Cassazione Civile, Ordinanza n. 34116/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta da una società nei confronti della banca che le aveva intimato il pagamento sulla base di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata e l’opposizione rigettata. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 1813 c.c. e 474 c.p.c., sostenendo che il mutuo non potesse considerarsi perfezionato come contratto reale e quindi non potesse valere come titolo esecutivo, perché al momento della sottoscrizione le somme non erano uscite dalla disponibilità giuridica della banca né erano stati creati autonomi titoli di disponibilità, con erogazioni avvenute solo due anni dopo; 2) violazione dell’art. 38, comma 2, t.u.b., della delibera CICR 22 aprile 1995 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo il superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore del bene ipotecato o del costo delle opere, con asserita nullità del mutuo e della correlata garanzia; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 644 c.p., dell’art. 1815, comma 2, c.c. e della normativa bancaria, sostenendo che ai fini dell’usurarietà del mutuo dovesse computarsi anche il costo dell’estinzione anticipata nel TAEG, così da superare il tasso soglia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che il mutuo si perfeziona anche quando le somme siano poste giuridicamente a disposizione del mutuatario mediante un autonomo titolo di disponibilità, e che nessuna norma impone un termine massimo tra stipula ed erogazione; nel caso concreto le erogazioni erano comunque avvenute prima della notificazione del precetto. Ha inoltre ribadito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, t.u.b. non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa posta a presidio della validità del mutuo, sicché la sua violazione non determina nullità del contratto. Quanto all’usura, ha escluso la sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata ai fini del superamento del tasso soglia, osservando peraltro che la mutuataria non aveva esercitato il recesso e che quindi non si era concretizzata alcuna ulteriore esposizione debitoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il mutuo è contratto reale, perfezionabile con la consegna della somma o con la sua giuridica disponibilità in capo al mutuatario.
Il titolo esecutivo può fondarsi su un mutuo perfezionato con la messa giuridica a disposizione delle somme e con la successiva erogazione documentata.
Il limite di finanziabilità previsto per i mutui fondiari non è elemento essenziale del contratto né presidio di validità; la sua violazione non comporta nullità del mutuo.
art. 1 delibera CICR 22 aprile 1995
La disciplina regolamentare del limite di finanziabilità è richiamata come specificazione dell’oggetto del finanziamento, non come norma imperativa invalidante.
Le doglianze sulla valutazione delle prove non hanno superato il vaglio di legittimità, essendo l’accertamento di fatto della Corte territoriale congruo e non adeguatamente censurato.
Ai fini dell’usura non si somma alla remunerazione del denaro la commissione di estinzione anticipata, che ha natura diversa dall’interesse corrispettivo o moratorio.
La sanzione della gratuità del mutuo per usura non opera se, esclusa la sommatoria indebita delle voci di costo, non risulta superato il tasso soglia.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona non solo con la traditio materiale della somma, ma anche quando il mutuante ne faccia conseguire la giuridica disponibilità al mutuatario mediante un autonomo titolo di disponibilità, con conseguente uscita della somma dal patrimonio del mutuante e acquisizione al patrimonio del mutuatario.
- Ai fini della validità ed efficacia esecutiva del mutuo non esiste un termine massimo legalmente imposto tra stipula del contratto ed erogazione delle somme, purché l’erogazione avvenga e sia documentalmente riferibile al rapporto dedotto in giudizio.
- Nel mutuo fondiario, la violazione del limite di finanziabilità non determina nullità del contratto, perché tale limite ha funzione di vigilanza prudenziale e di contenimento del rischio bancario, non di elemento essenziale o norma imperativa del contenuto negoziale.
- Ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto non può sommarsi alla normale remunerazione del credito la commissione dovuta per l’eventuale estinzione anticipata, poiché essa non remunera l’effettiva durata del godimento del denaro ma il diverso costo dello scioglimento anticipato del vincolo.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a sostituire una diversa lettura del fatto probatorio a quella compiuta dal giudice di merito quando l’accertamento sia congruo e non sia specificamente aggredito nei suoi snodi decisivi.
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