Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28519/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sinistro stradale verificatosi il 4 maggio 2012 sulla strada statale 16 bis in territorio di Cerignola, nel quale un ciclista decedeva dopo l’impatto con un’autovettura Lancia Lybra e il successivo coinvolgimento di un autoarticolato. La Corte di appello di Bari aveva condannato due imputati per omicidio colposo in cooperazione ex artt. 113 e 589, comma 2, c.p., ritenendo che uno fosse alla guida dell’autovettura che investì la vittima e l’altro fosse alla guida del mezzo pesante coinvolto nella manovra di sorpasso; era stata inoltre dichiarata la prescrizione del reato di omissione di soccorso ex art. 189 cod. strada. Il primo ricorrente contestava: l’acquisizione e l’utilizzazione dei tabulati telefonici; la tenuta del ragionamento indiziario sull’individuazione di lui come conducente della Lancia; la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’applicazione delle norme cautelari stradali; infine il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione ex art. 133 c.p. Il secondo ricorrente deduceva: il mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima, sostenendo che la strada fosse una extraurbana principale e quindi vietata ai velocipedi; il vizio di motivazione sulla responsabilità nella causazione del sinistro; e la mancata esclusione della responsabilità per omissione di soccorso, già però coperta da prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del primo imputato e dichiarato inammissibile quello del secondo. Per il primo, ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi ai tabulati telefonici, alla prova indiziaria della guida dell’auto, alla ricostruzione causale dell’incidente e al trattamento sanzionatorio, valorizzando la coerenza della motivazione d’appello e la natura meramente alternativa delle letture difensive. Per il secondo, ha dichiarato inammissibile per genericità la censura sulla classificazione della strada e sul concorso di colpa della persona offesa, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità per il sinistro e ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo relativo all’omissione di soccorso, già dichiarata estinta per prescrizione. Ne è seguita la condanna del primo al pagamento delle spese processuali e del secondo alle spese processuali, oltre al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto a quella del giudice di merito: il controllo è limitato alla tenuta logica e alla completezza essenziale della motivazione.
  • È inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o nella proposizione di una lettura alternativa dei fatti.
  • La prova indiziaria è correttamente valorizzata quando il giudice di merito costruisce un quadro plurimo e convergente di elementi, non essendo necessario che ciascun indizio sia autonomamente decisivo.
  • I tabulati telefonici possono essere utilizzati come elemento di prova se acquisiti nell’ambito di un procedimento per reato che consenta tale utilizzazione e se inseriti in un compendio probatorio complessivo, non potendo essere criticati isolatamente quando la decisione non ne faccia l’unica base dell’affermazione di responsabilità.
  • La responsabilità per omicidio colposo stradale può essere affermata anche in presenza di una cooperazione colposa tra conducenti, quando la motivazione ricostruisca in modo coerente la concatenazione causale tra le manovre di guida e l’evento letale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza in modo non illogico la gravità complessiva della condotta post factum, la fuga dal luogo del sinistro, la mancata collaborazione alle indagini e la mancata assunzione di responsabilità.
  • La censura sul concorso di colpa della persona offesa è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione che valorizza la documentazione tecnica o amministrativa sulla natura della strada e si limita a opporre una diversa lettura delle caratteristiche del tratto viario.
  • Quando il reato è già stato dichiarato estinto per prescrizione, il motivo che investe quel capo è inammissibile per difetto di interesse, salvo che sia dedotta e praticabile una formula assolutoria immediata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniProveElemento soggettivo
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
SottomaterieOmicidio stradaleInutilizzabilità
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.