Cassazione Civile, Ordinanza n. 34110/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un fondo oggetto di espropriazione e asservimento per l'installazione di aerogeneratori ha proposto opposizione alla stima delle indennità determinate dalla Commissione provinciale espropri. La Corte d'appello ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stima definitiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi relativi alle modalità e alla completezza della comunicazione della stima (in particolare: invio tramite società privata, indirizzo parzialmente errato, mancanza del verbale di determinazione dell'indennità, incongruità della liquidazione); dall'altro, violazione delle norme in materia espropriativa sostenendo che non bastasse un generico avviso di deposito, ma occorresse la notifica della stima peritale definitiva perché decorresse il termine decadenziale. Ha inoltre contestato anche il mancato riconoscimento dell'indennità aggiuntiva asseritamente spettante al coltivatore diretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare la tempestività dell'opposizione e provvedere anche sulle spese. La Corte ha ritenuto che, in presenza di stima definitiva successiva al decreto di esproprio, il termine di trenta giorni per proporre opposizione decorre dalla notifica della stima peritale definitiva e non da una mera comunicazione dell'avvenuto deposito o da un avviso privo dell'allegata stima. Ha inoltre affermato che l'onere di dimostrare tale notificazione grava sulla parte che eccepisce l'inammissibilità o la decadenza.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'onere probatorio, che non può essere invertito ponendolo a carico del proprietario quando è la parte che eccepisce la decadenza a dover provare la notifica della stima
invocato dal ricorrente nel primo motivo come parametro dell'omesso esame dei fatti acquisiti
stabilisce il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima; il termine decorre dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale se successiva al decreto, a pena di inammissibilità
disciplina il deposito della relazione di stima e la comunicazione del deposito al proprietario; la comunicazione del deposito è distinta dalla notifica della stima definitiva ai fini del termine decadenziale
richiamato nel ricorso tra le norme del sistema espropriativo
richiamato nel ricorso tra le norme del sistema espropriativo
richiamato nel ricorso tra le norme del sistema espropriativo
richiamato nel ricorso tra le norme del sistema espropriativo
richiamato nel ricorso tra le norme del sistema espropriativo
individua la possibilità di impugnare gli atti di determinazione dell'indennità decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, nel coordinamento con la disciplina processuale successiva
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa, in relazione alla mancata conoscenza della stima definitiva
richiamato nel ricorso come parametro normativo del procedimento, ma non risulta centrale nella ratio della decisione
Massime di principio
- Quando la legge collega un termine di decadenza all'opposizione alla stima espropriativa, il dies a quo non può essere fatto decorrere da un mero avviso di deposito o da una comunicazione generica: occorre la notifica della stima definitiva, se successiva al decreto di esproprio.
- La comunicazione del deposito della relazione di stima prevista dalla disciplina espropriativa ha funzione diversa e non è automaticamente equiparabile alla notifica della stima peritale ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
- In tema di inammissibilità per tardività, l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di decadenza grava su chi la solleva; non può essere addossato al destinatario dell'atto l'onere di dimostrare che il plico non conteneva la stima.
- I termini a pena di decadenza o inammissibilità non possono essere estesi in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Nel procedimento di opposizione alla stima espropriativa, la Corte di cassazione può verificare d'ufficio la tempestività dell'azione come fatto processuale, mediante accesso agli atti.
- rami
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