e sul merito. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che, in assenza della relazione ministeriale completa, non era immediatamente possibile apprezzarne la sussistenza. Quanto al periculum in mora, lo ha ritenuto soltanto affermato e non provato; ha inoltre escluso un concreto pericolo di mancato recupero delle somme eventualmente versate, trattandosi di un credito pecuniario nei confronti di un ente pubblico. L’esame del merito è stato sospeso e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato incaricato di acquisire dal Comune tutti gli elementi della controversia e di predisporre, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione dettagliata e documentata sui fatti. La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, che dovrà disporre di un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. In caso di mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Domanda cautelare - Fumus boni iuris
La Sezione ha ritenuto che, in mancanza della relazione ministeriale completa, non fosse immediatamente apprezzabile la sussistenza del fumus boni iuris.
Domanda cautelare - Periculum in mora
Il periculum in mora è stato meramente affermato dalla ricorrente, senza specifica prova. Inoltre, trattandosi del pagamento di una somma di denaro e considerata la natura pubblica dell’ente destinatario, non è stato ravvisato un concreto pericolo di mancato recupero dell’importo in caso di esito favorevole del ricorso.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà acquisire dal Comune resistente tutti gli elementi della controversia e trasmettere entro sessanta giorni una relazione dettagliata e documentata sui fatti, comprensiva delle osservazioni e controdeduzioni della ricorrente.
Partecipazione della ricorrente all’istruttoria
La relazione ministeriale dovrà essere previamente inviata alla ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
È richiamato in relazione alla SCIA condizionata presentata per la variante in corso d’opera relativa alla costruzione delle piscine o vasche interrate pertinenziali.
art. 42, comma 2, d.P.R. 380/2001
È indicato quale base normativa della sanzione pecuniaria applicata dal Comune, con aumento del 10% dell’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’affermazione del periculum in mora non è sufficiente: il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino il pregiudizio grave e irreparabile.
- Il pagamento di una somma di denaro, di regola, non integra un periculum in mora quando il destinatario del pagamento è un ente pubblico e non emergono elementi concreti che rendano incerto il recupero dell’importo in caso di esito favorevole del ricorso.
- Nel ricorso straordinario, quando gli elementi acquisiti non consentono una valutazione adeguata della controversia, la Sezione può sospendere l’esame del merito e disporre un supplemento istruttorio tramite l’amministrazione referente, assicurando alla ricorrente la previa conoscenza della relazione e un termine per controdedurre.
- Il rigetto della domanda cautelare può essere pronunciato senza anticipare la decisione sul rito o sul merito del ricorso.
Determinazione del contributo di costruzione per piscine pertinenziali
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società immobiliare contro il Comune di Laveno Mombello, con impugnazione della determinazione del contributo di costruzione relativo a una variante edilizia per la realizzazione di nuove mini-piscine o vasche interrate pertinenziali. Il ricorso comprende anche la successiva sanzione pecuniaria, gli atti comunali relativi alle modalità di calcolo e, per quanto occorrente, una disposizione del Piano delle Regole del PGT comunale.
Premesse fattuali
La società aveva ottenuto il permesso di costruire n. 1/2020 per la realizzazione di due edifici residenziali plurifamiliari, delle opere pertinenziali e delle opere di urbanizzazione in un comparto del Comune. Dopo le autorizzazioni paesaggistiche, aveva presentato una SCIA condizionata ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 per una variante in corso d’opera concernente la costruzione di nuove piscine o vasche interrate pertinenziali.
Con nota del 3 aprile 2025 il Comune ha determinato il contributo di costruzione in euro 143.567,58, di cui euro 84.317,00 a titolo di conguaglio. Successivamente, con nota del 25 luglio 2025, ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, applicando un aumento del 10% dell’importo dovuto.
Domanda cautelare
La società ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione sull’istanza cautelare, ha espresso l’avviso contrario alla sospensione. La ricorrente ha presentato osservazioni e controdeduzioni, insistendo per l’accoglimento della domanda.
Valutazione cautelare
La Sezione ha respinto la domanda cautelare. In relazione al fumus boni iuris, ha rilevato che, in assenza di una relazione ministeriale completa, non era possibile apprezzare immediatamente la fondatezza delle censure.
Quanto al periculum in mora, la Sezione ha osservato che il pregiudizio era stato soltanto affermato e non dimostrato. Ha inoltre escluso che il pagamento di una somma di denaro potesse determinare, nel caso concreto, un danno irreversibile, poiché il soggetto destinatario del pagamento è un ente pubblico e non risultava quindi concreto il rischio di non poter recuperare l’importo in caso di accoglimento del ricorso.
Supplemento istruttorio
La Sezione ha sospeso l’esame del merito e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero dovrà acquisire dal Comune resistente tutti gli elementi della controversia e predisporre una relazione dettagliata e documentata sui fatti entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
La relazione dovrà comprendere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. A tal fine, dovrà essere previamente trasmessa alla società, che dovrà disporre di un termine non inferiore a trenta giorni per replicare. Per completezza istruttoria, il parere è stato trasmesso anche al Comune di Laveno Mombello.
Esito e prosecuzione del procedimento
Il parere non definisce il ricorso nel merito e non assume posizione definitiva sulle questioni relative alla quantificazione del contributo, alla sanzione pecuniaria o alla legittimità della disciplina urbanistica contestata. La domanda cautelare è stata respinta, mentre l’esame del ricorso è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
In caso di mancato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
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