Parere n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Lucia Claps contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento della graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 18 dicembre 2023, n. 2788, nella parte in cui non le sono stati valutati i titoli dichiarati ed allegati alla domanda; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2788, nella parte relativa alla mancata valutazione dei titoli dichiarati e allegati alla domanda
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici, deducendo la mancata valutazione di titoli dichiarati e allegati alla domanda, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il ricorso è corredato da istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della graduatoria. Il Ministero ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi degli artt. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a., ma agli atti non risultano la relazione ministeriale sul merito né la prova della tempestiva e rituale notificazione dell'opposizione. La Sezione è stata quindi chiamata a valutare sia l'istanza cautelare sia la possibilità di rendere il parere definitivo sul ricorso.
Il parere
La Sezione non ha potuto rendere il parere definitivo sul merito o sulle questioni di rito, disponendo un supplemento istruttorio. L'Amministrazione dovrà, entro 15 giorni dalla comunicazione del parere, trasmettere la documentazione comprovante la tempestiva notificazione dell'opposizione; qualora l'opposizione non sia stata proposta, dovrà trasmettere entro 60 giorni la relazione istruttoria sul merito, previamente inviata alla ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni, con un termine non inferiore a 30 giorni. In caso di inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili. Quanto all'istanza cautelare, la Sezione ne ha proposto il rigetto, ritenendo non immediatamente apprezzabile il fumus boni iuris e non provata la gravità e irreparabilità del danno. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un'adunanza del secondo trimestre 2026, fatta salva ogni decisione in rito e nel merito.
Osservazioni
Relazione ministeriale e prova dell'opposizione
Il Consiglio di Stato non può pronunciarsi definitivamente in assenza della relazione ministeriale sul ricorso o della prova che l'opposizione al ricorso straordinario sia stata ritualmente e tempestivamente notificata.
Adempimenti istruttori dell'Amministrazione
L'Amministrazione deve trasmettere entro 15 giorni la documentazione relativa alla notificazione dell'opposizione oppure, se l'opposizione non è stata proposta, entro 60 giorni la relazione istruttoria sul merito, comprensiva delle osservazioni e controdeduzioni della ricorrente.
Partecipazione della ricorrente alla fase istruttoria
Nel caso di mancata opposizione, la relazione ministeriale deve essere previamente inviata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione deve essere respinta allo stato degli atti, poiché non è immediatamente apprezzabile il fumus boni iuris e non è stata provata la gravità e irreparabilità del danno.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale fondamento dell'opposizione al ricorso straordinario.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 48 c.p.a.
Richiamato congiuntamente all'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 in relazione alla proposta di opposizione.
D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2788
Bando del concorso per dirigenti scolastici la cui graduatoria finale è stata impugnata.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può sospendere l'espressione del parere definitivo quando manchino la relazione ministeriale sul merito o la prova della tempestiva e rituale notificazione dell'opposizione, disponendo gli adempimenti istruttori necessari.
- Qualora non sia stata proposta opposizione al ricorso straordinario, la relazione istruttoria ministeriale deve essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede almeno una non immediata inconsistenza del fumus boni iuris e la prova della gravità e irreparabilità del danno; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta allo stato degli atti.
- L'inadempimento degli adempimenti istruttori ordinati in sede consultiva non impedisce necessariamente la definizione del ricorso, che può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.
Impugnazione della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente di ruolo contro il Ministero dell'istruzione e del merito. La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2788, lamentando la mancata valutazione dei titoli dichiarati e allegati alla domanda. Al ricorso è stata abbinata un'istanza cautelare di sospensione della graduatoria.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 20 agosto 2025. Il Ministero, con nota del 3 settembre 2025, ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a.
La Sezione ha rilevato, tuttavia, che agli atti non risultano né la relazione ministeriale sul merito del ricorso né la documentazione comprovante che l'opposizione sia stata effettivamente e tempestivamente notificata. Tale carenza impedisce, allo stato, di rendere il parere definitivo, restando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
Adempimenti istruttori
La Sezione ha disposto che l'Amministrazione:
- entro 15 giorni dalla comunicazione del parere, trasmetta la documentazione comprovante l'avvenuta tempestiva notificazione dell'opposizione;
- qualora l'opposizione non sia stata proposta, entro 60 giorni trasmetta la relazione istruttoria sul merito del ricorso;
- nel secondo caso, invii previamente la relazione alla ricorrente e le assegni un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
La Sezione ha precisato che, in caso di mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione della graduatoria è stata respinta allo stato degli atti. Secondo la Sezione, non è immediatamente apprezzabile la ricorrenza del fumus boni iuris, anche in ragione dell'insufficienza degli elementi disponibili, e non è stata dimostrata la gravità e irreparabilità del danno prospettato.
Il rigetto cautelare non pregiudica la decisione definitiva sul ricorso, che resta da assumere dopo il completamento degli adempimenti istruttori.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria: la Sezione ha sospeso l'adozione del parere definitivo e ha rinviato la trattazione a un'adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito. L'unica statuizione definita allo stato è il parere contrario alla sospensione cautelare della graduatoria.
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