Cassazione Penale, Sentenza n. 28514/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in appello per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alla confisca della somma di denaro sequestrata. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il denaro non potesse essere qualificato come profitto o prodotto del reato di mera detenzione di stupefacenti e, quindi, non potesse essere oggetto di confisca. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la disciplina applicabile, risultava generico e manifestamente infondato, poiché nel caso concreto la confisca disposta era stata qualificata come confisca per sproporzione e non come confisca del prezzo/profitto del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita, per il solo reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. o dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, richiamabili per l'ipotesi di cessione, ma ha osservato che il denaro può essere confiscato ove ricorrano i presupposti della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., reso applicabile dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Poiché il reato era stato commesso nel 2024, la disciplina introdotta nel 2023 era applicabile ratione temporis e la confisca risultava correttamente disposta, trattandosi di somme nella disponibilità dell'imputato non giustificate in modo verosimile rispetto alla sua situazione economica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per il reato di mera detenzione illecita di stupefacenti non è configurabile la confisca del denaro come profitto/prodotto del reato; il comma 7-bis è richiamato come applicabile all'ipotesi di cessione, non alla mera detenzione.
Non consente, nel caso di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro come profitto o prodotto del reato in assenza del necessario nesso causale tra denaro e fatto illecito.
Consente la confisca per sproporzione del denaro nella disponibilità dell'imputato quando vi sia sproporzione rispetto alla sua situazione economica e non sia giustificata la provenienza.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvia all'art. 240-bis c.p. e include il delitto di cui all'art. 73, comma 5, tra i reati presupposto della confisca per sproporzione.
La disciplina della confisca per sproporzione si applica retroattivamente entro i limiti del regime temporale indicato dalla norma, con riguardo alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È richiamato come reato presupposto della confisca per sproporzione a seguito della novella del 2023.
art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123
Ha modificato l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 includendo il delitto di cui all'art. 73, comma 5 tra i reati presupposto della confisca per sproporzione.
legge 13 novembre 2023, n. 159
Legge di conversione del d.l. n. 123/2023 che ha confermato la modifica dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato nella qualificazione giuridica della condotta contestata nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel reato di mera detenzione di sostanze stupefacenti non è configurabile, di regola, la confisca del denaro come profitto o prodotto del reato quando manchi un nesso diretto tra le somme sequestrate e la condotta illecita.
- La confisca del denaro può essere legittimamente disposta a titolo di confisca per sproporzione quando il bene rientri nella disponibilità dell'imputato, risulti sproporzionato rispetto alla sua capacità economica e la provenienza lecita non sia stata plausibilmente dimostrata.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina della confisca per sproporzione, occorre verificare il regime normativo vigente al momento rilevante indicato dalla legge, tenendo conto delle modifiche che abbiano incluso il reato tra i presupposti della misura.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura la confisca senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata e con il corretto titolo giuridico della misura ablativa adottata.
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