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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34089/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'azione risarcitoria proposta nei confronti dello Stato ai sensi della legge n. 117 del 1988, deducendo la responsabilità civile del magistrato che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di cessazione di efficacia di una misura cautelare personale. Il ricorrente era stato sottoposto prima al divieto di dimora in un Comune e poi, dopo interrogatorio di garanzia, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Sosteneva che il termine di fase di sei mesi dovesse decorrere dalla prima esecuzione della misura, mentre il G.I.P. aveva ritenuto che decorresse dalla data di esecuzione della seconda misura, meno grave ma diversa. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano escluso la responsabilità del magistrato, ritenendo che si trattasse di un errore di interpretazione normativa non fonte di responsabilità civile. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'errore del giudice era grossolano e inescusabile, perché le due misure cautelari sarebbero riconducibili al medesimo genus e il termine avrebbe dovuto essere computato dalla prima applicazione; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale e morale derivante dalla protrazione ingiustificata della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato due profili di inammissibilità: da un lato, il ricorrente aveva erroneamente richiamato norme del codice di procedura penale invece di quelle processuali civili pertinenti al giudizio di responsabilità civile dello Stato; dall'altro, la copia della sentenza impugnata depositata nel fascicolo di legittimità risultava priva di data certa, con conseguente mancata prova della tempestività del ricorso rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito, perché il testo originario dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988, applicabile ratione temporis, esclude la responsabilità per l'errore nell'interpretazione di norme di diritto. La decisione del G.I.P., pur poi riformata dal tribunale del riesame, costituiva una non irragionevole interpretazione degli artt. 282-ter, 297, comma 3, e 308 c.p.p., non riconducibile a negligenza inescusabile né a sconfinamento nel diritto libero. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 13 aprile 1988, n. 117

    testo originario, applicabile ratione temporis

    nel testo anteriore alla riforma del 2015, l'errore nell'interpretazione di norme di diritto non è fonte di responsabilità civile del magistrato; la grave violazione di legge rilevante richiede una decisione non riconducibile a un consapevole processo interpretativo e caratterizzata da negligenza inesplicabile o inescusabile

  • L. 27 febbraio 2015, n. 18

    ha modificato la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, ma nel caso concreto non era applicabile ratione temporis

  • art. 282-ter c.p.p.

    norma richiamata per la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

  • art. 283 c.p.p.

    norma richiamata per la misura cautelare del divieto di dimora, misura originariamente applicata

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    la decorrenza dei termini nelle ipotesi di più ordinanze presuppone, secondo la lettura della Corte, l'applicazione della medesima misura; la disposizione non impone retrodatazione automatica tra misure cautelari eterogenee

  • art. 308 c.p.p.

    richiamato quale parametro interpretativo per la durata e la cessazione di efficacia delle misure coercitive

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione e per il controllo sulla tempestività del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità civile del magistrato, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un quarto grado di giudizio sull'esattezza della decisione, ma deve restare confinato alla verifica di una grave violazione di legge rilevante ai sensi della disciplina speciale applicabile.
  • Nel testo originario dell'art. 2 L. n. 117 del 1988, l'errore di interpretazione delle norme di diritto non è, di per sé, fonte di responsabilità civile; la responsabilità può configurarsi solo quando la decisione esca da un consapevole processo interpretativo e presenti contenuti non riconducibili a esso, fino a sconfinare nell'abnormità o nel diritto libero.
  • La difformità di una decisione rispetto a precedenti giurisprudenziali, anche consolidati o di legittimità, non basta da sola a integrare la grave violazione di legge, poiché il precedente non è fonte del diritto e l'eventuale scelta difforme è censurabile solo se gratuita, immotivata o incomprensibile.
  • In materia di misure cautelari personali non custodiali, la retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, c.p.p. presuppone l'identità della misura applicata; la successione di misure eterogenee non determina automaticamente l'applicazione della regola della contestazione a catena.
  • Nel giudizio di cassazione è onere del ricorrente fornire prova certa della tempestività dell'impugnazione; la produzione di un provvedimento impugnato privo di data certa può determinare inammissibilità per mancata dimostrazione del rispetto del termine lungo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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