Cassazione Penale, Sentenza n. 28519/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sinistro stradale verificatosi il 4 maggio 2012 sulla strada statale 16 bis in territorio di Cerignola, nel quale un ciclista decedeva dopo l’impatto con un’autovettura Lancia Lybra e il successivo coinvolgimento di un autoarticolato. La Corte di appello di Bari aveva condannato due imputati per omicidio colposo in cooperazione ex artt. 113 e 589, comma 2, c.p., ritenendo che uno fosse alla guida dell’autovettura che investì la vittima e l’altro fosse alla guida del mezzo pesante coinvolto nella manovra di sorpasso; era stata inoltre dichiarata la prescrizione del reato di omissione di soccorso ex art. 189 cod. strada. Il primo ricorrente contestava: l’acquisizione e l’utilizzazione dei tabulati telefonici; la tenuta del ragionamento indiziario sull’individuazione di lui come conducente della Lancia; la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’applicazione delle norme cautelari stradali; infine il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione ex art. 133 c.p. Il secondo ricorrente deduceva: il mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima, sostenendo che la strada fosse una extraurbana principale e quindi vietata ai velocipedi; il vizio di motivazione sulla responsabilità nella causazione del sinistro; e la mancata esclusione della responsabilità per omissione di soccorso, già però coperta da prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del primo imputato e dichiarato inammissibile quello del secondo. Per il primo, ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi ai tabulati telefonici, alla prova indiziaria della guida dell’auto, alla ricostruzione causale dell’incidente e al trattamento sanzionatorio, valorizzando la coerenza della motivazione d’appello e la natura meramente alternativa delle letture difensive. Per il secondo, ha dichiarato inammissibile per genericità la censura sulla classificazione della strada e sul concorso di colpa della persona offesa, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità per il sinistro e ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo relativo all’omissione di soccorso, già dichiarata estinta per prescrizione. Ne è seguita la condanna del primo al pagamento delle spese processuali e del secondo alle spese processuali, oltre al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della cooperazione colposa tra i conducenti nella causazione dell’evento
fattispecie di omicidio colposo aggravato contestata per la morte del ciclista
reato di omissione di soccorso per il quale è stata dichiarata la prescrizione in appello
norma cautelare stradale richiamata come violata nella ricostruzione colposa della condotta di guida
norma cautelare relativa al sorpasso, richiamata per la condotta dell’autovettura
norma cautelare relativa alla distanza di sicurezza, richiamata nel capo di imputazione e nella motivazione
richiamata dalla difesa come possibile norma cautelare alternativa o concorrente
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
base formale dei motivi di ricorso per vizio di motivazione
richiamato dalla difesa sulla dedotta errata valutazione della prova
criterio di valutazione della prova indiziaria, richiamato dalla Corte come correttamente applicato
richiamato dalla difesa in tema di prova testimoniale/valutazione istruttoria
norma sulle attenuanti generiche, negate alla luce della condotta post factum
criteri di commisurazione della pena richiamati nel motivo sul trattamento sanzionatorio
richiamato per la qualificazione della strada percorsa dalla vittima
art. 175, comma 2, cod. strada
richiamato per il divieto ai velocipedi di transitare su determinate strade extraurbane
richiamato per la verifica dell’interesse ad impugnare il capo relativo all’omissione di soccorso
richiamato quanto alla possibilità di immediata formula liberatoria nonostante la causa estintiva
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come parametro della motivazione verificabile in cassazione
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per l’inammissibilità dei motivi non specifici
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per l’inammissibilità delle impugnazioni prive di specificità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto a quella del giudice di merito: il controllo è limitato alla tenuta logica e alla completezza essenziale della motivazione.
- È inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o nella proposizione di una lettura alternativa dei fatti.
- La prova indiziaria è correttamente valorizzata quando il giudice di merito costruisce un quadro plurimo e convergente di elementi, non essendo necessario che ciascun indizio sia autonomamente decisivo.
- I tabulati telefonici possono essere utilizzati come elemento di prova se acquisiti nell’ambito di un procedimento per reato che consenta tale utilizzazione e se inseriti in un compendio probatorio complessivo, non potendo essere criticati isolatamente quando la decisione non ne faccia l’unica base dell’affermazione di responsabilità.
- La responsabilità per omicidio colposo stradale può essere affermata anche in presenza di una cooperazione colposa tra conducenti, quando la motivazione ricostruisca in modo coerente la concatenazione causale tra le manovre di guida e l’evento letale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza in modo non illogico la gravità complessiva della condotta post factum, la fuga dal luogo del sinistro, la mancata collaborazione alle indagini e la mancata assunzione di responsabilità.
- La censura sul concorso di colpa della persona offesa è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione che valorizza la documentazione tecnica o amministrativa sulla natura della strada e si limita a opporre una diversa lettura delle caratteristiche del tratto viario.
- Quando il reato è già stato dichiarato estinto per prescrizione, il motivo che investe quel capo è inammissibile per difetto di interesse, salvo che sia dedotta e praticabile una formula assolutoria immediata nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28512/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28513/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28514/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28516/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28520/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28522/2026 del 28/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →