Parere n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n. 37 del 4 novembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 37 del 4 novembre 2022 e della relazione tecnica prot. 7456 del 2 novembre 2022
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale con cui è stata disposta la demolizione di opere abusive, deducendo plurime censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali, al difetto di motivazione e alla sanabilità delle opere. In particolare, è stata richiamata la presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, asseritamente ancora in istruttoria. Il Consiglio di Stato ha rilevato che non era ancora pervenuta la relazione ministeriale necessaria per la decisione, comprensiva delle deduzioni del Comune e delle eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha deciso né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Ha disposto un supplemento istruttorio, ordinando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, contenente le deduzioni del Comune e le eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente. La relazione dovrà essere preventivamente inviata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Supplemento istruttorio
Poiché non era ancora pervenuta la relazione ministeriale, il ricorso non poteva essere deciso allo stato degli atti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve acquisire e trasmettere una relazione istruttoria documentata, comprensiva delle deduzioni del Comune interessato e delle eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente.
Contraddittorio sulla relazione ministeriale
La relazione istruttoria deve essere preventivamente inviata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e/o controdeduzioni.
Termine per l’adempimento istruttorio
La relazione deve essere trasmessa alla Sezione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La ricorrente richiama la presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia, asseritamente ancora in istruttoria; il parere non definisce gli effetti di tale istanza sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la relazione ministeriale istruttoria non è ancora pervenuta, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre l’acquisizione della relazione prima di decidere il ricorso.
- La relazione ministeriale istruttoria deve includere le deduzioni dell’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato e deve essere sottoposta preventivamente al ricorrente, cui va riconosciuto un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni o controdeduzioni.
- L’ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori può consentire la decisione del ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Ordinanza di demolizione e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una privata contro un Comune per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 37 del 4 novembre 2022, nonché della relazione tecnica relativa al sopralluogo del 31 ottobre 2022.
Censure dedotte
La ricorrente ha articolato plurimi motivi, fondati sulla presunta violazione delle garanzie procedimentali, sul difetto di motivazione dell’ordinanza e sulla sanabilità delle opere abusive. A sostegno di quest’ultima censura ha richiamato la presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, che sarebbe ancora in istruttoria.
Necessità di integrazione istruttoria
La Sezione ha rilevato che non era ancora pervenuta la relazione ministeriale necessaria per l’esame dell’affare. Di conseguenza, non ha ritenuto possibile decidere allo stato degli atti e ha disposto l’acquisizione di una relazione istruttoria documentata da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La relazione deve comprendere:
- le deduzioni del Comune interessato;
- le eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente;
- il previo invio della relazione alla ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per replicare.
Termini e conseguenze dell’inadempimento
Il Ministero deve trasmettere la relazione alla Sezione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Il Consiglio di Stato ha precisato che, in caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Esito del parere
La Sezione ha sospeso l’emanazione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026. Il parere, pertanto, ha natura interlocutoria e non stabilisce né la legittimità né l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione.
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