Cassazione Civile, Ordinanza n. 34164/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società ritenuta proprietaria di un terreno agricolo in Pomezia, detenuto e coltivato da due fratelli che ne percepivano i frutti senza titolo. La società chiedeva il rilascio del bene e il risarcimento del danno per il mancato godimento. I convenuti resistevano in via riconvenzionale domandando l'usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. e, in subordine, l'usucapione speciale per coltivatori diretti ex art. 1159-bis c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda della società e rigettava la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per l'utilizzo di una nota dell'Agenzia del Territorio che assumono non legittimamente acquisita; 2) violazione degli artt. 184, 184-bis, 153 e 294 c.p.c. e del contraddittorio, per avere il giudice valorizzato un documento non formalmente acquisito e per una rimessione in termini disposta d'ufficio; 3) violazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 c.c. per avere ritenuto interrotto o escluso il possesso utile all'usucapione sulla base di giudizi tra terzi/familiari; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sempre in relazione alla nota catastale e all'asserita incompatibilità tra occupazione senza titolo e rapporto locativo; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia sulla domanda principale di usucapione ex art. 1158 c.c.; 6) violazione dell'art. 184-bis c.p.c. per tardività della documentazione; 7) e 8) omesso esame di fatti storici decisivi, in particolare sulla contestazione del documento e sull'irrilevanza dei giudizi tra altri familiari. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato la nota dell'Agenzia del Territorio come copia prodotta tempestivamente e non contestata nella conformità all'originale, e comunque come elemento non decisivo ma confermativo della mancanza di prova del possesso utile all'usucapione. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non si confrontavano con la reale ratio decidendi, fondata soprattutto sulla mancata dimostrazione dell'animus e del corpus possessionis per il periodo richiesto, e che le questioni sull'omesso esame e sulla doppia conforme erano inammissibili. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'usucapione del terreno in favore dei ricorrenti, ritenendo corretta la valutazione secondo cui mancava la prova di un possesso utile, continuato e ultradecennale/ultraventennale secondo il titolo invocato, e ha giudicato infondate o inammissibili le censure relative alla produzione documentale e al preteso vizio di pronuncia. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza è inammissibile quando, sotto la veste della violazione della norma, si contesta in realtà la valutazione delle prove già introdotte dalle parti o si pretende di sovvertire l'apprezzamento di merito.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola di prova legale; non è invece deducibile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il motivo non è fondato perché la parte che invoca l'usucapione resta onerata della prova piena del possesso utile per il tempo richiesto.
"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"
La copia può essere utilizzata se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere chiaro, univoco ed espresso.
Per l'usucapione ordinaria è necessario provare un possesso continuato, pacifico e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per il tempo previsto dalla legge.
La domanda è infondata se è generica e se non risultano provati i requisiti speciali e il tempo necessario per l'usucapione abbreviata del fondo rurale.
Richiamato nel motivo, ma la Corte osserva che la censura non coglie la ratio della decisione, centrata sulla mancata prova del possesso utile.
Richiamato nel motivo come norma sugli atti interruttivi, ma la Corte precisa che il giudice di merito non ha fondato la decisione sull'interruzione dell'usucapione bensì sulla mancanza di prova del possesso in capo ai ricorrenti.
Richiamato per contestare la produzione documentale, ma la Corte ritiene che la questione sia mal posta rispetto alla vera ratio della decisione.
Richiamato per la rimessione in termini; la Corte considera ripetitiva e infondata la censura sulla tardività della produzione documentale.
Richiamato nel motivo sulla rimessione in termini, ma senza incidere sulla decisione di rigetto.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nel percorso argomentativo accolto dalla Corte.
La censura è inammissibile perché diretta, in sostanza, contro la motivazione della sentenza di primo grado e non contro una reale omissione di pronuncia della sentenza impugnata.
Il documento prodotto in copia è ritenuto sopravvenuto rispetto alla scadenza dei termini istruttori e quindi ritualmente acquisito al processo, in difetto di contestazioni tempestive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di usucapione, il soggetto che invoca l'acquisto a titolo originario deve fornire prova rigorosa e completa del possesso uti dominus, comprensivo di corpus e animus possidendi, per il tempo richiesto dalla legge.
- La valutazione della sussistenza del possesso utile all'usucapione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando il ricorrente si limiti a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto, non già la mera preferenza accordata dal giudice ad alcune risultanze rispetto ad altre.
- La copia di un documento può essere valutata dal giudice se la sua conformità all'originale non sia stata espressamente e specificamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere univoco e riferito al singolo documento e ai suoi profili di difformità.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira, in realtà, a rimettere in discussione questioni processuali o valutazioni di merito; nei casi di doppia conforme il ricorrente deve inoltre indicare e confrontare le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito.
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