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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27826/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2008 con cui l'Ufficio ha rideterminato in diminuzione le perdite IRES e il valore della produzione IRAP, disconoscendo costi ritenuti non inerenti perché palesemente sproporzionati rispetto ai ricavi. In particolare, venivano contestati i costi per canoni di locazione di quattro appartamenti e ulteriori costi per servizi esterni, a fronte di ricavi assai inferiori derivanti dalla sublocazione dei medesimi immobili. La società ha impugnato l'atto deducendo carenza di motivazione e, nel merito, errata applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi. In Cassazione ha proposto due motivi: violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 sull'inerenza dei costi e violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'inerenza vada valutata in senso qualitativo, in relazione all'attività d'impresa anche indiretta o potenziale, e non in base all'utilità o al vantaggio economico immediato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la valutazione dell'inerenza, pur essendo qualitativa e non meramente quantitativa, non esclude che l'antieconomicità macroscopica del costo possa costituire un indice sintomatico del difetto di inerenza. Nel caso concreto la CTR si era attenuta a tali principi, valorizzando la sproporzione tra costi elevati e ricavi modesti e rilevando l'inattendibilità della prospettazione della contribuente. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'inerenza dei costi deducibili va accertata in termini qualitativi, come nesso concreto tra spesa e attività d'impresa, e non mediante un mero raffronto aritmetico tra costi e ricavi.
  • L'antieconomicità macroscopica della spesa può costituire un elemento sintomatico del difetto di inerenza e legittimare la contestazione fiscale, specie quando la sproporzione emerga dai dati contabili complessivi.
  • Quando il contribuente alleghi fatti idonei a ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione deve contrastare tale ricostruzione anche mediante presunzioni o indizi, evidenziando gli elementi che rendono inattendibile la condotta esposta.
  • Il giudice di merito, se applica correttamente il principio di inerenza e valorizza in modo coerente la sproporzione economica dei costi rispetto ai ricavi, resiste al sindacato di legittimità se la censura mira soltanto a un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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