Cassazione Civile, Ordinanza n. 34240/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una frana e da uno smottamento di terreno agricolo, con perdita di piante e costi di ripristino, che la proprietaria di un fondo di Alghero ha imputato alla rottura di una condotta idrica interrata, gestita dal consorzio di bonifica o comunque riconducibile alla sua sfera di gestione. Dopo un accertamento tecnico preventivo, la proprietaria ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Il tribunale aveva escluso la legittimazione passiva del consorzio, ritenendo responsabili il demanio e/o i proprietari dei terreni su cui insistevano le condotte. In appello, la domanda risarcitoria è stata invece accolta nei confronti del consorzio, con condanna al pagamento di una somma determinata sulla base della c.t.u., mentre è stata respinta la domanda di lite temeraria. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame e violazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva liquidato il danno in forma specifica nonostante il ripristino fosse antieconomico e superiore al valore dell'intero terreno; 2) violazione dell'art. 2051 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., per non avere la Corte territoriale valorizzato la mancata segnalazione della perdita da parte dei proprietari dei terreni attraversati dalla condotta, che secondo il ricorrente avrebbe integrato caso fortuito interruttivo del nesso causale; 3) violazione dell'art. 2051 c.c., in combinato disposto con l'art. 2 della legge regionale Sardegna n. 6 del 2008 e con l'art. 18 del Regolamento idrico, per avere attribuito al consorzio la qualità di custode, nonostante le condotte fossero di proprietà demaniale e, secondo la tesi difensiva, il controllo dovesse gravare sui proprietari dei fondi. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e, in controricorso, ha chiesto anche la correzione della sentenza per asseriti errori materiali nella quantificazione del danno e per l'omessa aggiunta dell'IVA e di ulteriori voci di danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la scelta tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica ex art. 2058, comma 2, c.c. rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, comunque, il ricorrente non aveva dimostrato di avere tempestivamente chiesto nei gradi di merito la sola liquidazione per equivalente né di avere specificamente contestato il quantum. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva accertato la riconducibilità causale della frana alla perdita d'acqua della condotta e che il ricorrente non aveva fornito prova di circostanze idonee a integrare il caso fortuito o a interrompere il nesso causale; l'eventuale corresponsabilità di terzi estranei al processo avrebbe potuto essere fatta valere solo in separata azione di rivalsa. Infine, ha respinto il terzo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui il consorzio di bonifica è legittimato passivamente, anche eventualmente in concorso con i proprietari dei terreni, per i danni cagionati da difetto di manutenzione degli impianti di cui abbia la gestione. La domanda di correzione di errore materiale proposta dalla resistente è stata dichiarata inammissibile, perché l'istanza di correzione non può essere proposta alla Corte di cassazione con riferimento a una sentenza di merito impugnata in cassazione, dovendo essere rivolta al giudice che ha emesso la decisione; inoltre non era neppure possibile riqualificarla come ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo della causa risarcitoria di primo grado
fonte della responsabilità da cosa in custodia; il custode dell'impianto risponde dei danni salvo prova del caso fortuito
la liquidazione in forma specifica non è un obbligo del giudice, ma una facoltà rimessa alla sua valutazione di merito, sindacabile solo nei limiti del giudizio di legittimità
richiamato in tema di eventuale responsabilità concorrente e di rivalsa verso soggetti estranei al giudizio
invocato dall'attrice in appello per responsabilità aggravata, ma la domanda è stata respinta perché non emergeva pretestuosità evidente delle difese
eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal consorzio e rigettata dalla Corte territoriale
richiamato per escludere la possibilità di riqualificare la richiesta di correzione come ricorso incidentale, per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza
disciplinano la correzione degli errori materiali, rimessa al giudice che ha emesso la decisione
richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. per la richiesta di correzione dell'errore materiale
richiamato nella richiesta di correzione; la Corte osserva che non è sede per correggere errori materiali della sentenza di merito
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la dichiarazione dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo
L. Regione Sardegna n. 6 del 2008
attribuisce ai consorzi funzioni di gestione, sistemazione, adeguamento funzionale, ammodernamento, manutenzione e realizzazione degli impianti irrigui
Regolamento Idrico
richiamato in tema di custodia degli impianti; la tesi del ricorrente è stata disattesa perché non esclude la legittimazione passiva del consorzio
richiamati dal ricorrente per sostenere l'interruzione del nesso causale, ma senza esito
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità da cosa in custodia, il soggetto che abbia la gestione e la disponibilità materiale della cosa è, in linea di principio, legittimato passivamente per i danni da difetto di manutenzione, anche se la proprietà formale dell'opera sia in capo ad altro ente o a terzi.
- Per liberarsi dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. non basta allegare la possibile incidenza di condotte di terzi o dei danneggiati: occorre provare in modo specifico un fattore causale autonomo e idoneo a integrare il caso fortuito o a interrompere il nesso eziologico.
- La mancata segnalazione di una perdita da parte di soggetti terzi, quando la condotta sia interrata e non percepibile prima dell'evento dannoso, non esclude di per sé la responsabilità del custode se non sia dimostrata come causa esclusiva del danno.
- La scelta tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c. appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge nei casi consentiti.
- Le contestazioni sul quantum risarcitorio devono essere dedotte in modo specifico e tempestivo nei gradi di merito; in cassazione non sono ammissibili doglianze generiche o non autosufficienti sul calcolo del danno.
- L'eventuale corresponsabilità di soggetti estranei al processo non impedisce la condanna del convenuto evocato in giudizio, salva la possibilità di agire separatamente in rivalsa o regresso.
- L'istanza di correzione di errore materiale della sentenza di merito non può essere proposta utilmente alla Corte di cassazione, perché la correzione compete al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34089/2023 del 06/12/2023
- ordinanza_civile · 6 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34110/2023 del 06/12/2023
- ordinanza_civile · 6 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34116/2023 del 06/12/2023
- ordinanza_civile · 6 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34164/2023 del 06/12/2023
- ordinanza_civile · 6 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2023 del 06/12/2023
- ordinanza_civile · 6 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34171/2023 del 06/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →