Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dall'azione proposta da un privato per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di un terreno con albergo sito nel Comune di Pesaro, assumendo che il mappale fosse stato illegittimamente incluso tra i beni del demanio marittimo mediante verbale di delimitazione e successivo decreto. In subordine, il privato domandava il risarcimento del danno per l'asserita illegittima apposizione della demanialità. Dopo un primo accoglimento in tribunale e una riforma in appello, la causa era stata cassata con rinvio per integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale aveva confermato la natura demaniale del bene. Con il ricorso per cassazione il privato deduceva: 1) difetto di legittimazione del Ministero delle Finanze e formazione di giudicato sulla sentenza di primo grado, non impugnata da quel Ministero; 2) violazione dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per difetto dei requisiti della demanialità e mancanza di prova; 3) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; 4) omessa pronuncia e motivazione viziata quanto alla questione del piano regolatore del porto di Pesaro e alla destinazione urbanistica dell'area; 5) violazione dell'art. 2043 c.c. e delle norme sulla liquidazione equitativa del danno, per il mancato riconoscimento del risarcimento in relazione al preteso affidamento ingenerato da autorizzazioni amministrative e interventi assentiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, dopo la precedente cassazione con rinvio, la questione dell'eventuale inammissibilità dell'appello non era più deducibile e che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sanato il profilo processuale contestato. Ha respinto anche i motivi centrali sulla demanialità, ritenendo corretta la qualificazione del mappale come bene del demanio marittimo perché situato sulla battigia/lido del mare e funzionalmente collegato ai pubblici usi del mare; ha ribadito che per i beni del demanio marittimo la sottrazione alla demanialità richiede un formale provvedimento di sdemanializzazione, non essendo sufficiente un mero fatto concludente. Ha poi escluso la decisività della destinazione urbanistica richiamata dal ricorrente, qualificando la relativa doglianza come nuova e, comunque, non idonea a superare la natura demaniale del bene. Infine, ha respinto il motivo sul danno, rilevando che la domanda risarcitoria era stata proposta in relazione a un pregiudizio solo eventuale e non attuale, non essendo stata richiesta né allegata una concreta perdita di disponibilità del bene o della struttura, e mancando una prova effettiva del danno. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione ad agire o resistere del Ministero, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 2907 c.c.

    richiamato per sostenere che la tutela dei diritti spetta ai titolari, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa, senza esiti favorevoli al ricorrente

  • art. 81 c.c.

    richiamato per negare che altri possano far valere in nome proprio un diritto altrui, ma la Corte ha escluso la violazione

  • art. 32, comma VI, Cod. nav.

    richiamato dal ricorrente sulla tutela dei beni demaniali; la Corte non ha fondato su tale norma l'accoglimento delle censure

  • art. 822 c.c.

    norma centrale per individuare il demanio marittimo; il bene ricade nel lido del mare, categoria demaniale necessaria

  • art. 28 cod. nav.

    richiamato per i requisiti del demanio marittimo; la Corte ha ritenuto integrati tali requisiti in fatto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto il materiale istruttorio sufficiente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per difetto di prova della demanialità; la Corte ha invece ritenuto provata la natura demaniale

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ravvisando motivazione adeguata

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per la pretesa erronea interpretazione delle norme; censura respinta

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ha reputato la motivazione logicamente sufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia sulla questione urbanistica; la Corte ha escluso l'omissione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la domanda risarcitoria; la Corte ha escluso il danno attuale e quindi la configurabilità della pretesa risarcitoria nel caso concreto

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno; non applicabile in assenza di danno concreto e provato

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno; non operante senza prova del pregiudizio

  • art. 35 cod. nav.

    richiamato per la funzionalizzazione dell'area ai pubblici usi del mare, a supporto della demanialità

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione degli intimati al solo fine di partecipare alla discussione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Un bene costiero rientra nel demanio marittimo quando, per le sue caratteristiche concrete e la sua ubicazione, risulta inserito nel lido del mare o nella battigia e funzionalmente destinato ai pubblici usi del mare.
  • La natura demaniale necessaria non viene meno per il solo fatto che sul suolo insistano manufatti privati o che l'area sia stata sopraelevata o inserita in una più ampia zona urbanistica: occorre un formale provvedimento di sdemanializzazione, non essendo sufficiente un comportamento concludente della pubblica amministrazione.
  • Chi contesta la demanialità di un bene deve superare la presunzione derivante dalla sua collocazione e dalla sua destinazione oggettiva mediante una prova specifica; in mancanza, la censura sul difetto di prova è infondata.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando il giudice espone in modo intellegibile gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base dell'accertamento della demanialità; non ricorre il vizio di motivazione apparente se il ragionamento è coerente e verificabile.
  • La domanda risarcitoria fondata sull'asserito affidamento ingenerato dalla pubblica amministrazione richiede un pregiudizio attuale, concreto e provato; non è sufficiente l'allegazione di un danno meramente eventuale o futuro legato a un'ipotetica futura privazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieProprietàGiurisdizioneProve
RamiDiritti realiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.