Cassazione Civile, Ordinanza n. 23408/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui al soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico non di linea su acqua veniva contestata la violazione della normativa regionale veneta per avere svolto il servizio sul Canal Grande senza la prescritta autorizzazione comunale, con irrogazione di sanzione pecuniaria e confisca dell’imbarcazione. I giudici di merito avevano ritenuto che l’autorizzazione rilasciata da altro Comune fosse scaduta al momento del controllo e che la richiesta di vidimazione o di rinnovo non ne avesse conservato la validità. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: con il primo si è dedotta violazione della disciplina sulle autorizzazioni NCC, incompetenza del Comune di Venezia a sindacare il titolo rilasciato da altro ente, nonché omessa valutazione di documenti e travisamento dei fatti; con il secondo e il quarto si è denunciato il contrasto della normativa locale con il diritto dell’Unione europea, invocando anche il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; con il terzo si è prospettata violazione dell’art. 3 Cost. e della legge n. 21/1992 per asserita discriminazione e illegittime limitazioni territoriali all’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il Comune di Venezia, quale autorità preposta alla vigilanza sul servizio di trasporto non di linea nel proprio territorio acqueo, può controllare la sussistenza e la validità dell’autorizzazione anche se rilasciata da altro Comune; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto la scadenza dell’autorizzazione al momento del controllo, accertamento non sindacabile in cassazione, e che la mera richiesta di vidimazione annuale non equivale a rinnovo dell’autorizzazione. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché diretti a censurare argomentazioni svolte ad abundantiam dai giudici di merito e non la ratio decidendi effettiva, costituita dall’esercizio del servizio in assenza di autorizzazione valida. Per lo stesso motivo sono state reputate inammissibili le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, L.R. Veneto n. 63/1993
servizio di noleggio con conducente esercitabile solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
la norma richiede la previa e valida autorizzazione comunale per esercitare il servizio NCC; in difetto, l’attività è sanzionabile
art. 43, comma 1, lett. a), L.R. Veneto n. 63/1993
prevede il trattamento sanzionatorio per la violazione dell’obbligo autorizzatorio
art. 43, comma 2, L.R. Veneto n. 63/1993
la sanzione si applica anche all’armatore oltre che al conducente del natante
richiamato dalla ricorrente in tema di liberalizzazione e concorrenza, ma ritenuto non decisivo perché le relative censure sono prive di interesse rispetto alla ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente in tema di liberalizzazione dei servizi
richiamata quale disciplina statale del trasporto non di linea, ma le censure che la invocano sono state reputate inammissibili
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza
art. 3 Cost.
invocato per denunciare una pretesa discriminazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudice del luogo in cui il servizio di trasporto non di linea viene svolto può verificare la sussistenza e la validità dell’autorizzazione anche quando essa sia stata rilasciata da altro Comune, poiché il potere di vigilanza sul territorio non viene meno per la provenienza esterna del titolo abilitativo.
- Nei rapporti di legittimità, l’accertamento in fatto della scadenza o mancanza del titolo autorizzatorio non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
- La mera richiesta di vidimazione o di rinnovo presentata in un momento successivo al controllo non equivale, di per sé, a mantenere in vita l’autorizzazione scaduta, se la disciplina applicabile prevede un rinnovo tempestivo quale presupposto della prosecuzione dell’attività.
- È inammissibile il motivo di ricorso che colpisca esclusivamente argomentazioni svolte ad abundantiam, poiché l’impugnazione deve investire la ratio decidendi effettivamente decisiva e non passaggi motivazionali privi di incidenza sul dispositivo.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è ammissibile quando la questione unionale non sia rilevante ai fini della decisione del giudizio principale, ossia quando il ricorso sia comunque destinato a essere respinto o dichiarato inammissibile per una diversa e autonoma ragione decisiva.
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