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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20660/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha irrogato le sanzioni previste dall’art. 69 d.P.R. n. 131/1986 per la tardiva registrazione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento di una condizione sospensiva apposta a un contratto di vendita immobiliare del 30 marzo 2017. La condizione consisteva nel mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato entro sessanta giorni; l’evento si è verificato il 7 giugno 2017, l’atto ricognitivo è stato formato il 26 giugno 2017 e registrato il 4 luglio 2017. La società ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 19 e 69 T.U.R., perché l’atto ricognitivo, alternativo alla denuncia, sarebbe stato tempestivamente presentato/registrato entro i termini applicabili alla registrazione telematica; 3) violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000 e del principio di affidamento, richiamando il parere del Garante del contribuente; 4) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, deducendo l’assenza di intento speculativo o dilatorio e di pregiudizio per il controllo fiscale; 5) violazione degli artt. 42 e 69 T.U.R. per asserita sproporzione della sanzione, che avrebbe dovuto essere calcolata sull’imposta fissa dovuta per la registrazione dell’atto ricognitivo e non sull’imposta proporzionale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d’appello, pur motivata per relationem, consentiva di comprendere le ragioni della decisione per la parte in cui aveva esaminato le questioni già trattate in primo grado; ha invece rilevato un deficit motivazionale nella parte relativa ad alcune eccezioni, ma ha comunque integrato l’esame verificando che tali censure erano infondate. Nel merito, la Corte ha affermato che l’atto ricognitivo che comunica l’avveramento della condizione è una modalità alternativa ed equipollente alla denuncia ex art. 19 d.P.R. n. 131/1986, ma deve essere eseguito nello stesso termine di venti giorni previsto da tale norma, non potendo applicarsi il diverso termine di trenta giorni per la registrazione telematica. Ha inoltre escluso che il principio di affidamento potesse fondarsi su un parere del Garante del contribuente in contrasto con l’orientamento dell’Agenzia, e ha precisato che le norme fiscali applicate sanzionano il fatto oggettivo della tardiva presentazione, irrilevanti essendo la mancanza di intento speculativo o il preteso assenza di pregiudizio per il controllo. Infine, ha ritenuto corretta la sanzione applicata nella misura minima e poi ridotta per ravvedimento operoso, nonché corretta la base di calcolo riferita all’imposta dovuta sull’operazione principale. Spese a carico della ricorrente e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale sono state scrutinante secondo i rispettivi parametri, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inconferenti

  • art. 132 c.p.c.

    nullità della sentenza per motivazione apparente

    la motivazione per relationem è ammissibile se consente di ricostruire il percorso argomentativo e le ragioni della conferma

  • art. 19 d.P.R. n. 131/1986

    denuncia entro venti giorni dall'avveramento della condizione sospensiva

    l’atto ricognitivo può sostituire la denuncia solo come modalità di comunicazione dell’evento, ma deve rispettare il medesimo termine di venti giorni

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    sanzioni previste per la tardiva registrazione

    la sanzione colpisce l’omessa o tardiva denuncia/registrazione dell’evento condizionale e si applica sulla imposta dovuta secondo la base imponibile rilevante

  • art. 3-bis d.lgs. n. 463/1997

    termine di trenta giorni per la registrazione telematica

    non si applica alla comunicazione dell’avveramento della condizione quando l’atto ricognitivo sostituisce la denuncia ex art. 19 T.U.R.

  • d.P.R. n. 308/2000

    richiamato unitamente al d.lgs. n. 463/1997 come disciplina della registrazione telematica, ritenuta non idonea ad ampliare il termine dell’adempimento ex art. 19 T.U.R.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    il principio di tutela dell’affidamento non opera quando l’interpretazione invocata è contrastante con l’orientamento dell’Amministrazione e non può prevalere su una disciplina fiscale chiara

  • art. 3 Cost.

    dedotto dalla ricorrente ma non ritenuto idoneo a scalfire la disciplina sanzionatoria applicata

  • art. 97 Cost.

    dedotto dalla ricorrente ma non ritenuto idoneo a scalfire la disciplina sanzionatoria applicata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l’atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva può sostituire la denuncia prevista dall’art. 19 T.U.R., ma resta soggetto allo stesso termine di venti giorni previsto per la denuncia.
  • La sostituzione della denuncia con un atto ricognitivo incide solo sulla forma della comunicazione all’Amministrazione, non sul termine fiscale entro cui l’adempimento deve essere compiuto.
  • La motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima quando, dalla lettura coordinata di sentenza di primo e secondo grado, sia comunque possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e comprendere le ragioni della conferma.
  • Il principio di affidamento non può essere utilmente invocato quando il contribuente si richiami a un parere o a un’interpretazione non conforme alla posizione espressa dall’Amministrazione e comunque non idonea a derogare a una norma chiara.
  • Le sanzioni per tardiva presentazione della denuncia o dell’atto equipollente si applicano in base al dato oggettivo del ritardo, senza che rilevino l’assenza di intento speculativo, la mancanza di pregiudizio per l’Erario o considerazioni di opportunità non previste dalla norma.
  • Quando la sanzione è applicata nella misura minima prevista dalla legge ed è ulteriormente ridotta per ravvedimento operoso, non è configurabile violazione del principio di ragionevolezza o proporzionalità per il solo fatto che il contribuente contesti la base di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

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