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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28513/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato che, in sede di appello, aveva ottenuto l’assoluzione da un capo associativo in materia di stupefacenti e da un capo di cessione di cocaina, ma era stato confermato nella condanna per un residuo episodio di cessione di marijuana, in continuazione e nell’ambito di una più ampia vicenda di spaccio. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo di vizio di motivazione: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso o comunque valutato in modo inadeguato le dichiarazioni etero-accusatorie emerse da intercettazioni tra un coimputato e la fidanzata, dalle quali non sarebbero emersi indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell’imputato. Si denunciava inoltre una contraddittorietà della motivazione, perché il giudice di merito aveva assolto l’imputato da un diverso capo sulla base della genericità di una captazione tra altri soggetti, mentre avrebbe valorizzato un memoriale del coimputato solo ai fini delle attenuanti generiche e non anche ai fini dell’assoluzione. Infine, si contestava la lettura delle intercettazioni tra il coimputato e l’imputato, ritenuta illogica dalla difesa. Con memoria si chiedeva anche l’applicazione dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., sul presupposto del deposito telematico dell’atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha escluso l’applicabilità dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p., ritenendo che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continui ad applicarsi il regime della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente esclusione del nuovo meccanismo di improcedibilità. Nel merito ha reputato il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi sulla valutazione delle dichiarazioni captate in intercettazione, le quali hanno piena valenza probatoria e non richiedono i riscontri di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p., pur dovendone essere verificati attendibilità e coerenza. È stato ritenuto che il giudice di merito avesse distinto correttamente la posizione dell’imputato, escludendone la partecipazione all’associazione ma confermandone il coinvolgimento in autonome attività di spaccio sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate e dei rapporti con altri soggetti. La censura sul memoriale del coimputato è stata respinta perché fondata su una lettura parziale della sentenza impugnata: quel memoriale non era stato usato per fondare le attenuanti generiche, riconosciute per altre ragioni, ma solo come elemento convergente con il resto del materiale probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    capo associativo in materia di stupefacenti richiamato come reato oggetto di assoluzione in appello

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato in relazione alle attenuanti e alla condotta di spaccio contestata

  • art. 599 c.p.p.

    menzionato come norma in base alla quale una coimputata aveva definito la propria posizione

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per la memoria difensiva depositata in cassazione

  • art. 344-bis c.p.p.

    invocato dalla difesa, ma ritenuto non applicabile al caso perché operava il diverso regime prescrizionale

  • art. 159, comma 2, c.p.

    ricostruito nel quadro della disciplina della sospensione della prescrizione nella successione delle leggi nel tempo

  • art. 161-bis c.p.

    richiamato come norma introdotta dalla riforma del 2021 che ha sostituito il previgente regime di sospensione

  • art. 157 e ss. c.p.

    richiamati per individuare la disciplina generale della prescrizione applicabile ai diversi periodi di commissione del reato

  • art. 544 c.p.p.

    indicato come riferimento per il termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna ai fini della sospensione della prescrizione nella disciplina del 2017

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    escluso come parametro necessario per le dichiarazioni captate in intercettazione, che hanno piena valenza probatoria ma richiedono comunque verifica di attendibilità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019

    periodo di commissione dei reati utile a selezionare il regime della prescrizione richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con esclusione dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p., riservata ai reati commessi dal 1 gennaio 2020.
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie ed etero-accusatorie captate nel corso di intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non richiedono i riscontri previsti dall’art. 192, comma 3, c.p.p.; il giudice deve però valutarne attendibilità intrinseca, coerenza e raccordo con il complessivo compendio probatorio.
  • In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione dei fatti quando il ricorso si limiti a prospettare una lettura alternativa e meramente avversativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l’iter argomentativo della sentenza impugnata.
  • La contraddittorietà della motivazione non sussiste se il giudice di merito utilizza un determinato elemento probatorio per finalità diverse e autonomamente motivate, purché la sentenza chiarisca il diverso fondamento delle singole valutazioni.
  • Nel giudizio abbreviato gli elementi acquisiti, comprese le intercettazioni, sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione di merito, purché valutati con motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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