Cassazione Penale, Sentenza n. 28619/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza di applicazione della continuazione tra fatti oggetto di cinque diverse sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva in anni ventinove di reclusione ed euro 2.500 di multa, indicando come pena base quella di anni ventidue riferita alla sentenza n. 401/2022, in cui erano confluiti più reati, e poi operando aumenti per le altre sentenze relative a reati di stampo associativo, estorsivo e in materia di stupefacenti. Il condannato ha ricorso deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 671 c.p. perché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto assumere come pena base la pena inflitta per il solo reato più grave, pari ad anni venti, e non la pena complessiva di anni ventidue riferita alla sentenza che già racchiudeva più violazioni. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 81, 416-bis e 629 c.p. e degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il giudice aveva illegittimamente considerato in modo unitario i reati contenuti in ciascuna sentenza, senza scomporli nei singoli fatti-reato e senza calcolare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite. La Procura generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra fatti oggetto di diversi provvedimenti, deve scomporre i singoli reati, individuare il più grave come pena base e calcolare autonomamente gli aumenti per ciascun reato satellite, senza fare riferimento alle pene complessive già inflitte nelle singole sentenze. Nel caso concreto la Corte di appello non aveva indicato quale fosse la violazione più grave effettivamente posta a base del nuovo computo né aveva esplicitato i singoli aumenti riferiti ai reati satellite, limitandosi a richiamare le pene complessivamente inflitte in ciascuna sentenza. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
La continuazione opera tra i singoli fatti di reato e impone, anche in esecuzione, di individuare il reato più grave come pena base e di calcolare separatamente gli aumenti per i reati satellite.
Richiamato quale base normativa dell'istanza di applicazione della continuazione in executivis e della conseguente rideterminazione della pena.
In fase esecutiva il criterio per individuare la violazione più grave è quello della pena più grave inflitta, non una valutazione discrezionale del giudice di merito.
Indicata tra i reati oggetto delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
Indicata tra i reati oggetto delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
Indicata tra i reati oggetto delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
Indicata tra i reati oggetto delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
Indicata tra i reati oggetto delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione volto a riconoscere la continuazione tra fatti già giudicati separatamente, il giudice deve scomporre i reati che risultano riuniti in ciascuna sentenza e non può assumere come base di calcolo la pena complessiva risultante da quella pronuncia.
- La pena base deve essere individuata nel singolo reato più grave, e gli aumenti per continuazione devono essere motivati e determinati in modo distinto per ciascun reato satellite.
- L'istituto della continuazione opera tra i fatti di reato, non tra le sentenze o i provvedimenti che li hanno definiti; perciò eventuali precedenti riconoscimenti della continuazione non esonerano dal calcolo autonomo sui singoli reati.
- In sede esecutiva il criterio per stabilire la violazione più grave è oggettivo e si fonda sulla pena più grave inflitta, secondo il parametro dell'art. 187 disp. att. c.p.p.
Come è indicizzato
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