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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28516/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. proposta da un soggetto che aveva subito 162 giorni di custodia cautelare inframuraria e 79 giorni di arresti domiciliari in relazione a imputazioni poi concluse con assoluzione irrevocabile. La Corte di appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva riconosciuto anche il danno all’immagine e alla reputazione sociale, liquidando un indennizzo complessivo, ma commettendo un evidente errore di calcolo nel totale finale. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che non fossero stati considerati ulteriori pregiudizi sofferti e censurando inoltre la quantificazione delle somme, perché la motivazione riportava importi tra loro non coerenti e un totale finale errato. Il Ministero resistente ha depositato memoria e il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha rilevato che, una volta incontestati i singoli passaggi del calcolo compiuto dalla Corte di appello, era possibile correggere l’errore materiale nella determinazione dell’indennizzo. Ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’ammontare dell’indennizzo, rideterminandolo in Euro 76.466,89, somma risultante dalla combinazione dell’importo già calcolato per la riparazione e della voce di Euro 15.000 per la perdita dell’attività lavorativa. Quanto alle ulteriori doglianze, dirette a ottenere il riconoscimento di altri danni in termini generici, le ha dichiarate inammissibili perché eccedenti i limiti del devoluto nel giudizio rescindente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione; la decisione interviene sulla quantificazione dell’indennizzo spettante all’istante.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Viene richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 303, comma 4, lett. c), c.p.p.

    È utilizzato come parametro per il calcolo del coefficiente giornaliero di liquidazione dell’indennizzo, rapportato alla durata massima della custodia cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice del rinvio può essere chiamato a valutare specificamente l’esistenza di un pregiudizio all’immagine o alla reputazione sociale, purché tale danno emerga dagli atti e sia motivato in modo puntuale.
  • Se i singoli passaggi del calcolo dell’indennizzo non sono contestati, la Corte può correggere l’errore meramente aritmetico nell’importo finale senza necessità di ulteriore rinvio.
  • Le censure che mirano a ottenere il riconoscimento di ulteriori voci di danno devono essere specifiche e devono rientrare nei limiti del devoluto; doglianze generiche sono inammissibili.
  • Nel giudizio di legittimità avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, l’annullamento senza rinvio può essere disposto quando l’errore riguardi solo la quantificazione dell’indennizzo e il dato corretto sia desumibile dagli atti senza nuove valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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