Cassazione Civile, Ordinanza n. 34502/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Roma. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il provvedimento non le fosse stato ritualmente comunicato e che, comunque, non vi fosse prova della sua effettiva conoscibilità entro trenta giorni. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che il termine breve fosse decorso dalla comunicazione del provvedimento o, comunque, che la comunicazione risultasse dal registro informatico in relazione al visto del PM. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c., contestando: 1) che la schermata SICID e le risultanze informatiche bastassero a dimostrare una rituale comunicazione; 2) che potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto, anche alla luce dell’attestazione del direttore amministrativo che negava comunicazioni telematiche o cartacee. La Cassazione, pur rilevando l’inammissibilità del ricorso per difetto della sommaria esposizione dei fatti, ha comunque osservato che l’opposizione era tardiva anche applicando il termine lungo ex art. 327 c.p.c., in mancanza di una comunicazione o notificazione idonea a far decorrere il termine breve.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. Ha ritenuto, in via preliminare, che l’atto fosse carente della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In ogni caso ha escluso che la decisione impugnata si discostasse dall’orientamento della Corte in tema di opposizione ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia: tale opposizione è soggetta al rito sommario e, in generale, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; tuttavia, in assenza di una valida comunicazione o notificazione, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Poiché nel caso concreto il ricorso contro il decreto di liquidazione era comunque tardivo anche rispetto a tale termine, la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione è stata adottata, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Prevede l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; il rimedio è quello utilizzato dalla Procura contro il provvedimento di pagamento.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la sua comunicazione alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Il decreto di liquidazione viene equiparato, quanto alla struttura impugnatoria, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile nel rito sommario.
In mancanza di comunicazione o notificazione idonea a far decorrere il termine breve, si applica il termine lungo di impugnazione ai provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
Il ricorso non supera il vaglio preliminare quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione data dalla Corte di cassazione sulla questione di diritto.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto; la Corte non ne accoglie la censura.
È richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità dell’atto; la Corte non ravvisa violazione utile all’accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter comprendere in modo chiaro e completo il contesto sostanziale e processuale della lite.
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di una valida comunicazione o notificazione, resta applicabile il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- La decorrenza del termine breve non può essere affermata sulla base di mere risultanze interne o informatiche se non è dimostrata una comunicazione rituale del provvedimento nei confronti del soggetto interessato.
- Quando il rimedio è comunque proposto oltre il termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento, l’opposizione deve essere dichiarata tardiva a prescindere dalle contestazioni sulla comunicazione.
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