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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28520/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna che, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., aveva accolto l'accordo sulla pena per omicidio stradale e aveva applicato la sospensione della patente per anni due e mesi otto. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sostenendo che la sanzione amministrativa accessoria fosse stata determinata nella misura massima senza adeguata motivazione e senza coerente applicazione dei parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada, anche perché la pena principale era prossima al minimo edittale e il giudice aveva riconosciuto il concorso di colpa di altro soggetto nella causazione dell'evento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è rimessa all'accordo delle parti ma alla valutazione autonoma del giudice; inoltre, nel caso concreto, la motivazione del GIP sulla durata massima della sospensione era congrua e logica, perché fondata sulla gravità delle violazioni, sulle modalità del sorpasso, sulla facilità di osservare la regola cautelare e sulla gravità delle conseguenze della condotta. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    fattispecie di omicidio stradale per la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile; nel caso concreto non aggravata da ebbrezza o stupefacenti.

  • art. 444 c.p.p.

    nel patteggiamento la pena è applicata su richiesta delle parti; la Corte ribadisce che la disciplina non consente alle parti di disporre liberamente delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma invocata per censurare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992

    base normativa dell'applicazione della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    parametro per la determinazione della durata della sospensione della patente, da valutare in relazione all'entità del danno e al pericolo ulteriore della circolazione.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    circostanza attenuante riconosciuta nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche riconosciute nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 589-bis, comma 7, c.p.

    circostanza attenuante speciale riconosciuta nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, anche dopo la riforma dell'art. 444 c.p.p., la pattuizione delle parti non vincola il giudice quanto alle sanzioni amministrative accessorie: la clausola che ne predetermina contenuto o durata deve considerarsi come non apposta.
  • La sospensione della patente nei reati di omicidio stradale non aggravati da ebbrezza o stupefacenti resta rimessa alla scelta del giudice tra revoca e sospensione; una volta scelta la sospensione, la durata va motivata secondo i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada.
  • La valutazione sulla misura della pena principale e quella sulla durata della sanzione amministrativa accessoria sono autonome e non possono essere censurate per asserita incoerenza solo perché la pena principale è vicina al minimo edittale.
  • Ai fini della sospensione della patente, è sufficiente una motivazione che consideri la gravità della violazione, le modalità della condotta, l'entità del danno e il pericolo connesso alla futura circolazione; non è necessaria una correlazione proporzionale diretta con la pena principale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non offre una critica argomentata alle ragioni poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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