Cassazione Penale, Sentenza n. 28512/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare reale in materia di stupefacenti. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello ex art. 322-bis c.p.p., ha accolto l’impugnazione del pubblico ministero contro l’ordinanza del GIP, disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 240-bis c.p. su un immobile sito in Anzio, già in parte colpito da sequestro, in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e cessione/acquisto di cocaina. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio motivazionale sul fumus, sostenendo che la chat richiamata dimostrasse solo indici statici e non un concorso nella cessione di droga; che una sola condotta non bastasse a provare la partecipazione stabile all’associazione; e che mancasse la prova del dolo specifico dell’aggravante di agevolazione mafiosa; 2) violazione del divieto di ne bis in idem, assumendo che la contestazione associativa coincidesse con quella già giudicata nel procedimento "Molo 13"; 3) violazione di legge e motivazione sul nesso temporale tra i beni aggrediti e i c.d. reati-spia, essendo l’immobile acquistato nel 1990 e i reati collocati nel 2020; 4) vizio di motivazione sul periculum in mora, perché non sarebbe stata allegata alcuna schermatura o imminente dispersione del bene. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato nel complesso: ha escluso l’ammissibilità di censure meramente motivazionali nel limite del ricorso ex art. 325 c.p.p.; ha respinto la doglianza di ne bis in idem perché l’onere di dimostrare la sovrapponibilità tra fatto già giudicato e fatto cautelare non era stato assolto; ha giudicato inammissibili o comunque infondate le censure sul fumus, rilevando che la motivazione del Tribunale era effettiva e che la verifica di legittimità non può tradursi in rivalutazione del merito; ha ritenuto corretto il sequestro dell’immobile alla luce dei costi di ristrutturazione sostenuti in epoca prossima ai reati-spia e della presunzione di sproporzione non superata da prova lecita; ha infine ritenuto adeguata la motivazione sul periculum, fondata sulla disponibilità di beni schermati e sul rischio di depauperamento/dispersione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’indagato contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, il sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis c.p. su beni nella disponibilità del ricorrente. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le doglianze: nessuna violazione del divieto di bis in idem è stata dimostrata; la motivazione sul fumus del reato associativo e della cessione di cocaina è stata giudicata esistente e non apparente; la correlazione temporale tra reati-spia e incremento patrimoniale è stata ritenuta sussistente anche considerando la ristrutturazione dell’immobile; il periculum in mora è stato reputato motivato in modo sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
Consente l'appello cautelare del pubblico ministero in materia di misure reali.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato-fine in materia di stupefacenti richiamato ai fini del fumus e della confisca ex art. 85-bis del d.P.R. stupefacenti.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato associativo in materia di stupefacenti, ritenuto rilevante anche ai fini della misura ablativa.
art. 240-bis c.p.
Base normativa della confisca in casi particolari e del sequestro preventivo finalizzato ad essa.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata e ritenuta priva di incidenza sulla misura reale ai fini dell'interesse a impugnare.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Nel ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è deducibile solo la violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando/in procedendo e dei soli vizi motivazionali radicali.
art. 606 c.p.p.
Richiamato per distinguere il vizio di motivazione dall'illogicità manifesta, non deducibile nel ricorso ex art. 325 c.p.p. se non nei limiti della mancanza radicale di motivazione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione è scrutinabile solo se la motivazione è mancante o apparente.
art. 568, comma 4, c.p.p.
Richiede un interesse concreto e attuale a impugnare; non basta il mero interesse teorico alla correttezza della decisione.
art. 616 c.p.p.
Disciplina la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
art. 4 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze
L'astensione non è ammessa nelle udienze afferenti misure cautelari, ivi comprese quelle reali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo, il sindacato è limitato alla violazione di legge; non è consentita una rivalutazione del merito probatorio né la denuncia della mera illogicità della motivazione, salvo che questa sia del tutto mancante o apparente.
- In sede cautelare reale il giudice deve verificare la compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, non già la piena prova della responsabilità; per il fumus è sufficiente la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice.
- Il divieto di ne bis in idem può essere fatto valere anche nel procedimento cautelare, ma incombe sulla parte che lo deduce l’onere di dimostrare la concreta sovrapponibilità tra fatto già giudicato e fatto oggi contestato, con riferimento anche alla reale estensione temporale dell’accertamento precedente.
- Per i reati associativi, la preclusione da giudicato richiede non solo l’identità del sodalizio, ma anche la coincidenza dei segmenti temporali e del contenuto dell’accertamento sulla partecipazione; una contestazione successiva o parzialmente sovrapposta può non integrare bis in idem.
- Ai fini della confisca in casi particolari, la rilevanza temporale dei beni non va valutata solo con riguardo alla data formale di acquisto, ma anche al momento in cui si effettuano esborsi, ristrutturazioni o incrementi patrimoniali che ne accrescono il valore.
- Quando il bene è nella disponibilità dell’indagato e vi sono investimenti non giustificati da redditi leciti, l’onere di dimostrare la provenienza lecita delle somme impiegate grava sul soggetto che contesta la misura.
- Il periculum in mora nelle misure reali finalizzate alla confisca può essere desunto anche dalla disponibilità di beni schermati o dalla concreta possibilità di dispersione del patrimonio, senza necessità di un’imminente alienazione già programmata.
- L’esclusione o il mantenimento di una circostanza aggravante non è automaticamente decisivo in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando la misura sia comunque consentita per la tipologia di reato presupposto e non derivi un concreto vantaggio processuale dalla sua eliminazione.
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